14/04/2020
[Chiarimenti sulla sospensione dei termini degli adempimenti e sul credito di imposta per inquilini di negozi/botteghe]
L'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 8/E con cui fornisce risposta ad alcuni dubbi circa l'applicazione delle norme contenute nel recente Decreto "Cura Italia". In particolare:
⛔️ SOSPENSIONE TERMINI ADEMPIMENTI
- i termini per la registrazione dei contratti (locazione, comodato, ma anche scritture private in genere) sono sospesi fino al 31 maggio;
- dal 31 maggio in poi i termini ricominceranno a decorrere (es. la registrazione di un contratto di locazione potrà essere effettuata entro il 30 giugno);
- la sospensione vale sia in caso di modalità "cartacea" che di modalità telematica;
- la sospensione vale anche per gli adempimenti successivi (risoluzione, proroga, cessione);
- la sospensione non vale per i semplici versamenti, qualora non siano associati ad un adempimento: sarà quindi sospeso il pagamento delle imposte (registro, eventualmente bollo dovuti in assenza di cedolare) collegato a registrazioni, proroghe, risoluzioni ecc. Tale pagamento potrà essere effettuato negli stessi termini dell' adempimento stesso, senza sanzione alcuna, mentre NON SARÀ SOSPESO il semplice versamento dell'imposta per annualità successive.
- il fatto che gli adempimenti telematici possano essere sospesi non significa che non si possano effettuare qualora lo si voglia. Il suggerimento è di effettuarli comunque, sfruttando la sospensione per quegli adempimenti (es. registrazione comodato o registrazione di qualsiasi scrittura privata di modifica del contratto o adempimento non effettuabile online) che debbano essere effettuati in Ufficio Territoriale
✂️ CREDITO DI IMPOSTA PER CONDUTTORI DI IMMOBILI C/1 SU CANONE MESE DI MARZO
- l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, nonostante la norma contenuta nel Decreto non faccia riferimento al canone effettivamente pagato a marzo, ma semplicemente a quello contrattualmente previsto, tale norma vada interpretata secondo lo spirito del Legislatore, e che pertanto si avrà diritto all'agevolazione del credito d'imposta del 60% del canone solo qualora lo si sia pagato per intero;
- a scanso di qualunque equivoco, l'AdE ha specificato che rileverà, ai fini dell'agevolazione l'appartenenza alla sola categoria catastale C/1 e che pertanto non saranno agevolabili i conduttori di immobili di categoria D/8, anche se utilizzati per attività commerciali.