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Seconda maglia Ravenna FC ❤️
08/08/2023

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👉  Stai cercando l'amministratore per il condominio?Sei stanco di non essere preso in considerazione e l'unica chiamata ...
14/03/2023

👉 Stai cercando l'amministratore per il condominio?

Sei stanco di non essere preso in considerazione e l'unica chiamata che ricevi dall'amministratore è quella di pagare la rata, anche se in precedenza l'avevi chiamato per risolvere un problema senza ricevere alcun riscontro e anzi nel frattempo il problema è peggiorato?!😱

Sei stanco di non essere a conoscenza del riscontro bancario del tuo condominio, di non capire la ripartizione delle spese o di chiamare illimitatamente l'amministratore senza riceve neanche una risposta?! 😱

O peggio ancora ti sei ritrovato a sborsare ancora più soldi del dovuto perché l'amministratore era un furfantello?💰

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🎓 L'amministratore risponde 🎓📢“Gentile Amministratore,vorrei porre un quesito abbastanza tedioso relativamente alle spes...
19/10/2022

🎓 L'amministratore risponde 🎓

📢“Gentile Amministratore,

vorrei porre un quesito abbastanza tedioso relativamente alle spese di adeguamento CPI che occorrono per un complesso condominiale tra unità ad uso residenziale e box.

A tal proposito il geometra incaricato sta svolgendo tutte le attività propedeutiche per ottenere la Certificazione Prevenzione Incendi.

Fermo restando quanto giustamente indicato dal geometra per il conseguimento della certificazione, mi chiedo, le spese di adeguamento sono a carico dei proprietari delle autorimesse interrate compresi gli altri condomini che non ne possiedono e che sono proprietari esclusivamente delle unità ad uso residenziale?”

👉 Preg.mo Condomine,

la questione, oggetto di dissertazione da parte della giurisprudenza di legittimità, richiede una prima analisi di studio sui criteri di riparto delle spese.

Intanto, ipotizzare il riparto delle spese sul presupposto che si tratti di spese attinenti alle parti comuni è un postulato che non può essere condiviso, premesso che tale assunto è errato in quanto non tiene conto del fatto che, per le spese attinenti alle parti comuni dell’edificio, il criterio di ripartizione previsto dall’art. 1123 c.c. è complesso e si articola su due principi: quello del valore della quota, stabilito dal primo comma dell’art. 1123 c.c., relativamente alle spese sulla cosa comune, che sia destinata a servire ugualmente ed indistintamente tutti i condomini; valore dell’uso, stabilito dal secondo comma della stessa norma, relativamente a spese su cosa comune che sia destinata a servire i condomini in maniera diversa.

Sulla base di tale secondo principio, quindi, l’obbligo di contribuire alle spese si fonda sull’utilità che ad ogni singola proprietà esclusiva può derivare dalla cosa comune. In applicazione di tale ultimo principio, il comma terzo del medesimo art. 1123 c.c., nel collegare espressamente l’obbligo di contribuzione all’utilità ricevuta, implicitamente lo esclude quando tale utilità sia inesistente.

Nella presente fattispecie, quindi, il fatto che le opere di adeguamento alla normativa antincendio siano state eseguite sulle corsie e sulle rampe dei tre piani delle autorimesse, nonché su altre parti condominiali, se consente di affermare che le spese relative sono attinenti a cose comuni, non comporta che esse debbano essere sopportate pro quota da tutti i condomini, dal momento che traevano specifica utilità i proprietari delle autorimesse, i quali usano i locali fonte di pericolo. (Cass. N°8725/2022).

La sintesi applicativa della fattispecie oggetto degli obblighi del CPI trova un fondamento nella ripartizione delle spese, la cui utilità a carico dei proprietari delle autorimesse esclude i restanti titolari delle parti comuni o principalmente delle unità residenziali o commerciali.

⭕ Partecipa alla nostra serata INFORMATIVA ⭕👉  Stai cercando l'amministratore per il condominio?Sei stanco di non essere...
18/09/2022

⭕ Partecipa alla nostra serata INFORMATIVA ⭕

👉 Stai cercando l'amministratore per il condominio?

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SOLO 20 POSTI DISPONIBILI

🎓 L'amministrazione risponde 🎓📢 "Gentile Amministratore,vorrei sapere quale è la maggioranza da raggiungere e l’iter da ...
18/09/2022

🎓 L'amministrazione risponde 🎓

📢 "Gentile Amministratore,

vorrei sapere quale è la maggioranza da raggiungere e l’iter da seguire per poter far approvare dai condomini la scelta delle tende da sole, in termini di colore e tessuto da utilizzare.”

👉 Preg.mo Condomine,

Il legislatore non ha stabilito criteri assembleari e relative maggioranze specifiche per l’installazione delle tende da sole. Tuttavia, è opportuno verificare alcune fattispecie normative al fine di delineare l’oggetto del quesito.

Autorevole dottrina ha considerato, con riferimento all’uso delle parti comuni, l’utilizzo delle tende quali

utilità accessorie inerenti il godimento della proprietà esclusiva purché non alteri la naturale funzione dei muri medesimi: di conseguenza è stata ritenuta ammissibile l’installazione di tende da attaccarsi alla base del balcone del piano superiore con la sola limitazione che le stesse devono essere conformi al tipo approvato dall’assemblea.

così App. Milano 31.5.1998; Trib. Milano 19.11.1993 n° 2392; Trib. Milano 31.5.1988.

Orbene, essendo ammissibile l’installazione delle tende per il godimento esclusivo salvo titolo contrario, l’unico limite è rappresentato dal tipo o modello di tenda che deve essere conforme a quello approvato, ovvero a quello deliberato dall’assemblea.

Particolare attenzione richiede l’applicazione normativa dell’art. 1138 c.c., 1 comma, la quale dispone che:

Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a 10, deve essere formato un regolamento il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni (1117 c.c.) e la ripartizione delle spese, secondi i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.

Quest’ultimo periodo, mette in evidenza la necessità di formare un regolamento di condominio per la tutela del decoro architettonico. Pacificamente la conformità del tipo di tende e del relativo colore approvato dall’assemblea non può che delineare il tipo di tenda, il terzo comma dell’art. 1138 c.c. dispone che:

il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136, ovvero la maggioranza degli intervenuti e la metà del valore dell’edificio.

18/09/2022

[Eliminazione delle barriere architettoniche: detrazione del 75% per tutto il 2022]

Tutti coloro che intendono realizzare interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, potranno fruire di una detrazione del 75% delle spese sostenute entro il 2022.

Le barriere architettoniche non sono altro che tutti gli ostacoli fisici che causano disagio alla mobilità di coloro che hanno una capacità motoria ridotta, che sia una condizione temporanea o permanente, basti pensare, ad esempio, alle porte strette o ai numerosi edifici in cui ancora non è stato installato l’ascensore.

La tematica dell’eliminazione delle barriere architettoniche è, quindi, una tematica da prendere seriamente in considerazione, poiché, purtroppo, sono ancora molti gli ostacoli che non permettono a chi ha una disabilità motoria di condurre una vita normale.

Il Governo, attraverso l’approvazione della Legge di Bilancio 2022, ha introdotto una detrazione IRES e IRPEF pari al 75% delle spese sostenute nel corso del 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Tale detrazione viene suddivisa in cinque quote annuali di pari importo, con una percentuale pari al 75% dei costi sostenuti per interventi come:

l’installazione di ascensori e montacarichi;
la realizzazione di rampe per disabili;
l’adeguamento di impianti tecnologici idonei a favorire la mobilità di persone portatrici di handicap gravi;
l’adeguamento dei servizi igienici, scale, parcheggi, percorsi e balconi;
la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti).
Difatti, ai fini dell’accesso a questo tipo di agevolazione, è necessario realizzare interventi che rispettino i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 rubricato “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.”

Per quanto riguarda la detrazione, l’art. 119-ter del DL 34/2020 ha introdotto tre scaglioni sui quali viene calcolata in base al costo degli interventi realizzati:

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
40.000 euro per ogni unità immobiliare all’interno di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
30.000 euro per ogni unità immobiliare sita all’interno di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Possono fruire dell’agevolazione tutti i contribuenti che sostengono le spese per la realizzazione degli interventi ammessi a tale detrazione, ovvero:

le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
le società semplici;
le associazioni tra professionisti;
i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
L’agevolazione non è valida per gli interventi realizzati sulle nuove costruzioni, ma solo per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche su edifici già esistenti.

Inoltre, secondo la circolare 23/E 2022, il bonus del 75% non spetta per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

Indirizzo

Via Turchetta 49/e
Rimini
47922

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