12/06/2021
⚖️📄🖊 E' molto importante precisare che ANNULLABILITA' e NULLITA' sono due concetti ben diversi in termini contrattuali, durante la vita di un contratto quale definito nell'Art. 1321 del c.c. e s.s.; si definisce un contratto annullabile o nullo quando:
⚖️📄🖊 L' ANNULLABILITA' ➡ Art. 1425 c.c., ovvero, il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (minore età, interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno). E' ugualmente annullabile, quando il contratto è stipulato da persona che si provi essere stata incapace d'intendere o di volere (cd. incapacità transitoria). E' necessario dimostrare sia l'incapacità del contraente sia la malafede della controparte, desumibile dal fatto che all'incapace derivi un pregiudizio, art. 428 c.c.. Il contratto annullabile è efficace fino al momento in cui viene reso inefficace dalla sentenza di annullamento. L’annullabilità è soggetta al termine quinquennale di prescrizione.
Le cause che determinano l’annullabilità del contratto sono:
– l’incapacità legale;
– l’incapacità naturale;
– i vizi del consenso (l’errore, la violenza e il dolo).
⚖️📄🖊 LA NULLITA' ➡ Art. 1418 c.c., ovvero, il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono la nullità del contratto:
- mancanza di uno dei requisiti essenziali;
- illiceità della causa;
- illiceità del motivo comune ad entrambe le parti;
- impossibilità, illiceità e indeterminatezza dell’oggetto;
- altri casi stabiliti dalla legge. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.
La nullità non si prescrive e può essere in qualsiasi momento rilevata d’ufficio dal giudice o fatta valere da chiunque ne abbia interesse. Il contratto nullo è definitivamente inefficace; non produce effetti sin dal momento della sua conclusione; non è suscettibile di convalida. La nullità travolge qualsiasi altro contratto successivo. ⚖️📄🖊