04/01/2021
Nuove disposizioni....
il D.L. 31/12/2020 N. 183 cd milleproroghe, pubblicato in G.U del medesimo giorno, all'art. 13 rubricato "proroga dei termini in materia di infrastrutture e trasporti" al punto 14 statuisce: " all'art. 54 ter del D.L. 17/3/2020 n. 18 convertito in legge 24/4/2020 n. 27 le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021". Ne consegue che tutte le esecuzioni già incardinate sono sospese sino al 30/6/2021. Il citato "milleproroghe" però non ha modificato e/o prorogato anche la previsione, introdotta nel predetto art. 54 ter, dall'art. 4 del D.L. del 28 ottobre 2020, n. 137 convertito nella legge del 18/12/2020 n. 176 pubblicato in G.U. del 24/12/2020 che ha statuito l’inefficacia di “ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Si deve pertanto ritenere che a partire dal 26/12/2020 (giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del 18/12/2020 n. 176) possono essere intraprese nuove procedure esecutive, a meno di ulteriori provvedimenti sospensivi che in questo "delirio normativo" dovessero, nel frattempo, sopraggiungere.