25/05/2018
ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA ...SI ...MA ATTENZIONE!
Con la definizione di "attività edilizia libera" vengono intesi tutti quegli interventi minori realizzabili senza alcun titolo edilizio abilitativo (CILA, SCIA, Permesso di Costruire).
Ma attenzione!
Gli stessi, come scritto in premessa al relativo articolo di legge (art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001), possono essere eseguiti "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
Ed inoltre (art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001) "Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80".
Quindi, in ogni caso, il consiglio è quello di rivolgersi sempre ad un professionista abilitato, quale il , meglio se di fiducia, al fine di evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti.