23/11/2024
AMIANTO
Con il termine amianto vengono indicati numerosi silicati naturali fibrosi. In natura l'amianto e molto diffuso in quanto i silicati rappresentano uno dei componenti fondamentali della crosta terrestre.
Alcuni tipi di amianto hanno avuto applicazioni specie in edilizia, soprattutto quello a matrice friabile, è stato utilizzato prevalentemente a fini ignifughi ed isolanti ed applicato a spruzzo su muri, pareti e strutture metalliche, legato in intonaco, sovrastante a controsoffitti o a pannelli non friabili, contenuto in pannelli di controsoffittature friabili, in cartoni o pannelli posti in genere dietro gli impianti di riscaldamento, nei tessuti antifiamma e nelle guarnizioni.
Il cemento-amianto è un materiale che, quando e nuovo o in buono stato di conservazione, di per sé, non tende a liberare fibre spontaneamente. Se trovasi interno degli edifici e non viene manomesso, anche dopo lungo tempo, non va incontro ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre.
in Italia è vietato usarlo dal '92. In particolare la Legge 257 del 1992 prevede che le Regioni adottassero un piano di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica per difendere la popolazione dai pericoli derivanti dall’amianto.
Nella normativa vigente non vi sia alcun obbligo di rimozione di materiali contenenti amianto dagli edifici. Provvedimenti possono essere adottati dall’Autorità Sanitaria Locale (Sindaco) in seguito a valutazione degli Organi di Vigilanza. Se le norme vigenti non prevedono la rimozione delle coperture in cemento-amianto è perché da queste non si ha una diffusione spontanea di fibre nell’aria, non essendoci, quindi, alcun rischio per la salute.
Se la scoperta di amianto friabile avviene in seguito all’esecuzione di attività di manutenzione, tale attività dovrà essere sospesa e l’amministratore dovrà darne comunicazione all’ARPAV. Si richiama in questi casi il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro di cui al D.Lgs. 626/94 e al D.Lgs. n. 277/91. In particolare si richiama l'art. 34 del D.Lgs. 277 del 15.08.1991 che dispone che il datore di lavoro predisponga un Piano di lavoro prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto.
L’eventuale attività di bonifica deve essere condotta con estrema cautela in quanto può essere pericolosa per chi la effettua e per le persone che occupano l'edificio. La ditta che esegue la bonifica deve presentare un piano di lavoro all'ASL competente per territorio.
Sono previsti i seguenti interventi di bonifica:
- rimozione dei materiali;
- incapsulamento: applicazione di prodotti che impediscono la dispersione delle fibre
- sovracopertura: si usa per i tetti in eternit e consente nell'installare una nuova copertura senza rimuovere quella esistente;
- confinamento: consiste nel separare fisicamente i materiali con amianto dai locali abitativi (es. controsoffittatura).
La scelta del metodo di bonifica da attuare deve essere effettuata da personale esperto in base all'analisi dello stato dei materiali e alle caratteristiche costruttive e d'uso dell'edificio.
I materiali contenenti amianto devono essere smaltiti da ditte specializzate iscritte all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.