08/10/2018
Agevolazione prima casa e prezzo valore, le conseguenze della richiesta del beneficio
Richiedendo l’agevolazione “prima casa”, se il trasferimento è soggetto a Iva, si applica l’aliquota ridotta al 4% in luogo di quella ordinaria del 10%; in caso di trasferimento soggetto a Iva sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ciascuna nella misura fissa di 200 euro, oltre all’imposta di bollo per 230 euro. Se il trasferimento è soggetto a imposta di registro, si applica l’aliquota ridotta del 2% (comunque, non inferiore a 1.000 euro) in luogo di quella ordinaria del 9%; le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura di 50 euro ciascuna e non si paga imposta di bollo.
Richiedendo il “prezzo valore", la base imponibile ai fini dell’imposta di registro è costituita dal valore catastale che, nella quasi totalità dei casi, è sensibilmente inferiore al corrispettivo. Il valore catastale di un’abitazione si ottiene moltiplicandone la rendita catastale per determinati coefficienti: 126 se non si tratta di acquisto di prima casa, 115,5 in caso di acquisto con agevolazione “prima casa”. La richiesta del “prezzo valore” non incide ai fini delle imposte ipocatastali e di bollo, di conseguenza ipotecaria e catastale sono dovute nella misura di 50 euro ciascuna, mentre il bollo non si paga. Inoltre, nei trasferimenti immobiliari per i quali è stata richiesta l’applicazione del “prezzo valore” l’ufficio non può rettificare il valore indicato dalle parti.