02/09/2025
L'USUFRUTTUARIO PUO' CACCIARE DI CASA IL PROPRIETARIO ?
L’usufruttuario ha il diritto esclusivo di godere e possedere l’immobile. Può quindi escludere il n**o proprietario se occupa senza titolo. Guida ai diritti e alle tutele.
L’usufrutto è un istituto giuridico che, pur essendo antico, continua a essere ampiamente utilizzato nel nostro ordinamento; ad esempio, nelle successioni testamentarie o nelle donazioni con riserva di usufrutto. Esso crea una particolare situazione. La proprietà di un bene (spesso un immobile) viene scissa tra due figure: l’usufruttuario, che ha il diritto di godere del bene; e il n**o proprietario, che ne conserva la titolarità formale ma senza il godimento immediato. Questa coesistenza di diritti può talvolta generare interrogativi e potenziali conflitti. Una delle domande che più frequentemente sorgono in questi contesti è la seguente: l’usufruttuario può cacciare di casa il proprietario (cioè, il n**o proprietario) se quest’ultimo occupa l’immobile senza il suo consenso o contro la sua volontà? È molto importante comprendere con chiarezza quali sono i rispettivi diritti e poteri che la legge italiana attribuisce a queste due figure. Il Codice Civile, infatti, disciplina con precisione l’estensione del diritto di usufrutto e le facoltà che ne derivano per il suo titolare.
Il contenuto del diritto di usufrutto
Il diritto dell’usufruttuario al possesso esclusivo dell’immobile
Qual è la posizione del n**o proprietario durante il periodo di usufrutto?
Cosa succede se il n**o proprietario occupa la casa oggetto di usufrutto senza il permesso dell’usufruttuario?
L’usufruttuario può agire legalmente contro il n**o proprietario per farlo uscire di casa?
E se c’è un accordo specifico tra usufruttuario e n**o proprietario per l’uso dell’immobile?
Il contenuto del diritto di usufrutto
In diritto civile, l’usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui. È disciplinato dagli articoli 978 e seguenti del Codice Civile.
Esso conferisce al suo titolare, l’usufruttuario, due facoltà fondamentali:
il diritto di godere della cosa: l’usufruttuario può utilizzare il bene (ad esempio, abitare una casa, coltivare un terreno) e trarne ogni utilità che questa può dare;
il diritto di percepire i frutti della cosa: sia i frutti naturali (come i prodotti agricoli di un fondo) sia i frutti civili (come i canoni di locazione se l’immobile viene affittato dall’usufruttuario).
L’usufruttuario, nell’esercitare questi suoi diritti, ha però un obbligo fondamentale: quello di rispettare la destinazione economica del bene, così come è stata impressa dal proprietario (articolo 981 del Codice Civile). Ad esempio, se l’usufrutto è costituito su un immobile ad uso abitativo, l’usufruttuario non può trasformarlo in un esercizio commerciale senza il consenso del n**o proprietario.
Il proprietario del bene gravato da usufrutto viene definito, appunto, “n**o proprietario”. La sua proprietà è “nuda” perché temporaneamente spogliata delle facoltà di godimento diretto del bene.
Il diritto dell’usufruttuario al possesso esclusivo dell’immobile
Un aspetto essenziale e ineliminabile del diritto di usufrutto è il diritto dell’usufruttuario al possesso del bene su cui grava il suo diritto (Corte Di Appello Di Milano, Sentenza n. 2701 del 15 ottobre 2024). L’articolo 982 del Codice Civile prevede espressamente il diritto dell’usufruttuario di conseguire il possesso della cosa di cui ha l’usufrutto.
Il diritto al possesso non è una mera facoltà accessoria o secondaria. È, piuttosto, lo strumento giuridico fondamentale che la legge accorda all’usufruttuario per assicurargli la concreta realizzazione del suo diritto di godimento. Questo godimento può essere:
diretto: quando l’usufruttuario utilizza personalmente il bene (ad esempio, abita la casa);
indiretto: quando l’usufruttuario trae utilità dal bene concedendolo in godimento a terzi (ad esempio, dando in locazione l’immobile e percependone i canoni). Questo potere di fatto sulla cosa (il possesso) permette all’usufruttuario di realizzare l’uso e il godimento della stessa; include anche il potere di amministrazione ordinaria del bene. La ratio (cioè, la ragione giustificatrice) di questa previsione normativa è quella di garantire al titolare del diritto di godimento (l’usufruttuario) poteri e facoltà che siano, per quanto riguarda l’uso e il godimento, identici a quelli che spetterebbero al pieno proprietario.
Questi poteri si distaccano temporaneamente dalla sfera giuridica del n**o proprietario per costituire il contenuto sostanziale dell’autonomo diritto reale dell’usufruttuario (Corte Di Appello Di Milano, n. 2701/2024).
L’usufruttuario, in quanto titolare di un diritto reale, vanta nei confronti di tutti i terzi (e quindi, come vedremo, anche nei confronti del n**o proprietario) una pretesa di astensione da qualsiasi ingerenza sulla cosa che possa incidere sulla sfera di godimento e di uso che a lui spetta in via esclusiva (Cass. Civ., Sez. 2, N. 4806 del 24 febbraio 2025; Cass. Civ., Sez. 3, N. 15913 del 18 maggio 2022).
Correlativamente, tutti i terzi (incluso il n**o proprietario) hanno l’obbligo di non effettuare sulla cosa oggetto di usufrutto delle ingerenze (compreso il danneggiamento materiale del bene) che facciano venir meno, in tutto o in parte, le facoltà che costituiscono il contenuto del diritto di usufrutto; o che ne diminuiscano o ne ostacolino l’esercizio. Se non fosse riconosciuto all’usufruttuario questo potere di reagire nei confronti di chiunque attenti all’integrità del bene o al suo pacifico godimento, le facoltà di usare la cosa, di goderne appieno e di farla produrre frutti avrebbero uno scarso valore pratico e una tutela molto limitata.
Qual è la posizione del n**o proprietario durante il periodo di usufrutto?
Il n**o proprietario, pur mantenendo la titolarità formale del diritto di proprietà sull’immobile, vede il proprio potere di godimento sulla cosa compresso e limitato dalla contemporanea presenza del diritto reale di usufrutto a favore di un altro soggetto (Cass. Civ., Sez. 2, N. 4806/2025).
La nuda proprietà non è, quindi, annullata o cancellata dalla costituzione dell’usufrutto; essa è semplicemente limitata nelle sue facoltà di godimento dal diritto reale altrui.
Il n**o proprietario conserva, ad esempio, il diritto di disporre della sua nuda proprietà (può venderla, donarla, o costituirvi sopra altre garanzie reali come un’ipoteca, che però graverà solo sulla nuda proprietà e non pregiudicherà l’usufrutto). Tuttavia, egli non ha il diritto di godere del bene né di possederlo materialmente durante tutta la vigenza dell’usufrutto, perché queste facoltà spettano in via esclusiva all’usufruttuario.
Il n**o proprietario vanta, comunque, nei confronti dei terzi (e anche nei confronti dell’usufruttuario, per certi aspetti) una pretesa di astensione da ingerenze sulla cosa che possano incidere sul suo diritto di proprietà; in particolare per quanto attiene alla conservazione materiale e giuridica del bene, in vista della futura riespansione della sua nuda proprietà in piena proprietà al momento del termine dell’usufrutto (Cass. Civ., Sez. 2, N. 4806/2025). Ad esempio, il n**o proprietario può pretendere che l’usufruttuario non deteriori il bene oltre il normale uso e che rispetti la sua destinazione economica. Tuttavia, questa pretesa alla conservazione del bene non si traduce in un diritto di godimento o di possesso attuale da parte del n**o proprietario.
Cosa succede se il n**o proprietario occupa la casa oggetto di usufrutto senza il permesso dell’usufruttuario?
Dalla chiara delineazione dei rispettivi diritti e poteri che abbiamo appena visto, emerge in modo altrettanto chiaro che, durante tutta la vigenza dell’usufrutto, il diritto di godere del bene e il relativo possesso materiale spettano in via esclusiva all’usufruttuario. Il n**o proprietario è, per definizione stessa del suo diritto, spogliato di tali facoltà per tutta la durata del diritto reale altrui.
Pertanto, se il n**o proprietario dovesse occupare l’immobile oggetto di usufrutto senza il consenso esplicito dell’usufruttuario, o addirittura contro la sua volontà, si configurerebbe una palese e illegittima ingerenza nella sfera di godimento e di possesso che spetta esclusivamente e legittimamente all’usufruttuario.
L’usufruttuario, in una tale situazione, ha il pieno diritto di difendere il proprio godimento e il proprio possesso contro chiunque lo turbi, lo limiti o lo impedisca; ivi compreso, quindi, anche nei confronti del n**o proprietario che si comporti in modo lesivo del suo diritto.
L’usufruttuario può agire legalmente contro il n**o proprietario per farlo uscire di casa?
La giurisprudenza italiana riconosce costantemente all’usufruttuario la piena legittimazione ad agire in giudizio per la tutela del suo diritto di usufrutto, sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dello stesso n**o proprietario.
L’usufruttuario è, ad esempio, attivamente legittimato a proporre un’azione tendente al rilascio di un immobile che sia fondata su un rapporto contrattuale da lui stesso costituito (come una locazione o un comodato) e poi venuto meno (Tribunale Ordinario Roma, sez. 5, sentenza n. 7700/2023).
Più in generale, all’usufruttuario, in quanto titolare del diritto di godimento sul bene e del relativo diritto al possesso, va riconosciuto il potere di agire giudizialmente a tutela del suo diritto mediante la proposizione di un’azione di rivendicazione (o azione analoga tendente al recupero del possesso) nei confronti di chiunque possieda o detenga la cosa senza un titolo valido nei suoi confronti (Tribunale Ordinario Latina, sez. 1, sentenza n. 2188/2023).
Sebbene l’azione di rivendicazione (prevista dall’articolo 948 del Codice Civile) sia tipicamente l’azione che spetta al proprietario per recuperare il possesso della cosa da chi la detiene o la possiede senza titolo, la giurisprudenza estende la legittimazione attiva a tale azione (o a un’azione confessoria del diritto di usufrutto con effetti recuperatori) anche all’usufruttuario. Questo per consentirgli di difendere in modo efficace il proprio diritto al possesso e al godimento che deriva direttamente dal suo diritto di usufrutto (Tribunale Ordinario Latina, n. 2188/2023).
In questo contesto, quindi, l’azione che l’usufruttuario può intentare contro il n**o proprietario che occupi l’immobile senza un valido titolo (cioè, senza il suo consenso) si configura come un’azione volta a ottenere la restituzione del possesso e del godimento esclusivo del bene, che gli spettano per legge.
È importante anche notare che, di regola, non si ravvisa un litisconsorzio necessario tra l’usufruttuario e il n**o proprietario nelle azioni che vengono promosse dall’usufruttuario a difesa del suo esclusivo diritto di godimento e di possesso (salvo alcune specifiche eccezioni previste dalla legge, come ad esempio le liti in materia di costituzione o di contestazione di servitù a carico o a favore del fondo oggetto di usufrutto, per le quali l’articolo 1012 del Codice Civile prevede che l’usufruttuario debba chiamare in giudizio anche il proprietario). Questo principio rafforza ulteriormente l’idea dell’autonoma legittimazione dell’usufruttuario a tutelare il proprio diritto nei confronti di chiunque, incluso lo stesso n**o proprietario (Cass. Civ., Sez. 2, N. 4806/2025).
E se c’è un accordo specifico tra usufruttuario e n**o proprietario per l’uso dell’immobile?
È importante, ovviamente, distinguere il caso in cui il n**o proprietario occupi l’immobile oggetto di usufrutto senza alcun titolo e contro la volontà dell’usufruttuario, da quello, diverso, in cui la sua presenza o il suo utilizzo del bene siano giustificati da un accordo specifico e valido intercorso con l’usufruttuario stesso.
Se, ad esempio, l’usufruttuario ha concesso al n**o proprietario un diritto personale di godimento sull’immobile (come un contratto di comodato d’uso gratuito, o anche un contratto di locazione a un canone simbolico o di mercato), allora la presenza del n**o proprietario nell’immobile non deriva più dalla sua qualità di proprietario (che, come abbiamo visto, non gli darebbe di per sé il diritto al godimento attuale), ma deriva dal titolo obbligatorio (il comodato o la locazione) che gli è stato volontariamente concesso dall’usufruttuario (Tribunale Ordinario Roma, n. 7700/2023).
In una tale ipotesi, se l’usufruttuario volesse poi “cacciare di casa” il n**o proprietario, dovrebbe farlo non invocando il suo diritto di usufrutto contro un’occupazione senza titolo, ma agendo secondo le regole proprie del rapporto obbligatorio che aveva costituito. Ad esempio, se aveva concesso un comodato a tempo determinato, dovrebbe attendere la scadenza del termine; se aveva concesso un comodato precario (senza determinazione di durata), potrebbe chiedere la restituzione in qualsiasi momento; se aveva concesso un comodato per un uso specifico, potrebbe chiedere la restituzione quando l’uso è terminato, salvo che, come previsto dall’articolo 1809 del Codice Civile, non sopraggiunga un suo urgente e imprevedibile bisogno di riavere la cosa, che potrebbe giustificare una richiesta di restituzione anticipata (Tribunale Di Massa, Sentenza n. 65 del 31 gennaio 2025).
fonte "La Legge per Tutti - Informazione e consulenza legale"
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