23/10/2026
Paletti davanti al box: i condomìni possono doverli togliere anche se prima c'erano fioriere.
La presenza di vecchi ingombri non esclude una nuova turbativa. Conta se le fioriere venivano spostate per accedere al box e i paletti impediscono o aggravano quelle manovre.
e i condomìni sostituiscono ostacoli mobili con paletti fissi, può configurarsi una nuova e autonoma turbativa del possesso del passaggio, quando l'intervento impedisca o aggravi significativamente manovre prima concretamente praticate. Per questa nuova lesione, il termine annuale previsto dall'art. 1170, primo comma, c.c. decorre dalla nuova turbativa.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, con ordinanza del 9 ottobre 2026, R.G. n. 27877/2025, ha applicato questo criterio alla sostituzione di fioriere spostabili con dissuasori ancorati al suolo.
Ha quindi ordinato a due condomìni di rimuovere i paletti che ostacolavano l'accesso a un'autorimessa, accompagnando l'ordine con una penalità giornaliera per il ritardo nell'adempimento.
La vicenda
Il proprietario e possessore esclusivo di un'autorimessa ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c. contro i due condomìni cui apparteneva l'area cortilizia utilizzata per accedere al locale. Ha allegato che, alla fine di gennaio 2025, erano stati installati alcuni paletti in esecuzione di delibere condominiali, rendendo gravemente difficoltose o impossibili le manovre di ingresso con l'automobile.
Il ricorrente ha chiesto la rimozione dei dissuasori e il ripristino del passaggio, oltre all'applicazione di una misura coercitiva ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., riservandosi di agire per il risarcimento dei danni. Aveva qualificato la condotta anche come emulativa ai sensi dell'art. 833 c.c.
Uno dei condomìni si è costituito, mentre l'altro è rimasto contumace. Sono intervenuti a sostegno della resistenza alla domanda quattro proprietari di unità immobiliari appartenenti al condominio non costituito.
La difesa ha eccepito la decadenza dall'azione, sostenendo che i paletti avessero semplicemente sostituito vasi e fioriere già destinati a impedire il transito. A dimostrazione della preesistenza dell'ostacolo ha richiamato anche una mediazione avviata dal ricorrente nel gennaio 2024. Ha inoltre contestato il possesso del passaggio, invocato il regolamento d'uso delle parti comuni e negato che l'area occupata dai dissuasori fosse gravata da servitù.
La decisione
I due condomìni sono stati obbligati a ripristinare il passaggio mediante la rimozione dei paletti, dopo il rigetto dell'eccezione di tardività e delle contestazioni sull'esistenza del possesso.
Entrambi gli informatori ascoltati hanno riferito che il ricorrente spostava vasi e fioriere per effettuare le manovre di accesso al box o di uscita dallo stesso. Il Tribunale ha ricavato da questo comportamento anche l'animus possidendi, cioè la volontà di esercitare il passaggio come titolare del relativo diritto.
L'installazione dei dissuasori aveva modificato concretamente questa possibilità. Un informatore ha dichiarato di avere tentato la manovra con la propria autovettura dopo la sostituzione delle fioriere e di avere constatato l'impossibilità di entrare. Sulla base delle dichiarazioni raccolte, il giudice ha collocato l'apposizione dei paletti nel gennaio 2025.
Il Tribunale ha escluso che i nuovi manufatti riproducessero semplicemente l'impedimento precedente:
«La situazione di fatto, pertanto, ha subito un radicale mutamento qualitativo, allorquando i Condominii resistenti hanno materialmente rimosso i vasi ed installato, al loro posto, dei paletti metallici fissi ed inamovibili ancorati al suolo, che hanno determinato un ostacolo definitivo. Si è trattato, pertanto, di un'autonoma e nuova condotta lesiva del possesso, verificatasi nei primi mesi del 2025, come risultante dalle dichiarazioni rese dagli informatori escussi; ne consegue la piena tempestività del ricorso depositato nel 2025, proponibile entro l'anno dall'insorgenza della nuova ed effettiva turbativa.»
La presenza delle fioriere nel 2024 era documentata, ma non dimostrava che il passaggio fosse già impedito nelle modalità successivamente determinate dai paletti. La prova delle manovre ancora praticate ha consentito di distinguere le due situazioni e di respingere la decadenza.
Il giudice ha ritenuto provati i presupposti dell'art. 1170 c.c. e ha qualificato l'installazione come molestia del possesso della servitù di passaggio. Ha disposto la reintegrazione in tale possesso mediante la rimozione dei paletti a cura e spese di entrambi i condomìni. La natura emulativa della condotta era stata prospettata dal ricorrente.
Ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., i due condomìni sono stati inoltre condannati, in solido, a pagare 50 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine, a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione dell'ordinanza. Il giudice ha ritenuto congruo l'importo in considerazione del pregiudizio subito dal ricorrente. Il ricorrente si era riservato di agire per il risarcimento dei danni.
Le spese processuali sono state poste solidalmente a carico dei due condomìni e dei quattro intervenuti, nella misura di 3.503 euro per compensi e 145,50 euro per esborsi, oltre accessori di legge.
I riferimenti giurisprudenziali
Cass. n. 23038/2023: sotto il profilo materiale, la molestia possessoria può derivare da una modificazione dello stato dei luoghi idonea a mettere in pericolo il possesso altrui e a comprimere in modo apprezzabile le facoltà attraverso le quali esso si esercita.
Tribunale di Genova, ordinanza 30 giugno 2025: in un procedimento possessorio relativo alla delimitazione di posti auto lungo una strada, la tutela è stata accordata per gli stalli prossimi ai box che rendevano sensibilmente più difficili le manovre. È stata invece respinta per le delimitazioni che non modificavano pregiudizievolmente il passaggio già esercitato.
Considerazioni conclusive
La precedente contestazione delle fioriere non impediva di reagire a una successiva condotta dotata di autonoma efficacia lesiva. Una semplice sostituzione materiale non riapre però automaticamente il termine per agire. Quando gli interventi successivi costituiscono soltanto la prosecuzione o reiterazione del medesimo impedimento, occorre distinguerli dagli atti che producono una nuova lesione del possesso. Qui tale autonomia è stata riconosciuta perché le manovre, prima effettuabili mediante lo spostamento degli arredi, erano state impedite o significativamente aggravate.
Anche la fissità dei manufatti va valutata attraverso i suoi effetti sul passaggio. Nel caso deciso dal Tribunale di Genova, alcune delimitazioni avevano lasciato sostanzialmente immutate le possibilità di transito; altre, collocate davanti ai box, avevano compromesso le manovre. La differenza nell'esito dipendeva dunque dal confronto tra l'uso precedente e quello successivo all'intervento, non dalla sola presenza di paletti o catenelle. Sul punto può vedersi l'approfondimento sulla delimitazione dei posti auto e tutela del passaggio.
La tempestività della domanda resta distinta dai requisiti del possesso tutelabile. L'art. 1170, secondo comma, c.c. richiede un possesso protratto da oltre un anno, continuo e non interrotto, non acquistato violentemente o clandestinamente; in quest'ultima ipotesi, la tutela è ammessa decorso un anno dalla cessazione della violenza o della clandestinità. Il ricorso tempestivo contro un nuovo ostacolo non sostituisce la verifica di queste condizioni.
Infine, il ripristino protegge il passaggio concretamente posseduto, senza accertare definitivamente il titolo della servitù. I condomìni non hanno ottenuto il rigetto della domanda richiamando la proprietà del cortile e il regolamento d'uso, perché l'istruttoria aveva dimostrato l'esercizio di fatto del passaggio e la sua successiva compromissione. L'ordine di rimozione riguarda questa situazione possessoria, non attribuisce al ricorrente la proprietà dell'area e non equivale alla costituzione di una servitù coattiva.