23/03/2020
RIFORMA del CONDOMINIO...
REQUISITI PROFESSIONALI e NOMINA AMMINISTRATORE
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Prima di analizzare la tematica nell'ambito delle competenze dell'Amministratore, vorrei sottolineare che, al fine di rendere quanto più comprensibile possibile le riflessioni che seguono il tema in oggetto verrà trattato senza indicare specifici articoli del codice civile.
Inoltre, è importante sottolineare è che verranno tralasciate le osservazioni e polemiche che questa riforma ha innescato. Tratteremo quindi la tematica nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile.
Fatta questa doverosa premessa, torniamo a noi... 👍 Certamente molti di voi sapranno che nel giugno del 2013 è entrata in vigore la riforma del Codice Civile in tema di Condomìnio.
Nonostante le polemiche/discussioni, è onesto ammettere che stessa la riforma era in qualche modo necessaria. Certamente la riforma è figlia dei nostri tempi e conseguenza diretta delle esperienze giornaliere e legali che si sono accumulate nel tempo. La riforma infatti, nel suo insieme tende ad impedire alcuni comportamenti che molti Amministratori hanno avuto negli anni precedenti, durante il loro operato. Seppur vero che nell'intento positivo di impedire comportamenti disonesti, è altrettanto vero che il legislatore fa apparire la figura dell'Amministratore come l'impostore da cui il singolo condomino deve difendersi a spada tratta. Innegabile che si siano verificate azioni disoneste di alcuni Amministratori, ma certamente essere accusato a priori di disonestà o di imbrogli, non facilità certo il già controverso rapporto fiduciario che si dovrebbe stabilirsi tra Amministratore e Condòmini.
A questo punto, probabilmente, penserete e magari affermereste: . E' vero... era ora che le cose cambiassero. Troppe le brutte esperienze e troppi i tribunali “sprofondati” dalle cause Condominìali. Vi assicuro però, che anche la nuova riforma non contribuisce certo a diminuire il numero delle cause Condomìniali, anzi... Eppure questa riforma ha degli aspetti positivi per ambedue le parti. Già... tanto per l'Amministratore quanto per i Condòmini.
Ovviamente qui non tratteremo tutti i pro e contro della riforma, però, rimanendo nel tema, è interessante parlare della formazione professionale legata alla nomina dell'Amministratore. Vediamo come la formazione professionale può aiutare i Condòmini a riconoscere i professionisti qualificati. La riforma stessa e i decreti ministeriali conseguenti, hanno fatto sì che l'attività dell'Amministratore sia stata portata ad un livello certamente più professionale e molto meno improvvisata di quanto non fosse prima. Gli Amministratori infatti, devono seguire corsi multidisciplinari per la formazione e l'aggiornamento. Quindi, tornando ai pro e contro della riforma, certamente la formazione professionale migliora la qualifica dell'Amministratore e al contempo mette nelle condizioni il Condòmino/Condomìnio di valutare con più consapevolezza il professionista che verrà nominato con opportuna delibera.
Voi penserete:. Ebbene, l'aspetto della formazione non è di banale considerazione. Infatti il legislatore ha previsto che sia nulla la delibera di nomina di un Amministratore che non abbia i requisti relativi alla formazione e aggiornamento professionale. Traducendo “delibera nulla” dal “legalese”, significa che la delibera non ha alcuna validità. Ne consegue che un Amministratore che non abbia i requisiti richiesti previsti dalla legge per la formazione professionale, qualora l'Assemblea deliberasse la sua nomina, la stessa delibera non è assolutamente valida. Quindi tale Amministratore, di fatto, non è nominato e l'Assemblea deve essere nuovamente indetta. Ne consegue che l'Amministratore che non abbia i requisiti della formazione, non debba nemmeno avere la possibilità di vedere presentata la sua candidatura attraverso la richiesta del preventivo.
In conclusione, sapere se il professionista candidato ad Amministrare il Vostro Condomìnio sia in possesso dei requisiti relativi alla formazione permette al Condòmino/Condomìnio di tutelarsi ed evitare eventuali brutte sorprese. Rimane inteso che la formazione, nonostante sia un requisito necessario, non è l'unico parametro utile per la scelta/nomina di un professionista rispetto ad un altro.
Studio S.t.TE.MA. - Geom. Massimiliano Teodori
P.S.
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