Servizi Immobiliari Globali

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MURO CHE SOSTIENE IL GIARDINO PRIVATO: LA RESPONSABILITÀ DEL CROLLO RICADE SUL PROPRIETARIO, NON SUL CONDOMINIOProprio c...
29/04/2026

MURO CHE SOSTIENE IL GIARDINO PRIVATO: LA RESPONSABILITÀ DEL CROLLO RICADE SUL PROPRIETARIO, NON SUL CONDOMINIO

Proprio come gli antichi architetti dei faraoni dovevano distinguere con precisione millimetrica i blocchi destinati alla stabilità eterna della piramide da quelli dei recinti privati circostanti, affinché ogni cedimento non gravasse sul tesoro reale, così la Cassazione è chiamata a discernere la natura dei manufatti che delimitano il territorio condominiale. In questo solco di antica responsabilità, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 11404 pubblicata il 27 aprile 2026, interviene come un moderno scriba per incidere nel “papiro” del diritto i chiarimenti definitivi sulla proprietà e sulla custodia dei muri di contenimento a ridosso delle aree comuni.

Il fulcro della controversia risiede nell’interpretazione dell’art. 1117 del Codice Civile, che elenca le parti dell’edificio che si presumono comuni. Spesso si tende a ritenere che qualsiasi manufatto strutturalmente collegato al corpo di fabbrica principale debba, per ciò solo, essere considerato condominiale. Tuttavia, la giurisprudenza della Suprema Corte, ribadita nella sentenza n. 11404/2026, chiarisce che la “presunzione di condominialità” non è assoluta. Essa viene meno quando il bene, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti destinato oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari di proprietà privata.
Il principio di diritto applicato si basa sul nesso di accessorietà: un muro di contenimento può essere considerato parte comune solo se svolge una funzione necessaria per la stabilità dell’intero edificio o se è destinato all’uso di tutti i condomini. Al contrario, se la sua funzione primaria è quella di sostenere un terrapieno o un giardino di proprietà esclusiva, la responsabilità per la sua manutenzione e per gli eventuali danni da rovina ricade interamente sul proprietario del fondo soprastante, ai sensi degli artt. 887 e 2053 del Codice Civile.

Il caso pratico
Immaginiamo uno scenario purtroppo frequente: un condominio costruito su un terreno in pendenza, dove alcune unità abitative dispongono di giardini o orti privati posti a un livello superiore rispetto alla strada o ai camminamenti comuni. Per sostenere questi giardini, è stato eretto un imponente muro di contenimento in cemento, alto diversi metri. Nel corso degli anni, a causa di difetti originari di costruzione, della mancata regimazione delle acque piovane o di una manutenzione carente, il muro cede improvvisamente.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il crollo di un simile manufatto aveva causato conseguenze tragiche. Gli eredi della vittima e i proprietari confinanti avevano citato in giudizio sia il proprietario del giardino soprastante sia il Condominio, sostenendo che il muro, essendo fisicamente agganciato alla struttura dell’edificio, fosse di natura condominiale. La tesi dei ricorrenti era che il muro servisse a garantire la sagoma architettonica e la protezione dell’intero complesso, rendendo quindi il Condominio custode del bene e responsabile dei danni.
La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, rigettando la tesi della condominialità del muro. La sentenza n. 11404/2026 stabilisce un punto fermo: la circostanza che un muro di sostegno sia posto in collegamento con la struttura del complesso immobiliare non è di per sé sufficiente a includerlo tra le parti comuni ex art. 1117 c.c.
Il criterio decisivo è la “destinazione oggettiva”. Nel caso di specie, le perizie tecniche avevano dimostrato che il muro non svolgeva alcuna funzione statica per il condominio (tanto che, dopo il crollo, la stabilità del palazzo non era stata minimamente pregiudicata), ma serviva esclusivamente a contenere il terrapieno dei giardini privati soprastanti. La Corte ha quindi applicato il principio dell’art. 2053 c.c., che pone la responsabilità per la “rovina di edificio” (concetto che include anche i manufatti accessori) in capo al proprietario effettivo.
Inoltre, la Corte ha precisato che l’art. 887 c.c., pur disciplinando la ripartizione delle spese per i muri tra fondi a dislivello, non esonera il proprietario del fondo superiore dall’obbligo del neminem laedere. Egli deve garantire che la sua proprietà non arrechi danno ai vicini, restando l’unico soggetto tenuto alla custodia e alla manutenzione di un bene che serve unicamente il suo interesse privato.

Consigli pratici
Questa pronuncia offre all’amministratore di condominio strumenti preziosi per una gestione oculata, ma il monito più forte riguarda la responsabilità consapevole dei proprietari. È fondamentale che il potenziale acquirente, già in fase di trattativa o prima di firmare il compromesso, verifichi con estrema attenzione le situazioni ambigue riguardanti muri, scarpate e opere di contenimento. Acquistare una proprietà con un muro di sostegno significa acquisire anche l’obbligo giuridico della sua manutenzione. Chi acquista deve sapere esattamente cosa entra nel suo patrimonio e cosa no: indagare sulla natura dei confini serve proprio a evitare che, di fronte a una necessaria manutenzione o, peggio, a un incidente, si cerchi disperatamente un “capro espiatorio” nel Condominio per scaricare responsabilità che sono, per legge, individuali. Il proprietario deve farsi parte attiva nella prevenzione, senza attendere il crollo o pretendere che la collettività supporti spese private.
Per l’amministratore, l’azione deve muoversi su un doppio binario di tutela e cautela. In fase preventiva, è essenziale condurre un’analisi rigorosa dei titoli di proprietà e dei regolamenti contrattuali, supportata da verifiche tecniche affidate a professionisti esperti che possano certificare la funzione reale del manufatto. Qualora venga accertata la natura condominiale del bene, l’amministratore ha il potere-dovere di agire tempestivamente per la messa in sicurezza, portando in assemblea i preventivi o intervenendo d’urgenza in caso di pericolo imminente, al fine di blindare la compagine condominiale da rischi civili e penali.
Viceversa, laddove l’analisi evidenzi una natura privata del muro, l’amministratore deve fermamente astenersi dall’impegnare fondi comuni per la manutenzione, assumendo invece il ruolo di facilitatore e supervisore della sicurezza. In questi casi, la strada maestra è l’invio di formali diffide al proprietario esclusivo, sollecitando gli interventi necessari e ricordando che l’inerzia del singolo non può e non deve gravare sulle casse condominiali. È di vitale importanza mantenere un fascicolo documentale ineccepibile, con rilievi fotografici e comunicazioni tracciate, per dimostrare in ogni sede che il Condominio ha correttamente individuato la competenza privata e ha agito nel rispetto dei propri limiti, tutelando così l’interesse comune dei condomini da pretese risarcitorie infondate.

Lastrico solare che copre una sola unità: la Cassazione esclude l'applicazione dell'art. 1126 c.c.Quando la terrazza cop...
28/04/2026

Lastrico solare che copre una sola unità: la Cassazione esclude l'applicazione dell'art. 1126 c.c.

Quando la terrazza copre un solo appartamento, il conto non si ribalta: il criterio dei due terzi diventa ingiusto e va escluso.

Quando in un condominio si verificano infiltrazioni provenienti da un lastrico solare o da una terrazza a livello che è di proprietà o di uso esclusivo di un solo condomino, e quel lastrico copre una sola unità immobiliare, non si applica il criterio di riparto previsto dall'art. 1126 c.c. (un terzo a carico dell'usuario esclusivo e due terzi a carico dei condomini sottostanti). È quanto ha affermato la Cassazione nell'ordinanza n. 10534 del 21/04/2026.

La vicenda trae origine da un lungo contenzioso tra due condomini di un edificio composto da sole due unità immobiliari. I proprietari di un appartamento (due coniugi) si rivolgevano al Tribunale, lamentando infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo a livello sovrastante il loro appartamento, di proprietà esclusiva di altra condomina. Le infiltrazioni, secondo gli attori, avevano provocato danni materiali e impedito l'utilizzo di un vano sottostante, con conseguente richiesta di risarcimento e di condanna della vicina all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare definitivamente il problema.

La condomina si costituiva eccependo che la questione era già stata affrontata in un diverso giudizio, nel quale era stata esclusa ogni sua responsabilità. Nel corso del processo veniva avviato anche un procedimento per danno temuto, dal quale emergeva che le infiltrazioni provenivano da alcuni piccoli ripostigli posti sul terrazzo.

Il giudice ordinava la loro eliminazione a spese della proprietaria, ma in sede di reclamo il Tribunale applicava l'art. 1126 c.c., ripartendo le spese per un terzo a carico dell'usuario esclusivo e per due terzi a carico dei proprietari del piano sottostante.

Con sentenza, il Tribunale accertava la responsabilità della condomina nella misura di un terzo, condannandola al pagamento della corrispondente quota dei danni (2.400 euro) e delle spese.

I coniugi proponevano appello, sostenendo che la ripartizione delle spese era errata e che il locale sottostante era inutilizzabile a causa delle infiltrazioni. La Corte d'appello respingeva il loro gravame, accogliendo invece l'appello incidentale della condomina sulle spese. I giudici di secondo grado ritenevano che le infiltrazioni derivassero da difetti di impermeabilizzazione e di deflusso delle acque, non imputabili direttamente alla proprietaria del lastrico, e applicavano l'art. 1126 c.c. per la ripartizione dei costi. Escludevano inoltre il danno da mancato utilizzo, ritenendo il locale non abitabile e non provato il pregiudizio.

I coniugi ricorrevano in Cassazione, sostenendo che, trattandosi di un condominio minimo composto da due sole unità, non si sarebbe dovuto applicare l'art. 1126 c.c., ma l'art. 1125 c.c., che disciplina le strutture divisorie orizzontali. Contestavano anche la valutazione della Corte d'appello sulla cessazione della materia del contendere e sulla mancata considerazione dei danni ulteriori.

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata l'applicazione dell'art. 1126 c.c. da parte dei giudici di merito. I giudici supremi hanno ricordato che il condominio minimo è soggetto alla disciplina generale del condominio, ma ciò non significa che il criterio di riparto previsto per i lastrici solari debba essere applicato automaticamente. Secondo la Cassazione quando, come nel caso di specie, il lastrico copre una sola unità, la ratio dell'art. 1126 viene meno. In tali situazioni, afferma la Corte, occorre applicare l'art. 1125 c.c., che disciplina le strutture divisorie orizzontali e ripartisce le spese tra i proprietari dei piani sovrapposti, attribuendo al proprietario del piano superiore la responsabilità per la manutenzione del pavimento e al proprietario del piano inferiore quella del soffitto.

La Cassazione quindi ha formulato un principio di diritto chiaro: quando il lastrico solare di proprietà o uso esclusivo copre una sola unità immobiliare, la ripartizione delle spese deve avvenire secondo l'art. 1125 c.c., e non secondo l'art. 1126 c.c.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Quando un condomino subisce danni alla propria unità immobiliare a causa di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello che è in uso o proprietà esclusiva di un altro condomino, ha diritto al risarcimento. Tuttavia quel condomino danneggiato deve comunque partecipare alle spese di riparazione del lastrico nella misura dei due terzi, come stabilito dall'art. 1126 c.c., perché il lastrico svolge soprattutto la funzione di copertura a vantaggio del suo appartamento (Cass n. 28528/2025).

Il lastrico, infatti, pur essendo utilizzato da un solo proprietario, garantisce la copertura dell'unità sottostante.

Tale funzione determina la compartecipazione nelle spese necessarie per la manutenzione, per cui il proprietario che usa il terrazzo paga un terzo delle spese, mentre i restanti due terzi devono essere sostenuti da chi beneficia della copertura, cioè dai proprietari delle unità immobiliari sottostanti, indipendentemente dal fatto che siano loro a subire i danni poiché l'obbligo nasce dalla titolarità dell'immobile, non dall'utilizzo (Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 693/2026).

Le Sezioni Unite hanno spiegato che, quando le infiltrazioni provengono da un lastrico solare o da una terrazza a livello che non è comune a tutti, ma è in proprietà o uso esclusivo di un solo condomino, il criterio dell'art. 1126 c.c. continua comunque a valere anche per i danni subiti dall'appartamento sottostante (Cass. n. 9449/2016). Se la terrazza a livello copre un solo locale, però, applicare l'art. 1126 c.c. è illogico: finirebbe per far pagare al condomino sottostante due terzi della spesa, cioè più dell'usuario esclusivo. Poiché in questi casi la terrazza svolge solo la normale funzione di separazione e copertura tra due piani, la soluzione corretta è applicare l'art. 1125 c.c., che ripartisce le spese e i danni tra chi sta sopra e chi sta sotto secondo la funzione strutturale del bene (Cass. n. 21337/2017).

26/02/2026
23/02/2026

CHI HA UN NEGOZIO CON INGRESSO DALLA STRADA PAGA SCALE E ANDRONE?

Sì, salvo diversa previsione nel titolo.

Le scale e l’androne sono parti comuni del condominio.
Anche i proprietari di negozi o locali al piano terra con accesso diretto dalla strada devono contribuire alle spese.

Perché?
Perché, anche se non li utilizzano per entrare, ne traggono utilità, ad esempio per la conservazione e stabilità dell’edificio (come la copertura).

Lo ha ribadito anche la Cassazione civile (sez. II, 30.7.2024, n. 21238).

In assenza di un titolo che disponga diversamente, tutti contribuiscono.

13/01/2026

L’AMMINISTRATORE PUÒ DECIDERE AUTONOMAMENTE COME INVIARE COMUNICAZIONI, CONVOCAZIONI, VERBALI E AVVISI GENERICI AI CONDÒMINI?

Sì, l’amministratore ha il potere-dovere di scegliere il mezzo più idoneo (tra quelli previsti dalla legge) per garantire la validità giuridica e la prova certa della ricezione di ogni comunicazione.

L’amministratore agisce quale mandatario dei condòmini (Art. 1130 c.c.) ed è tenuto ad operare con la diligenza del buon padre di famiglia (Art. 1710 c.c.).

Mentre per convocazioni e verbali l’Art. 66 Disp. Att. C.C. impone un elenco tassativo di mezzi (PEC, Raccomandata, Fax), per le comunicazioni generiche (es. diffide, solleciti, avvisi di sicurezza) la legge richiede comunque che l’amministratore sia in grado di fornire la prova certa dell’avvenuta ricezione in caso di contestazione.

Pertanto, l’amministratore ha il dovere professionale di rifiutare richieste di invio tramite canali informali (email ordinaria, WhatsApp, buca delle lettere) qualora la comunicazione abbia un rilievo giuridico, optando autonomamente per mezzi tracciabili (Raccomandata A.R. o PEC).

Questa rigidità è l’unica tutela contro rischi reali. Si pensi al caso frequente di un condòmino che, in lite con un vicino, decida di impugnare l’assemblea in modo strumentale: se la convocazione fosse stata inviata via email ordinaria “per risparmiare”, quel condòmino potrebbe affermare davanti al giudice di non averla mai ricevuta (o che sia finita nello spam), ottenendo l’annullamento della delibera e causando danni economici a tutti gli altri proprietari.

Solo la prova legale fornita da Raccomandata o PEC impedisce questi comportamenti opportunistici; ecco perché la scelta del mezzo tecnico rientra nella responsabilità esclusiva dell’amministratore e non è derogabile dalla volontà del singolo.

24/12/2025

Un bilancio di valore e i nostri migliori auguri

​Mentre l’anno volge al termine, è naturale fermarsi a riflettere sul percorso tracciato insieme. Il 2025 è stato per noi un anno di sfide stimolanti e traguardi significativi, che abbiamo superato grazie alla fiducia che ogni giorno riponete nel nostro operato.

​In questi dodici mesi, abbiamo lavorato con dedizione per consolidare standard di eccellenza, raggiungendo obiettivi che ci rendono orgogliosi.

- ​Solidità Amministrativa e Contabile:
Abbiamo affinato i processi di gestione, garantendo precisione millimetrica e una trasparenza che resta il pilastro del nostro rapporto con voi.

- ​Sicurezza Legale e Tecnica: Grazie a un costante aggiornamento normativo, abbiamo navigato con successo la complessità delle leggi vigenti, offrendo soluzioni tecniche sicure e all'avanguardia.

- ​Crescita Professionale: Ogni caso trattato e ogni consulenza fornita hanno rappresentato un gradino in più verso una specializzazione sempre più profonda e multidisciplinare.

​La nostra filosofia rimane invariata: mettere sempre al primo posto la competenza.
Crediamo fermamente che la passione per la materia, unita a una conoscenza tecnica rigorosa, sia l’unica chiave per proteggere i vostri interessi e valorizzare i vostri progetti.
​Guardiamo al nuovo anno con entusiasmo, pronti a fissare nuovi e ambiziosi obiettivi da conseguire con la stessa integrità che ci definisce.

​A tutti voi ed alle vostre famiglie, rivolgo i più sentiti auguri per un Natale sereno e un inizio d'anno all'insegna della stabilità e del
successo.

​Buone Feste.

04/08/2025

La Cassazione boccia la convocazione di assemblea via mail semplice

Con l’ordinanza n. 16399 del 18 giugno 2025, la Corte di Cassazione (sezione II civile) è tornata a esprimersi su un tema delicatissimo e attuale per tutti gli amministratori di condominio: la validità della convocazione dell’assemblea inviata tramite e-mail ordinaria.

Il verdetto è chiaro: la convocazione via e-mail semplice non è valida, nemmeno se il condomino ha espresso un consenso scritto in tal senso. L’unica modalità digitale ammessa rimane la pec. Tutto il resto espone la delibera a rischio di annullamento con tutte le conseguenze che ciò comporta.

COSA PREVEDE LA LEGGE

L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile è molto esplicito: l’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data dell’assemblea con uno dei seguenti mezzi: raccomandata A/R, posta elettronica certificata (pec), fax o consegna a mano (con firma per ricevuta).

Ogni altra forma di comunicazione, compresa la posta elettronica ordinaria, non garantisce l’effettiva ricezione e, quindi, non soddisfa i requisiti di validità della convocazione.

Il caso che ha dato origine all’ordinanza riguarda un’amministrazione condominiale che aveva convocato un’assemblea mediante semplice e-mail, giustificando la scelta con l’autorizzazione preventiva da parte del condomino.

I giudici di primo e secondo grado avevano ritenuto legittima la procedura. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, sottolineando che l’e-mail ordinaria non fornisce alcuna certezza giuridica dell’avvenuta consegna, né può considerarsi conforme all’articolo 1335 del codice civile, che regola la presunzione di conoscenza degli atti.

La normativa, secondo la corte, ha natura imperativa e non può essere derogata, neanche per effetto di una pattuizione tra amministratore e condomino.

VEDIAMO UN ESEMPIO PRATICO.

In un condominio di 12 unità immobiliari, l’amministratore invia l’avviso di convocazione dell’assemblea a 10 condomini con raccomandata e a 2 condomini tramite e-mail semplice, perché precedentemente autorizzato dagli stessi.

Uno dei due condomini, non ricevendo l’e-mail (o affermando di non averla ricevuta), impugna la delibera assembleare. A fronte della recente ordinanza, il giudice – nel verificare l’invalidità della modalità di convocazione – potrebbe annullare la delibera approvata, rendendo necessario convocare una nuova assemblea con le corrette modalità.

Questa pronuncia assume un valore fondamentale per la prassi quotidiana degli amministratori di condominio. Le conseguenze operative sono chiare, la posta elettronica semplice è sempre da evitare per la convocazione di assemblee e che il consenso esplicito del condomino non legittima l’uso di strumenti non previsti dalla legge.

La conseguenza di tutto ciò è che le delibere assunte in assemblee convocate in modo irregolare sono annullabili su richiesta dei condomini assenti o dissenzienti con tutte le conseguenze, anche economiche per gli altri condomini, che tutto ciò comporta.

Inoltre, l’amministratore ha il dovere di dimostrare la corretta convocazione, conservando copia della raccomandata, ricevuta PEC, fax inviato o ricevuta firmata.

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16399/2025 costituisce un richiamo forte e definitivo: la convocazione dell’assemblea è un atto formale, soggetto a regole precise e non modificabili. L’amministratore che ignora tali prescrizioni rischia non solo l’annullamento della delibera, ma anche responsabilità professionali importanti.

L’unica strategia corretta è quella della rigorosa conformità normativa. Meglio una pec o una raccomandata in più oggi, che una causa in meno domani.

Indirizzo

Viale Trastevere, 265/A
Rome
00153

Orario di apertura

Lunedì 10:30 - 13:00
15:30 - 18:00
Martedì 15:00 - 18:30
Mercoledì 10:30 - 13:00
15:30 - 18:00
Giovedì 15:00 - 18:30
Venerdì 10:30 - 14:00

Telefono

+390653273316

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