12/10/2017
Corte di cassazione, Sez. II civ. sentenza 21 settembre 2017, n. 21966
L’obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea dei condomini risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l’oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentirgli di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione.
Ne discende che, in considerazione della “ratio” dell’avviso di convocazione, al fine di soddisfare adeguatamente il diritto di informazione dei condomini circa l’oggetto della delibera non è necessario allegare all’avviso anche i singoli importi dei preventivi in esame, posto che per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dell’ordine del giorno e soddisfare il diritto di informazione dei condomini è sufficiente l’indicazione della materia si cui deve vertere la discussione e la votazione, mentre è onere del condomino, ove intenda avere a disposizione dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui deve decidere, attivarsi per visionarla presso l’amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copie e proprie spese.