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APCondominio Amministrazione di Condominio Associato ANAPI - Associazione Nazionale Amministratori Professionisti d'Immobili

03/12/2025

Piogge intense e danni al condominio,... ?

Le cosiddette bombe d’acqua negli ultimi anni stanno diventando sempre più frequenti e purtroppo spesso sono causa di danni ad abitazioni e condomini. Per questo motivo è importante capire su chi ricade la responsabilità e come si configura tra obbligo di manutenzione e caso fortuito.
Negli ultimi anni assistiamo sempre più spesso ad eventi atmosferici improvvisi e violenti come ad esempio le cosiddette “bombe d’acqua” che purtroppo causano veri e propri danni da nubifragi ad edifici vari tra cui anche i condomini. A tal proposito è bene capire cosa stabilisce la relativa normativa e la giurisprudenza, anche in virtù delle recenti pronunce.
Innanzitutto è bene ricordare che in ambito condominiale l’art. 1117 definisce le parti comuni dell’edificio come ad esempio i tetti, i lastrici solari, i cortili, le grondaie, gli impianti idrici e fognari, i pluviali, gli scarichi condominiali, le facciate etc.
L’art. 2051 c.c. dispone che: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.” Ciò significa che chi detiene la custodia di un bene, in ambito condominiale si intende quindi il condominio, deve rispondere dei danni che quel bene può causare, a meno che non si tratti di un evento fortuito ed imprevedibile.
Nel caso di eventi atmosferici improvvisi come piogge intense o bombe d’acqua si potrebbe pensare che automaticamente tale evento esoneri il condominio da eventuali responsabilità, configurandosi come caso fortuito, ma non è sempre così.

A livello normativo il caso fortuito va provato, perciò un evento atmosferico, come una bomba d’acqua, seppur violento o imprevedibile, potrebbe non essere sufficiente ad esonerare completamente il condominio dai danni che invece potrebbero essere imputabili ad una mancata custodia delle parti comuni.
In altre parole e secondo le più recenti pronunce, anche in presenza di piogge violente, è necessario dimostrare che il condominio abbia effettuato una manutenzione diligente e adeguata a prevenire il danno, come la pulizia dei pluviali e dei condotti o la predisposizione corretta degli scarichi e l’utilizzo di pompe efficienti.
Le piogge intense e i violenti temporali, purtroppo possono rientrare anche tra gli eventi ormai prevedibili, dati i cambiamenti climatici in atto, e anche se imprevedibili potrebbero comunque essere fronteggiabili attraverso alcuni accorgimenti e attraverso una manutenzione costante e adeguata. Ad esempio, lì dove, in occasione di una bomba d’acqua, vi sono delle infiltrazioni che causano dei danni a causa dell’ostruzione degli scarichi dei pluviali, la responsabilità ricade sul condominio che non ha effettuato la manutenzione e la pulizia dei canali di scarico.

Diverse sentenze hanno confermato che le infiltrazioni causate da piogge intense sono spesso determinate dalla mancata manutenzione del pluviale o da un’errata impermeabilizzazione del lastrico e i vari giudici hanno inoltre ribadito che le precipitazioni atmosferiche possono costituire caso fortuito solo se possono essere definiti imprevedibili e straordinari attraverso dati scientifici e oggettivi.

Pertanto, in mancanza di queste prove e in caso di scarsa manutenzione e mancanza di interventi necessari per evitare i danni, la responsabilità ricade sul condominio.

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11/11/2025

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Questa settimana il quesito riguarda l’installazione di uno spioncino elettronico da parte di un condomino e i relativi obblighi in materia di privacy

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10/11/2025

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28/10/2025

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24/10/2025

Bonus edilizi 2026: dalla bozza della Legge di Bilancio confermate le aliquote del 50% e del 36%

La bozza della nuova Legge di Bilancio proroga per il 2026 l’attuale disciplina relativa al bonus ristrutturazioni e all’ecobonus con aliquota al 50% per le abitazioni principali e al 36% per tutte le altre abitazioni.
Il Documento Programmatico di Bilancio (DPB), che anticipa i contenuti della Legge di Bilancio per il triennio 2026/2028 e che è stato inviato dal Governo alla Commissione europea e al Parlamento italiano, ha confermato la proroga dei bonus edilizi per ristrutturazione ed efficienza energetica con aliquote del 50% e del 36% per tutto il 2026.
Il Governo ha deciso, quindi, di prorogare il sistema attuale per un altro anno, confermando la distinzione tra abitazione principale e abitazione secondaria. Secondo quanto emerso dal Documento Programmatico di Bilancio, resteranno in vigore le due agevolazioni bonus ristrutturazioni ed ecobonus.
Per quanto concerne il bonus ristrutturazioni, per il 2026 è stato confermato con aliquota al 50% per le abitazioni principali e 36% per le altre abitazioni. Per quanto riguarda l’ecobonus per interventi di efficienza energetica, è stato prorogato per il 2026 con aliquota al 50% per le prime case e 36% per le altre abitazioni.
Se tali misure non fossero state prorogate, dal 2026 le aliquote sarebbero scese al 36% per le abitazioni principali e al 30% per le abitazioni secondarie, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2024.
Nei bonus edilizi 2026 rientrano tutti gli interventi previsti da ecobonus e bonus ristrutturazioni, ovvero:
• interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
• interventi di efficientamento energetico, ad esempio l’installazione di pompe di calore, la sostituzione degli infissi, la posa di pannelli solari termici o fotovoltaici etc.;
• interventi di ristrutturazione edilizia;
• interventi antisismici e di miglioramento della sicurezza statica;
• interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come l’installazione di ascensori o montacarichi.
Inoltre, è bene ricordare che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per la progettazione, la direzione dei lavori, le perizie e le asseverazioni collegate agli interventi.
Il limite di spesa resta pari a 96.000 euro per ogni unità immobiliare e la detrazione IRPEF è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Per accedere ai bonus edilizi 2026 con aliquota al 50% il contribuente dovrà essere proprietario o titolare di un diritto reale di godimento dell’immobile, inoltre dovrà avere la residenza anagrafica nell’immobile oggetto degli interventi. L’aliquota al 36% continuerà ad essere applicata alle abitazioni non principali (le seconde case) e agli immobili in concessi in locazione o uso gratuito.

Fonte Ufficio Stampa ANAPI (Associazione Nazionale Amministratori Professionisti d’Immobili)

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08/10/2025

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02/10/2025

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Lunedì 14:30 - 18:00
Martedì 14:30 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 12:00
Giovedì 14:30 - 18:00
Venerdì 14:30 - 18:00
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