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29/10/2026
🌿 QUALITÀ DELL’ARIA: NUOVE MISURE A ROMAIl Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato due Ordinanze per migliorare la qualità ...
29/10/2026

🌿 QUALITÀ DELL’ARIA: NUOVE MISURE A ROMA

Il Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato due Ordinanze per migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni inquinanti in città.

🚗 ZTL FASCIA VERDE
Dal 1° novembre 2026 entrano in vigore le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde.

♨️ RISCALDAMENTI
Per la stagione invernale 2026-2027, gli impianti termici potranno essere accesi:
📅 Dal 15 novembre 2026 all’8 aprile 2027
⏰ Per un massimo di 11 ore al giorno, ridotte a 10 per gli uffici dell’Amministrazione Capitolina.

📲 Consulta le Ordinanze complete per conoscere tutte le limitazioni, le deroghe e le esenzioni previste:

🚘 Ordinanza n. 144 – ZTL Fascia Verde - https://ow.ly/qPLe51029sy
🌡️ Ordinanza n. 145 – Impianti termici - https://ow.ly/uSQC51029sB

Info ZTL 👉 https://tinyurl.com/y5ew3ybk
Info Riscaldamenti 👉 https://tinyurl.com/4u7fk4xr

#2026 #2027

Bonus casa 2027: confermata la proroga delle detrazioni al 50%Buone notizie per proprietari e professionisti del settore...
29/10/2026

Bonus casa 2027: confermata la proroga delle detrazioni al 50%
Buone notizie per proprietari e professionisti del settore edilizio: il Disegno di Legge di Bilancio proroga per un altro anno l'attuale sistema di incentivi per le ristrutturazioni, mantenendo al 50% la detrazione per le abitazioni principali.
Tra le misure confermate:
✅ Bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa
✅ Bonus mobili ed elettrodomestici con detrazione al 50% e tetto di spesa di 5.000 €
✅ Nessuna riduzione immediata delle aliquote prevista per il 2027
✅ Possibile ritorno dell'Ecobonus al 65%, subordinato al confronto con la Commissione Europea
Per le seconde case resta invece l'aliquota del 36%, in linea con il percorso di progressiva revisione delle agevolazioni fiscali.
La proroga garantisce maggiore stabilità a famiglie, tecnici e imprese, consentendo di programmare interventi di recupero edilizio, efficientamento energetico e riqualificazione del patrimonio immobiliare con un quadro normativo più chiaro.
Un segnale importante per il settore delle costruzioni, che continua a rappresentare uno dei principali motori degli investimenti privati e della valorizzazione del patrimonio edilizio nazionale.

Il condominio risponde dei danni causati dal cedimento delle fondazioni comuni anche se dovuto a vizi di costruzioneQuan...
29/10/2026

Il condominio risponde dei danni causati dal cedimento delle fondazioni comuni anche se dovuto a vizi di costruzione
Quando il cedimento delle fondazioni comuni provoca danni alle unità immobiliari, non è raro che il condominio tenti di sottrarsi alla responsabilità, invocando fattori che non escludono la sua responsabilità di custode.
il condominio risponde ex art. 2051 c.c. dei danni derivanti dal cedimento delle fondazioni comuni sulla base del solo nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, poiché né il vizio di costruzione né le caratteristiche idrogeologiche del terreno né il sottodimensionamento degli impianti possono integrare caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode. È quanto ha precisato la Corte d'Appello di Cagliari nella sentenza del 16 ottobre 2026 n. 428.
Principio: Il condominio paga i danni da cedimento delle fondazioni comuni anche se il cedimento è dovuto a vizio di costruzione.
Il caso:
Villetta a schiera con crepe, pavimenti ceduti, immobile inutilizzabile dal 2009. Il Tribunale in primo grado aveva dato ragione al condominio: "colpa del costruttore". L'Appello ribalta tutto.3 punti fermi della Corte:Fondazioni = parte comune ex art. 1117 + 840 c.c. e sono in custodia al condominio. Quindi si applica l'art. 2051 c.c.: basta il nesso causa-effetto tra cosa in custodia e danno.
Vizio di costruzione NON è caso fortuito. Non esclude la responsabilità verso il condomino danneggiato. Stesso per terreno difficile o fognatura sottodimensionata: sono scelte progettuali errate, semmai aggravano la colpa, non la escludono. Il condominio poi potrà rivalersi sul costruttore, ma intanto deve risarcire.
Danno da mancato godimento riconosciuto: Se l'immobile è inagibile per sicurezza, va risarcito anche il non averlo potuto usare (dal 2009), oltre ai lavori di risanamento.
Cosa significa:
Se avete lesioni/cavillature comuni e il condominio dice "è colpa del costruttore originario", non regge. L'amministratore deve intervenire subito, deliberare i lavori di messa in sicurezza, altrimenti il condominio risponde come custode e paga anche il mancato utilizzo.

Volume tecnico, lastrico e torrini: la regola che salva il condominio dalle sopraelevazioni illegittime.È importante def...
28/10/2026

Volume tecnico, lastrico e torrini: la regola che salva il condominio dalle sopraelevazioni illegittime.

È importante definire natura, funzione e limiti d'uso dei torrini, chiarendo quando il volume tecnico rimane parte comune e quali conseguenze derivano dalla sua incorporazione nelle sopraelevazioni.
Il fatto: Due società costruiscono 2 superattici in sopraelevazione inglobando i torrini scala (quelli in cima alla scala che danno accesso al lastrico). Sostengono: erano del costruttore originario, lo dice il regolamento contrattuale 1993, e comunque c'è sanatoria edilizia.
La decisione del Tribunale: I torrini sono parti comuni per legge ex art. 1117 c.c. - Il torrino non è lastrico.
Il lastrico è la copertura, il torrino è il volume tecnico che permette l'accesso al lastrico e protegge scala/ascensore/impianti (TV, pluviali). Se nell'atto di vendita del 1992 il costruttore non se li è riservati espressamente, restano condominiali.
Regolamento e sanatoria NON valgono: Regolamento contrattuale e tabelle millesimali non possono superare la presunzione di comunione dell'art. 1117.
Sanatoria edilizia e agibilità valgono solo sul piano pubblicistico (Comune), NON sanano la violazione della proprietà condominiale.
È sopraelevazione illegittima ex art. 1127 c.c.: Inglobare il torrino = occupare colonna d'aria + aumentare volumetria senza collaudo statico/sismico aggiornato (collaudo del 1995 non considerava il 7° piano). Violazione anche art. 1102 c.c. perché sottrae il pari uso agli altri condomini.Condanna: Rilascio dei torrini + ripristino stato originario.
Spese a carico dei costruttori. Domanda di demolizione superattici assorbita perché già compresa nel rilascio.
Regola pratica per te come amministratore: Se qualcuno chiude o ingloba il torrino scala / locale macchine ascensore sul lastrico, è occupazione di parte comune. Non basta dire "c'è la sanatoria". Devi contestare subito, far verificare gli atti di provenienza se c'è riserva espressa, e pretendere il ripristino dell'accesso per manutenzione lastrico e impianti.

Visure catastali non aggiornate: la Cassazione chiarisce gli obblighi del notaio (Cass. 17147/2026)Ecco il sunto operati...
27/10/2026

Visure catastali non aggiornate: la Cassazione chiarisce gli obblighi del notaio (Cass. 17147/2026)

Ecco il sunto operativo di *Cass. ord. n. 17147/2026* - molto importante per amministratori e notai:

*Principio di diritto fissato:*

> Le visure catastali devono essere effettuate a data quanto più prossima possibile al rogito. Se non sono aggiornate, il notaio deve avvisare espressamente il cliente. L'omissione è inadempimento contrattuale ex art. 1175 / 1176 c.c.

*Non è:*
- Obbligo di fare una due diligence urbanistica completa
- Obbligo di certificare la conformità edilizia

*Cos'è successo:*
- Rogito 2014, poi scoperto: niente agibilità + irregolarità edilizie
- 5 giorni prima del rogito il venditore aveva fatto una variazione catastale (nuova planimetria) senza titolo edilizio
- Tribunale e Appello: notaio non responsabile
- Cassazione: cassa con rinvio. L'Appello non ha verificato se le visure fossero aggiornate.

*3 obblighi chiari per il notaio secondo Cassazione:*

*1. Visure obbligatorie e vicine al rogito*
Non basta farle 2 mesi prima. Devono essere "quanto più prossime possibile". Non c'è un termine fisso in giorni, ma la valutazione è ex ante. Nella pratica: rifarle negli ultimi giorni.

*2. Obbligo di informazione / correttezza*
Se non le aggiorni, devi dire al cliente: "Le visure non sono aggiornate". È un obbligo accessorio ex art. 1175 c.c. Anche se sei stato esonerato dalle visure per urgenza (Cass. 25270/09), se hai sospetto di pregiudizievole devi comunque informare.

*3. Distinzione visura catastale vs. conformità urbanistica*
Variazione catastale ≠ titolo edilizio. Ma una variazione a ridosso del rogito è un campanello d'allarme che il notaio diligente deve segnalare per far approfondire alle parti con tecnico.

*Responsabilità residua:*
Se dai documenti che hai (es. planimetria catastale con 2 bagni e licenza con 1 bagno) emerge con diligenza professionale ex art. 1176 c.2 una discrasia evidente, devi segnalarla. Altrimenti non sei responsabile dell'abuso occulto.

*Esito:* Non è condanna automatica del notaio. La Cassazione rinvia ad altra Corte d'Appello per verificare in concreto se visure fatte e se cliente informato, e se questo ha causato danno.

Ringhiera che cede: il condominio risarcisce la vittima se non prova il caso fortuitoChi cade deve dimostrare che il ced...
27/10/2026

Ringhiera che cede: il condominio risarcisce la vittima se non prova il caso fortuito
Chi cade deve dimostrare che il cedimento ha causato la caduta; al condominio spetta provare il caso fortuito. Esclusa la colpa della vittima, che non conosceva i luoghi e non poteva prevedere il cedimento.
Il fatto: Donna cade dal 2° piano (3 mt) il 06.09.2021 per cedimento ringhiera in legno del ballatoio. Chiede risarcimento con le 2 figlie.
La condanna:
Madre: 85.856,17 € (8.148 € temporanea + 69.903 € permanente 20% + 10% personalizzazione per vita attiva compromessa)
Figlia convivente: 46.932 €
Figlia non convivente: 16.426,20 € (solo sofferenza)
Spese lite: 14.916,20 € a carico condominio + CTUAssicurazione: paga entro massimale + 759 € per chiamata in causa.
NON paga le spese dell'avvocato del condominio per difendersi.
I 3 principi giuridici:
Art. 2051 c.c. - Custodia: Il condominio risponde come custode. La vittima deve solo provare il nesso cedimento -> caduta. Al condominio spetta provare il caso fortuito.
Niente colpa della vittima se non conosceva i luoghi: La donna non era del palazzo, non c'erano cartelli/nastri (erano stati tolti dopo lavori su ALTRE ringhiere). Il cattivo stato della ringhiera prova la colpa del condominio, non della vittima. Escluso art. 1227 c.c.
Danno ai familiari:
Anche i parenti prossimi possono chiedere i danni se provano un serio pregiudizio proprio (paura morte + cambio abitudini), anche con presunzioni. Liquidato con Tabelle Milano 2024 ridotte dell'80% perché invalidità madre solo del 20%.
Cosa conta per un amministratore:
Se una ringhiera è in cattivo stato e non è segnalata come pericolosa/interdetta, il condominio paga tutto. Intervenire solo su alcune ringhiere e togliere i cartelli è stata considerata prova di cattiva custodia.

Paletti davanti al box: i condomìni possono doverli togliere anche se prima c'erano fioriere.La presenza di vecchi ingom...
23/10/2026

Paletti davanti al box: i condomìni possono doverli togliere anche se prima c'erano fioriere.

La presenza di vecchi ingombri non esclude una nuova turbativa. Conta se le fioriere venivano spostate per accedere al box e i paletti impediscono o aggravano quelle manovre.
e i condomìni sostituiscono ostacoli mobili con paletti fissi, può configurarsi una nuova e autonoma turbativa del possesso del passaggio, quando l'intervento impedisca o aggravi significativamente manovre prima concretamente praticate. Per questa nuova lesione, il termine annuale previsto dall'art. 1170, primo comma, c.c. decorre dalla nuova turbativa.

Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, con ordinanza del 9 ottobre 2026, R.G. n. 27877/2025, ha applicato questo criterio alla sostituzione di fioriere spostabili con dissuasori ancorati al suolo.

Ha quindi ordinato a due condomìni di rimuovere i paletti che ostacolavano l'accesso a un'autorimessa, accompagnando l'ordine con una penalità giornaliera per il ritardo nell'adempimento.

La vicenda
Il proprietario e possessore esclusivo di un'autorimessa ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c. contro i due condomìni cui apparteneva l'area cortilizia utilizzata per accedere al locale. Ha allegato che, alla fine di gennaio 2025, erano stati installati alcuni paletti in esecuzione di delibere condominiali, rendendo gravemente difficoltose o impossibili le manovre di ingresso con l'automobile.

Il ricorrente ha chiesto la rimozione dei dissuasori e il ripristino del passaggio, oltre all'applicazione di una misura coercitiva ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., riservandosi di agire per il risarcimento dei danni. Aveva qualificato la condotta anche come emulativa ai sensi dell'art. 833 c.c.

Uno dei condomìni si è costituito, mentre l'altro è rimasto contumace. Sono intervenuti a sostegno della resistenza alla domanda quattro proprietari di unità immobiliari appartenenti al condominio non costituito.

La difesa ha eccepito la decadenza dall'azione, sostenendo che i paletti avessero semplicemente sostituito vasi e fioriere già destinati a impedire il transito. A dimostrazione della preesistenza dell'ostacolo ha richiamato anche una mediazione avviata dal ricorrente nel gennaio 2024. Ha inoltre contestato il possesso del passaggio, invocato il regolamento d'uso delle parti comuni e negato che l'area occupata dai dissuasori fosse gravata da servitù.

La decisione
I due condomìni sono stati obbligati a ripristinare il passaggio mediante la rimozione dei paletti, dopo il rigetto dell'eccezione di tardività e delle contestazioni sull'esistenza del possesso.

Entrambi gli informatori ascoltati hanno riferito che il ricorrente spostava vasi e fioriere per effettuare le manovre di accesso al box o di uscita dallo stesso. Il Tribunale ha ricavato da questo comportamento anche l'animus possidendi, cioè la volontà di esercitare il passaggio come titolare del relativo diritto.

L'installazione dei dissuasori aveva modificato concretamente questa possibilità. Un informatore ha dichiarato di avere tentato la manovra con la propria autovettura dopo la sostituzione delle fioriere e di avere constatato l'impossibilità di entrare. Sulla base delle dichiarazioni raccolte, il giudice ha collocato l'apposizione dei paletti nel gennaio 2025.

Il Tribunale ha escluso che i nuovi manufatti riproducessero semplicemente l'impedimento precedente:
«La situazione di fatto, pertanto, ha subito un radicale mutamento qualitativo, allorquando i Condominii resistenti hanno materialmente rimosso i vasi ed installato, al loro posto, dei paletti metallici fissi ed inamovibili ancorati al suolo, che hanno determinato un ostacolo definitivo. Si è trattato, pertanto, di un'autonoma e nuova condotta lesiva del possesso, verificatasi nei primi mesi del 2025, come risultante dalle dichiarazioni rese dagli informatori escussi; ne consegue la piena tempestività del ricorso depositato nel 2025, proponibile entro l'anno dall'insorgenza della nuova ed effettiva turbativa.»

La presenza delle fioriere nel 2024 era documentata, ma non dimostrava che il passaggio fosse già impedito nelle modalità successivamente determinate dai paletti. La prova delle manovre ancora praticate ha consentito di distinguere le due situazioni e di respingere la decadenza.

Il giudice ha ritenuto provati i presupposti dell'art. 1170 c.c. e ha qualificato l'installazione come molestia del possesso della servitù di passaggio. Ha disposto la reintegrazione in tale possesso mediante la rimozione dei paletti a cura e spese di entrambi i condomìni. La natura emulativa della condotta era stata prospettata dal ricorrente.

Ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., i due condomìni sono stati inoltre condannati, in solido, a pagare 50 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine, a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione dell'ordinanza. Il giudice ha ritenuto congruo l'importo in considerazione del pregiudizio subito dal ricorrente. Il ricorrente si era riservato di agire per il risarcimento dei danni.

Le spese processuali sono state poste solidalmente a carico dei due condomìni e dei quattro intervenuti, nella misura di 3.503 euro per compensi e 145,50 euro per esborsi, oltre accessori di legge.

I riferimenti giurisprudenziali
Cass. n. 23038/2023: sotto il profilo materiale, la molestia possessoria può derivare da una modificazione dello stato dei luoghi idonea a mettere in pericolo il possesso altrui e a comprimere in modo apprezzabile le facoltà attraverso le quali esso si esercita.

Tribunale di Genova, ordinanza 30 giugno 2025: in un procedimento possessorio relativo alla delimitazione di posti auto lungo una strada, la tutela è stata accordata per gli stalli prossimi ai box che rendevano sensibilmente più difficili le manovre. È stata invece respinta per le delimitazioni che non modificavano pregiudizievolmente il passaggio già esercitato.

Considerazioni conclusive
La precedente contestazione delle fioriere non impediva di reagire a una successiva condotta dotata di autonoma efficacia lesiva. Una semplice sostituzione materiale non riapre però automaticamente il termine per agire. Quando gli interventi successivi costituiscono soltanto la prosecuzione o reiterazione del medesimo impedimento, occorre distinguerli dagli atti che producono una nuova lesione del possesso. Qui tale autonomia è stata riconosciuta perché le manovre, prima effettuabili mediante lo spostamento degli arredi, erano state impedite o significativamente aggravate.
Anche la fissità dei manufatti va valutata attraverso i suoi effetti sul passaggio. Nel caso deciso dal Tribunale di Genova, alcune delimitazioni avevano lasciato sostanzialmente immutate le possibilità di transito; altre, collocate davanti ai box, avevano compromesso le manovre. La differenza nell'esito dipendeva dunque dal confronto tra l'uso precedente e quello successivo all'intervento, non dalla sola presenza di paletti o catenelle. Sul punto può vedersi l'approfondimento sulla delimitazione dei posti auto e tutela del passaggio.

La tempestività della domanda resta distinta dai requisiti del possesso tutelabile. L'art. 1170, secondo comma, c.c. richiede un possesso protratto da oltre un anno, continuo e non interrotto, non acquistato violentemente o clandestinamente; in quest'ultima ipotesi, la tutela è ammessa decorso un anno dalla cessazione della violenza o della clandestinità. Il ricorso tempestivo contro un nuovo ostacolo non sostituisce la verifica di queste condizioni.

Infine, il ripristino protegge il passaggio concretamente posseduto, senza accertare definitivamente il titolo della servitù. I condomìni non hanno ottenuto il rigetto della domanda richiamando la proprietà del cortile e il regolamento d'uso, perché l'istruttoria aveva dimostrato l'esercizio di fatto del passaggio e la sua successiva compromissione. L'ordine di rimozione riguarda questa situazione possessoria, non attribuisce al ricorrente la proprietà dell'area e non equivale alla costituzione di una servitù coattiva.

CONFEDILIZIA: IL MIT BOCCIA IL REGOLAMENTO UE SULLA CASAÈ stata depositata in Parlamento la relazione del Ministero dell...
22/10/2026

CONFEDILIZIA: IL MIT BOCCIA
IL REGOLAMENTO UE SULLA CASA

È stata depositata in Parlamento la relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla proposta di regolamento europeo denominata Affordable Housing Act, relativa alle misure per la disponibilità e l'accessibilità economica degli alloggi.
La relazione è finalizzata a fornire al Parlamento una valutazione della proposta europea sotto il profilo giuridico, economico e dei suoi possibili effetti sull'ordinamento nazionale.
Il documento esprime una netta contrarietà all’impostazione dell’articolato, evidenziando gravi criticità in materia di competenze nazionali, sussidiarietà, proporzionalità e tutela costituzionale del diritto di proprietà e della libertà economica.
In particolare, il Ministero contesta la scelta di privilegiare le restrizioni all'utilizzo degli immobili rispetto agli interventi strutturali per aumentare l'offerta abitativa. Sottolinea inoltre la necessità di dimostrare, sulla base di dati oggettivi, l'effettivo rapporto tra tensione abitativa e locazioni brevi oppure acquisto e uso di immobili non destinati a residenza principale.
La relazione richiama anche i rischi per il risparmio immobiliare delle famiglie, per il settore turistico e per la certezza del diritto, oltre che in termini di maggior contenzioso, concludendo che “il progetto, nella sua attuale formulazione, non può essere valutato positivamente”.
Il presidente della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha commentato: “Il Ministero delle infrastrutture smonta sul piano giuridico e respinge sul piano politico una proposta normativa che come Confedilizia abbiamo sin da subito giudicato inaccettabile – parlando, come fa ora il Ministero, di ‘visione dirigista’ – e di cui abbiamo altrettanto tempestivamente messo in dubbio le basi di legittimità. Confidiamo che il Governo insista nella sua azione di contrasto a un testo sbagliato e pericoloso, operando anche in sede europea per impedirne l’approvazione”.

*Progettato da Vincent Callebaut, Opale & Sens è una residenza bioclimatica innovativa a Montpellier, in Francia, caratt...
20/10/2026

*Progettato da Vincent Callebaut, Opale & Sens è una residenza bioclimatica innovativa a Montpellier, in Francia, caratterizzata da facciate a conchiglia ispirate all'Art Nouveau, logge piantumate e ventilazione trasversale naturale progettata per ottimizzare il raffrescamento passivo.*

*Anziché affidarsi a pesanti sistemi meccanici, la sua geometria organica integra perfettamente le prestazioni ambientali direttamente nella struttura dell'edificio.*

Indirizzo

Via Appia Nuova 666
Rome
00179

Orario di apertura

Lunedì 10:00 - 13:00
16:00 - 18:00
Martedì 10:00 - 13:00
16:00 - 18:00
Mercoledì 10:00 - 13:00
16:00 - 18:00
Giovedì 08:00 - 18:00
Venerdì 10:00 - 13:00

Telefono

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