08/08/2026
L'e-mail ordinaria non convoca validamente il condomino anche se era stata autorizzata
Il consenso all'utilizzo dell'indirizzo e-mail non basta quando il sistema adottato non consente di provare con certezza che l'avviso sia giunto al destinatario.
L'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale trasmesso mediante e-mail ordinaria non integra una valida convocazione. Il vizio rende annullabile la deliberazione su impugnazione del condomino assente o dissenziente non ritualmente convocato e non viene meno per il solo fatto che l'indirizzo fosse stato indicato per le comunicazioni condominiali o che si fosse formata una prassi in tal senso.
Il Tribunale di Paola, con sentenza n. 800 del 23 luglio 2026, ha quindi annullato la deliberazione adottata il 10 giugno 2020. Ha invece respinto la censura relativa all'omessa indicazione nel verbale dei condomini assenti e dei rispettivi millesimi, poiché i dati riportati consentivano comunque di verificare la costituzione dell'assemblea e le maggioranze raggiunte.
La vicenda
Una condomina ha impugnato la deliberazione con la quale l'assemblea, riunitasi in seconda convocazione, aveva approvato con 507,67 millesimi l'immediato ripristino della rete fognaria e la riattivazione delle utenze idrica ed elettrica condominiali.
L'attrice ha dedotto di non avere ricevuto l'avviso di convocazione e di avere rinvenuto soltanto in seguito, nella propria casella di posta elettronica, il messaggio con cui l'amministratore le aveva trasmesso il verbale. Ha inoltre precisato di non avere mai autorizzato l'invio tramite e-mail delle comunicazioni riguardanti il condominio.
Un secondo motivo di impugnazione riguardava il contenuto del verbale, nel quale non erano stati indicati i nominativi dei condomini assenti e i relativi valori millesimali.
Il condominio ha sostenuto che i mezzi di trasmissione elencati dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. non fossero tassativi e che l'e-mail ordinaria potesse essere utilizzata perché l'altro comproprietario dell'appartamento aveva comunicato all'amministratore il relativo indirizzo, autorizzandolo a servirsene per le future comunicazioni. Quanto al verbale, la difesa ha osservato che i dati riportati permettevano di controllare i quorum e l'esito delle votazioni.
Le irregolarità riguardanti la convocazione e la formazione della volontà assembleare determinano l'annullabilità della deliberazione, secondo la distinzione tra delibere nulle e annullabili tracciata dalle Sezioni Unite. Il Tribunale ha pertanto qualificato la domanda come azione di annullamento.
La censura relativa al verbale è stata respinta. L'omessa indicazione di alcuni nominativi o valori millesimali non invalida automaticamente la deliberazione quando le informazioni contenute nel documento consentono comunque di controllare la costituzione dell'assemblea, l'esito delle votazioni e il raggiungimento delle maggioranze richieste.
"La mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo aliunde della regolarità del procedimento."
Nel caso concreto, il verbale attestava la presenza di 12 partecipanti su 16, rappresentativi di 798,18 millesimi, e indicava i nominativi dei condomini favorevoli e contrari alle deliberazioni, con i rispettivi valori millesimali. Tali elementi permettevano di verificare le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c.; l'omissione contestata costituiva, quindi, una mera irregolarità formale.
Diversa è stata la conclusione sulla convocazione. Il Tribunale ha richiamato l'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., secondo cui l'avviso deve essere comunicato mediante posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano, e ha ritenuto inderogabile tale disciplina rispetto a modalità alternative inidonee a documentare la consegna al destinatario.
"L'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c., nel dettare [...] forme determinate per la convocazione di tutti i condomini all'assemblea [...] prevede una disciplina inderogabile stabilita a tutela delle regole della collegialità e dunque degli interessi fondamentali del condominio, che devono essere soddisfatti uniformemente per tutti i partecipanti, con esclusione dell'autonomia privata, e quindi della validità di ogni diversa regolamentazione che contempli modalità alternative di trasmissione dell'avviso inidonee a documentarne la consegna all'indirizzo del destinatario, quale, nella specie, il messaggio di posta elettronica semplice."
L'e-mail ordinaria non offre le garanzie proprie della PEC, il cui sistema genera le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. Il consenso manifestato dall'altro comproprietario e l'eventuale prassi seguita nei rapporti con l'amministratore non erano pertanto idonei a sanare il vizio.
Il Tribunale ha annullato la deliberazione e ha condannato il condominio a versare all'Erario, in ragione dell'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato, 3.809 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge.
I riferimenti giurisprudenziali
Cass. civ., Sezioni Unite, 7 marzo 2005, n. 4806 - La mancata o irregolare convocazione di uno dei condomini costituisce un vizio del procedimento assembleare e determina l'annullabilità, non la nullità, della deliberazione.
Cass. civ., sez. II, 18 giugno 2025, n. 16399 - L'avviso trasmesso mediante e-mail ordinaria non integra una valida convocazione, anche quando il condomino abbia autorizzato l'utilizzo di tale mezzo, perché la posta elettronica semplice non documenta la consegna al destinatario.
Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2026, n. 1108 - Le incompletezze del verbale non incidono sulla validità della deliberazione quando i dati riportati consentono di individuare, anche per differenza, i votanti favorevoli e di verificare il raggiungimento del quorum.
Trib. Bari, 30 giugno 2023, n. 2666 - La trasmissione dell'avviso mediante e-mail ordinaria a un indirizzo riferibile a un soggetto diverso dalla condomina non dimostra il perfezionamento della convocazione.
Trib. Agrigento, 13 ottobre 2025, n. 1057 - Sono annullabili le deliberazioni adottate in assenza dei condomini convocati mediante e-mail ordinaria, anche quando l'amministratore sostenga di essere stato autorizzato a utilizzare tale modalità.
App. Brescia, 3 gennaio 2019, n. 4 - Secondo una precedente lettura più permissiva, il condomino che aveva espressamente chiesto di ricevere le comunicazioni tramite e-mail ordinaria non poteva contestare l'utilizzo del mezzo da lui prescelto.
Il consenso all'uso di un indirizzo di posta elettronica ordinaria non sostituisce la prova della consegna dell'avviso. La soluzione accolta dal Tribunale coincide con quella della Cassazione n. 16399/2025, che ha escluso la validità dell'e-mail semplice anche quando il destinatario ne abbia autorizzato l'utilizzo. Sul punto può vedersi anche l'approfondimento dedicato alla convocazione autorizzata tramite e-mail ordinaria.
Nella stessa linea si colloca il Tribunale di Agrigento n. 1057/2025, che ha annullato le deliberazioni adottate in assenza dei condomini raggiunti soltanto mediante posta elettronica semplice. In tal senso, v. anche l'invalidità della convocazione priva di prova della ricezione.
La diversa soluzione adottata dalla Corte d'appello di Brescia n. 4/2019, fondata sulla preventiva richiesta del condomino di ricevere gli avvisi tramite e-mail, non è compatibile con il successivo arresto di legittimità nella parte in cui attribuisce al consenso individuale l'effetto di rendere valida la posta elettronica ordinaria. Per il precedente orientamento più permissivo, v. la convocazione mediante il recapito indicato dal condomino.
L'annullabilità può essere fatta valere dal condomino dissenziente o assente perché non ritualmente convocato, come dispone l'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. Il vizio non attribuisce invece a ciascun partecipante il potere di contestare l'irregolare convocazione di altri condomini.
Quanto al verbale, la validità della deliberazione dipende dalla possibilità di controllare presenze, valori millesimali e votazioni. Se tali dati sono ricostruibili con certezza, l'omessa indicazione degli assenti non determina l'annullamento; se le lacune impediscono di verificare la costituzione dell'assemblea o i quorum, l'irregolarità incide sul procedimento deliberativo. Per un approfondimento può vedersi anche il contenuto necessario del verbale assembleare.