Amministratore di Condomini Matteo Boccacci

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Studio di Amministrazioni condominiali e gestione patrimoni immobiliari certificato UNI 10801:1998 e socio A.N.A.C.I.

19/12/2025

Auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti 🎄

12/10/2018

Ciao a tutti! Vi ricordo che lo Studio rimarrà chiuso dal 15.10.2018 al 18.10.2018 compreso. A presto!

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12/06/2018

Intervista Radio Radio - Studio Amministrazioni Condominiali Rag. Matteo Boccacci - Contattaci al numero 339 6288855

Tanti auguri di buon Natale a tutti, vi auguro pace e serenità
24/12/2017

Tanti auguri di buon Natale a tutti, vi auguro pace e serenità

14/11/2017

Come funzionerà il bonus verde per giardini, balconi e terrazzi.

Il nuovo bonus verde previsto dalla legge di Bilancio 2018 dello Stato renderà possibile porre in detrazione le spese per piante, terra, concimi, sistemi di irrigazione, etc. sostenute nell’anno 2018 per la cura e la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private di qualsiasi genere come giardini, balconi e terrazzi anche condominiali.
Il bonus non riguarda solo gli immobili in corso di ristrutturazione, come accade invece per le detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, dato che risulta svincolato da qualsiasi requisito dell’immobile a patto che lo stesso risulti essere adibito ad abitazione civile; restano pertanto esclusi uffici, negozi e magazzini.
Il bonus, come detto, interessa anche i condomini, il che rende possibile l’accesso anche per i singoli condomini ed interessa la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi, realizzazione di coperture a verde, giardini pensili e coperture.
Saranno detraibili anche le spese relative alla manutenzione ed alle eventuali attività di progettazione.
Naturalmente le spese, che dovranno essere documentate, potranno riferirsi solo alle fioriere ed alle piante da sistemare sulla parte esterna dell’appartamento e non riferirsi ad interventi di acquisto per piante all’interno dell’immobile.
La detrazione fiscale del 36%, che sarà concessa a condizione che i pagamenti siano tracciabili, dovrà essere suddivisa in dieci quote annuali ed il tetto massimo di spesa ammesso sarà pari a 5.000,00 Euro per ogni unità immobiliare adibita ad uso abitativo, il che significa che in caso di interventi su parti comuni esterne di edifici condominiali tale limite risulterà moltiplicato per il numero totale di unità abitative presenti.

13/11/2017

Cassazione nr. 16901 del 07-07-2017
Per impugnare la delibera dell’assemblea occorre dimostrare un apprezzabile interesse patrimoniale
Il condomino che vuole impugnare una delibera dell’assemblea per una errata ripartizione delle spese deve allegare e dimostrare di avervi interesse, dovendo derivar da tale errore pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale. un apprezzabile.

10/11/2017

Tribunale di Padova n. 818 del 24 Marzo 2017

La nomina dell'amministratore che non ha seguito i corsi di aggiornamento annuali è nulla.
La mancata frequentazione di un corso di aggiornamento annuo come previsto dal Dm 140/2014 rende nulla la nomina di amministratore di condominio, questo quanto ha deciso il Tribunale di Padova con sentenza nr. 818 del 24 marzo 2017.
La norma di riferimento è l’articolo 71 bis delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, secondo il quale possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro che, tra gli altri requisiti, svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. Le ore di aggiornamento annuale debbono essere almeno 15 ed è previsto anche un esame finale.
Il tribunale di Padova nella sentenza in oggetto evidenzia come sia necessario porre particolare attenzione riguardo alla cadenza annuale, poiché nell’articolo 71 bis non si parla di anno solare, ritenendo pertanto che il periodo non sia coincidente con l’anno solare. Infatti, nel Dm 140/2014, entrato in vigore il 9 ottobre 2014, si legge che l’obbligo di formazione ha cadenza annuale e, poiché non si parla di anno solare, si deve ritenere che l’obbligo di aggiornamento /frequentazione dei corsi vada dal 9 ottobre 2014 all’8 ottobre dell’anno 2015 e di seguito per gli anni successivi così come si era già espresso il Centro Studi Nazionale di ANACI in una propria interpretazione della orma ritenendo imperativa, e pertanto non derogabile nemmeno da un regolamento contrattuale, la disposizione dell’articolo 71 bis con la conseguente nullità dell’incarico.
L’amministratore pertanto, al momento del conferimento dell’incarico da parte dell’assemblea, deve dimostrare di avere frequentato un corso di aggiornamento e di essere in possesso del relativo attestato, ha stabilito il tribunale di Padova, in quanto ogni condomino ha «diritto ad avere come amministratore del condominio persona qualificata, come previsto dalla norma».
Da ricordare anche che, oltre al caso della mancanza dei requisiti di legge, è causa di nullità della nomina dell’amministratore anche la mancata comunicazione, con l’accettazione, del compenso specificato analiticamente come previsto dall’articolo 1129, comma 14, del codice civile.

17/10/2017

Indirizzo

Rome
00139

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
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Giovedì 09:00 - 13:00
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Venerdì 09:00 - 13:00
15:00 - 17:00

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