24/08/2024
Il bonus ristrutturazione può essere richiesto da tutti i contribuenti, residenti o non, in Italia. Il bonus in esame può essere richiesto non solo dai proprietari o dai titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori, ma si estendono anche a chi detiene diritti reali o personali sugli immobili interessati dai lavori e ne copre le spese. Questi includono:
proprietari o nudi proprietari;
titolari di diritti di godimento come usufrutto, uso, abitazione o superficie;
locatari o comodatari;
soci di cooperative (divise e indivise);
imprenditori individuali (per immobili non classificati come beni strumentali o merce);
soggetti definiti nell’articolo 5 del Tuir che generano reddito in forma associata. Questi possono essere società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati, oltre alle imprese familiari. L’accesso alle agevolazioni segue le stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
La detrazione è concessa anche a chi, pur sostenendo le spese e risultando beneficiario di bonifici e fatture, rientra in una delle seguenti categorie:
familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Nella casistica appena descritta, a patto che siano soddisfatte tutte le altre condizioni, la detrazione è valida anche se le autorizzazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.
Se due persone sono comproprietarie di un immobile e la fattura e il bonifico sono intestati a una sola di loro, ma entrambe sostengono le spese di ristrutturazione, la detrazione spetta anche all’altro individuo, a condizione che la fattura riporti la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo.
Nel caso di un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alle agevolazioni se:
è stato immesso nel possesso dell’immobile;
esegue i lavori a sue spese;
il compromesso è stato registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si richiede la detrazione.
Anche coloro che eseguono personalmente i lavori sull’immobile, possono richiedere la detrazione, ma solo per le spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati.