10/11/2017
Tribunale di Padova n. 818 del 24 Marzo 2017
La nomina dell'amministratore che non ha seguito i corsi di aggiornamento annuali è nulla.
La mancata frequentazione di un corso di aggiornamento annuo come previsto dal Dm 140/2014 rende nulla la nomina di amministratore di condominio, questo quanto ha deciso il Tribunale di Padova con sentenza nr. 818 del 24 marzo 2017.
La norma di riferimento è l’articolo 71 bis delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, secondo il quale possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro che, tra gli altri requisiti, svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. Le ore di aggiornamento annuale debbono essere almeno 15 ed è previsto anche un esame finale.
Il tribunale di Padova nella sentenza in oggetto evidenzia come sia necessario porre particolare attenzione riguardo alla cadenza annuale, poiché nell’articolo 71 bis non si parla di anno solare, ritenendo pertanto che il periodo non sia coincidente con l’anno solare. Infatti, nel Dm 140/2014, entrato in vigore il 9 ottobre 2014, si legge che l’obbligo di formazione ha cadenza annuale e, poiché non si parla di anno solare, si deve ritenere che l’obbligo di aggiornamento /frequentazione dei corsi vada dal 9 ottobre 2014 all’8 ottobre dell’anno 2015 e di seguito per gli anni successivi così come si era già espresso il Centro Studi Nazionale di ANACI in una propria interpretazione della orma ritenendo imperativa, e pertanto non derogabile nemmeno da un regolamento contrattuale, la disposizione dell’articolo 71 bis con la conseguente nullità dell’incarico.
L’amministratore pertanto, al momento del conferimento dell’incarico da parte dell’assemblea, deve dimostrare di avere frequentato un corso di aggiornamento e di essere in possesso del relativo attestato, ha stabilito il tribunale di Padova, in quanto ogni condomino ha «diritto ad avere come amministratore del condominio persona qualificata, come previsto dalla norma».
Da ricordare anche che, oltre al caso della mancanza dei requisiti di legge, è causa di nullità della nomina dell’amministratore anche la mancata comunicazione, con l’accettazione, del compenso specificato analiticamente come previsto dall’articolo 1129, comma 14, del codice civile.