Real Property brokerage

Real Property brokerage Combiniamo vendite e affitti residenziali e commerciali per fornire ai nostri clienti tutto il neces Forse negli altri paesi le capitali sono città normali.

Ma questa è Roma...! Ogni città del mondo ha il suo centro storico ma sicuramente la storia ha regalato a Roma il più importante e famoso nel mondo. I romani vivono in simbiosi con monumenti e opere d’arte famosi in ogni angolo del pianeta, una convivenza che la città di Roma condivide con persone che arrivano da ogni parte del mondo e Real Property brokerage nasce per poter offrire ai residenti e

ai visitatori una vasta varietà di appartamenti immersi in questa magica città. Real Property brokerage offre appartamenti in diverse zone della città eterna. Vicino Fontana di Trevi adiacente Piazza di Spagna, a due passi da campo de Fiori e Piazza Navona, nella zona del Vaticano a due passi da Papa Francesco, ma non ci dimentichiamo della periferia che circonda il centro città, perché Roma è viva in ogni dove.

15/01/2025

L’eliminazione degli abusi non riporta il bene al valore originariamente convenuto: il compratore ha diritto al rimborso spese e all’importo pari alla diminuzione di valore.

19/09/2022

ServizioLocazioni

Cedolare secca, lo stop dell’inquilino riduce l’acconto da versare

di Francesco Capri e Marcello Tarabusi

19 settembre 2022

Se il proprietario riceve la disdetta prima della scadenza del contratto è possibile diminuire già la rata che scade il 30 settembre. Ma attenzione ai calcoli
I punti chiave
Opzione applicabile anche per affitto breve o turistico
Pertinenze, tutte le condizioni per accedere all’agevolazione
Condominio, casa del portiere fuori dal perimetro dello sconto
La sublocazione sbarra il passo all’applicazione del bonus
Ok al regime con un canone di locazione progressivo

6' di lettura

Un lettore chiede: il 30 settembre mi scade la quarta rata dei versamenti Irpef, che comprende anche la prima rata dell’acconto sui redditi degli immobili affittati con cedolare secca. L’inquilino mi ha però dato la disdetta e da marzo l’appartamento è rimasto libero: posso ridurre il versamento dell’acconto e versare solo la rata del saldo?
Proviamo a fornire una risposta pratica. In astratto è possibile quanto chiesto, ma bisogna fare molto attentamente i calcoli e considerare le possibili evoluzioni in corso d’anno. Per spiegare meglio e in concreto riepiloghiamo la disciplina generale.

Dal 2011 il locatore di immobili ad uso abitativo, che non agisca nell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni, può optare per il pagamento della «cedolare secca», ossia un’imposta del 21% (ridotta al 10% per i contratti a canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa e in quelli colpiti da eventi calamitosi o dal terremoto del 2016/2017). Il 21% si applica sul canone lordo (senza alcun abbattimento forfetario né deduzione di costi), e sostituisce non solo l’Irpef e relative addizionali, ma anche registro e bollo dovuti sul contratto di locazione (compresi quelli per risoluzione e proroghe e quella sul deposito cauzionale o la fideiussione a garanzia).

Dal 2017 il regime è esteso anche agli affitti brevi e turistici, anche se stipulati tramite agenzie immobiliari o portali Internet (come AirBNB, Booking et cetera) e si è previsto che il beneficio si applichi non solo alle locazioni fatte dal proprietario (che per il fisco generano redditi fondiari), ma anche alle sublocazioni fatte dal conduttore o da chi abbia l’immobile in comodato (che il Tuir classifica invece come redditi diversi).

Se la locazione turistica è stipulata a mezzo agenti o portali, questi sono tenuti:

1. se intervengono nella stipula dei contratti, a comunicare i dati all’agenzia delle Entrate;

2. se incassano o intervengono nel pagamento, devono operare una ritenuta del 21%.

L’opzione per la “cedolare secca” spetta al locatore, ma comporta la rinuncia all’aggiornamento Istat del canone di locazione finché dura il regime sostitutivo: se la rinuncia non risulta da contratto, il locatore deve comunicarla al conduttore con raccomandata.

Pertanto l’acconto del 2022 è pari al 100% dell’imposta 2021, e si versa in unica soluzione entro il 30 novembre, se inferiore a 257,52 euro; se superiore, in due rate pari al 40% insieme al saldo (rateizzabile), e il restante 60% entro il 30 novembre (non rateizzabile).
Il contribuente che prevede di dichiarare, l’anno successivo, una minore Irpef può determinare gli acconti in base alla minore imposta prevista, ma se a consuntivo risulterà che l’acconto è inferiore all’Irpef realmente dovuta, si verrà sanzionati per carente versamento sulla differenza.

Ciò detto, il lettore dovrà calcolare se l’acconto sinora versato copre l’imposta dovuta sui canoni già riscossi nel 2022. In tal caso, potrebbe non versare altri acconti (o ridurre la rata in scadenza a fine mese fino a coprire l’eventuale differenza e non versare le rate successive). Nel caso il lettore dovesse stipulare un nuovo contratto di locazione, potrà sempre beneficiare del ravvedimento operoso riversando il maggiore acconto con interessi e sanzioni ridotte (al 1,67% se versa dal 31° al 90° giorno di ritardo).In alternativa, si potrà valutare – da qui a fine anno almeno – se affidare la gestione dell’immobile a una agenzia o portale per locazioni brevi: in tal modo sugli ulteriori incassi del 2022 subirà direttamente la trattenuta del 21% a titolo di imposta e non rischierà quindi di dover integrare l’acconto.Quanto all’ipotesi di stipulare un nuovo contratto di locazione di lunga durata optando per la cedolare secca, Le consigliamo di fare attentamente le sue valutazioni, tenendo in debita considerazione il fatto che la rinuncia agli adeguamenti Istat potrebbe essere, visto il rischio inflazione nei prossimi anni, una scelta onerosa.

Opzione applicabile anche per affitto breve o turistico
Mia figlia si è trasferita fuori casa per studiare all’estero, e ho due stanze a disposizione. Posso usufruire della cedolare secca se cedo in locazione solo una parte della mia abitazione?

Il regime della cedolare secca consente l’applicazione dell’agevolazione anche se si loca solo una parte di un immobile e anche se si tratta di locazione breve/ turistica (circolare 24/2017/E). L’unica limitazione deriva dal fatto che la scelta deve riguardare l’intero bene locato, anche se oggetto di più distinte locazioni parziali. In particolare ciò vale ne caso in cui un contribuente persona fisica conceda in locazione a diversi conduttori più porzioni distinte di una stessa unità abitativa (ad esempio, più camere con bagno), cui è attribuita un’unica rendita catastale. Il reddito del locatore derivante dalla medesima unità immobiliare deve essere assoggettato ad un unico regime impositivo (circolare 26/2011/E - § 1.2). Pertanto se, nello stesso periodo, coesistono più contratti (quindi, nel caso in esame, con due inquilini diversi), il regime scelto deve applicarsi a tutti, senza quindi la possibilità di utilizzare le regole ordinarie di tassazione per uno dei due. A titolo di esempio: se la stanza A è locata con contratto avente decorrenza dal 1° marzo al 30 giugno per il quale si è optato per la cedolare secca, e si stipula una successiva locazione della stanza B dal 1° aprile al 31 agosto, per quest’ultimo contratto sarà obbligatorio il regime della cedolare. Se però per la stanza A si stipula un nuovo contratto dal 1° settembre, tornerà possibile operare la scelta (laddove successivamente si affitti nuovamente la stanza B, questa seguirà il regime del contratto della stanza A, se ancora in corso a quel momento).

Pertinenze, tutte le condizioni per accedere all’agevolazione
Ho dato in locazione un appartamento di mia proprietà, fruendo del regime della cedolare secca. Ora l’inquilino mi chiede la possibilità di prendere in locazione anche il garage pertinenziale. Posso fruire del regime della cedolare anche per il garage, visto che il contratto sarà successivo e separato da quello dell’appartamento?

Come illustrato in risposta ad altro quesito, il regime si applica per espressa disposizione di legge alle «relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione». Il tema è quindi come interpretare la nozione di “locazione congiunta”. L’agenzia delle Entrate (circolare 26/2011/E - § 1.2) precisa che tale locazione, se avviene con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo cui le pertinenze accedono, può essere considerata “congiunta” purché ricorrano tre condizioni: che le parti dei due contratti siano le medesime; che il contratto precedente sia specificatamente menzionato in quello delle pertinenze; e che sia esplicitato il vincolo di pertinenzialità rispetto all’immobile già oggetto di locazione. Peraltro, purché sia evidenziato tale vincolo e che esso sia effettivo, non esiste un limite al numero di pertinenze che possono fruire della cedolare secca.

Condominio, casa del portiere fuori dallo sconto
Il nostro portiere è appena andato in pensione e ne stiamo cercando uno nuovo. Noi condòmini possiamo optare per il regime della cedolare secca sul nuovo contratto di locazione dell’appartamento del portiere?

Dal momento che, in questo caso, il contratto è stipulato e registrato da parte dell’amministratore di condominio, riportando tra i dati del locatore il solo codice fiscale di quest’ultimo, non è possibile optare per il regime della cedolare secca, previsto attualmente solo per le locazioni tra persone fisiche.
Lo stesso vale quando il conduttore non è la persona fisica che vi abita: ad esempio, se il fruitore dell’abitazione è un lavoratore dipendente, ma il conduttore risulta essere l’azienda datrice di lavoro, non si può applicare la cedolare secca. L’unica eccezione, espressamente prevista, è la locazione a cooperative o enti senza scopo di lucro, per la sublocazione a studenti universitari a disposizione dei Comuni.

La sublocazione sbarra il passo all’applicazione del bonus
Ho in locazione un appartamento, con contratto regolarmente registrato, che mi consente di sublocarlo. Devo trasferirmi per lavoro sei mesi in un’altra Regione. Posso concederlo in sublocazione per lo stesso periodo in regime di cedolare secca?

Purtroppo, il reddito che deriva da un contratto di sublocazione rientra nella casistica fiscale dei redditi diversi, che è distinta da quella prevista per il comparto immobiliare. Per questo motivo, non è possibile optare per il regime della cedolare secca, anche in presenza di tutte le condizioni previste dalla norma. L’unica eccezione è ammessa per i contratti di immobili abitativi di “locazione breve”, ossia quelli per i quali la durata non è superiore a 30 giorni, per i quali le norme vigenti consentono l’applicazione del regime agevolativo con aliquota fissata al 21%.

Ok al regime con un canone di locazione progressivo
Sto affittando un appartamento a una giovane coppia di ragazzi e, per consentire loro di sostenere le prime spese (l’immobile è vuoto e va arredato), prevederei un canone più basso nei primi due anni di contratto, che aumenta dal terzo anno. Questa clausola mi preclude la possibilità di optare per la cedolare secca?

Il regime della cedolare secca prevede l’impossibilità per il proprietario di applicare aggiornamenti o indicizzazioni Istat del canone previsto nel contratto. Se però proprietario e inquilino si accordano per stabilire un canone progressivo, quindi diverso per ciascuna annualità, questo rientra nella libertà delle parti e non preclude il regime agevolativo, in quanto non costituisce un aggiornamento ma una previsione originaria del contratto. Ovviamente questo vale a patto che l’affitto variabile non costituisca una modalità per eludere il divieto di indicizzazione Istat (sarebbe tale, ad esempio, la previsione che indichi una percentuale di rivalutazione annua del canone e non importi puntuali differenziati per ogni anno).

23/02/2022

NEWS
Più tempo per usufruire del bonus prima casa per gli under 36, meno Iva sulle somministrazioni di gas metano per tutto il primo trimestre dell’anno, Iva ridotta sui prodotti di igiene intima femminile, stop ai versamenti degli enti sportivi fino al 30 aprile. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti in una circolare, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, che illustra le novità in materia di Iva, imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo, contenute nella legge di Bilancio 2022. Lo comunica una nota.

BONUS PRIMA CASA UNDER 36 - L’ultima legge di Bilancio ha prorogato di sei mesi, fino al 31 dicembre 2022, la scadenza (in precedenza prevista per gli atti stipulati fino al 30 giugno 2022) dell’agevolazione introdotta con il decreto Sostegni-bis a favore dei giovani di età inferiore a 36 anni e con Isee non superiore a 40.000 euro che acquistano il primo immobile. La norma di favore permette di fruire dell’esenzione, al momento del rogito, dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad Iva, riconosce un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.

IVA - Quanto all'Iva soft per le forniture di gas metano, ricorda la nota, viene prorogata la riduzione dell’aliquota Iva al 5%, già prevista dal 'decreto Energia' (Dl n. 130/2021) per l’ultimo trimestre 2021, per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Iva con aliquota ridotta inoltre sui prodotti di igiene intima femminile.

ENTI SPORTIVI - Tra le altre novità la sospensione, fino al 30 aprile 2022, di alcuni versamenti fiscali da parte degli enti sportivi, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai trasferimenti di beni immobili strumentali nell’ambito di cessioni di aziende con il mantenimento degli assetti occupazionali, la proroga a tutto il 2022 dell’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati in modalità telematica.

04/02/2022

Contratti di locazione transitori

L’articolo 5, L. n. 431/1998, ammette la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore rispetto ai limiti previsti dalla suddetta legge al fine di soddisfare particolari esigenze delle parti (comma 1), rinviando per la definizione di condizioni e modalità ad apposito Decreto ministeriale.

È utile ricordare che, in virtù dell’articolo 1, comma 4 (parte finale), del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 marzo 2006, “In ogni comune le parti possono comunque stipulare, indipendentemente dalle esigenze individuate negli accordi tra le associazioni di proprietari ed inquilini, contratti di locazione di natura transitoria per soddisfare qualsiasi esigenza specifica, espressamente indicata in contratto, del locatore o di un suo familiare ovvero del conduttore o di un suo familiare, collegata ad un evento certo a data prefissata“. Dal punto di vista pratico alcune ipotesi di “transitorietà” che legittimano tale tipologia contrattuale possono essere ad esempio:

il trasferimento temporaneo per lavoro;
il rientro dopo un periodo dall’estero;
la separazione dal proprio coniuge;
l’assistenza a familiari che necessitano di particolari cure o assistenza;
l’assunzione con la stipula di contratti di lavoro a termine;
l’effettuazione di stage di lavoro;
l’inutilizzabilità temporanea della propria abitazione per eventi atmosferici o l’esigenza di eseguire opere di restauro o ristrutturazione.
Dal punto di vista civilistico, un contratto transitorio per legge ha una durata minima di un mese e una durata massima di 18 mesi. La stipula di tale tipologia contrattuale è ammessa e può essere stipulato esclusivamente solo dopo aver dichiarato l’esigenza “transitoria” del conduttore e del proprietario; esigenza che necessariamente deve essere riportata nel contratto. In particolare, detti contratti devono prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore – da provare quest’ultima con apposita documentazione da allegare al contratto – i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.

Nulla vieta alle parti contrattuali di stipulare un contratto avente una durata inferiore alla minima prevista (1 mese) o superiore a quella massima sopra indicata (18 mesi), tuttavia, le conseguenze che generano tali scelte sono rispettivamente:

nel caso di una durata inferiore al mese, tale clausola risulta nulla e trova applicazione “automaticamente” la durata minima di un mese;
nel caso, invece, di una durata superiore alla massima consentita, anche in tal caso la clausola è da considerarsi nulla con la riconduzione alla durata massima consentita pari a 18 mesi.
Se il proprietario avrà necessità di ritornare in possesso dell’immobile sarà obbligato a comunicare la disdetta prima della scadenza del contratto.

Nel caso la comunicazione di disdetta non venisse inviata, o le condizioni che determinavano la durata breve di tale contratto mutassero, il contratto sarebbe automaticamente cambiato da transitorio ad un contratto che avrà una durata di 4 anni più 4 anni.

Nel caso in cui il locatore alla scadenza del contratto, manifesta l’intenzione di adibire il fabbricato per un determinato uso ma non lo utilizza entro i sei mesi, il conduttore potrà cambiare il contratto in essere con un contratto di durata 4 anni più 4.

Con riferimento alla mancata “documentazione” della condizione di transitorietà si segnala che la Corte di Cassazione con la sentenza del 20 febbraio 2014 n. 4075 ha stabilito che se le esigenze di natura transitoria non sono documentate, la locazione si trasforma in ordinaria. Nel caso di specie, il locatore proponeva ricorso per cassazione, deducendo specificamente che non si erano considerate le seguenti circostanze:

nel contratto, in relazione alle esigenze di natura transitoria, era riportata la “precisa, espressa ed esclusiva indicazione in tal senso“;
non era stata fornita prova, da parte del conduttore, del fatto che il locatore fosse a conoscenza dell’inesistenza delle esigenze di natura transitoria dedotte dal conduttore stesso.
La Suprema Corte, nel rigettare entrambi i motivi, ribadisce, in primo luogo, che “nel vigore della L. 9 dicembre 1998 n. 431 , l’ammissibilità della stipulazione di un contratto di locazione ad uso transitorio di durata inferiore a quella minima stabilita in via ordinaria non è incondizionata ma deve essere in linea con il disposto dell’art. 5 della legge stessa, il quale demanda alla normazione secondaria di cui al comma 2 dell’art. 4 della stessa legge (ossia il D.M. 30.12.2002) la definizione delle condizioni e delle modalità necessarie per la conclusione di validi ed efficaci contratti locativi di natura transitoria”. I giudici di legittimità rilevano quindi “Non sono le parti a decidere se e quando poter ricorrere alla tipologia del contratto transitorio ma è il decreto ministeriale emanato ai sensi della predetta legge a fissare le modalità ed i presupposti, sussistendo i quali è consentito ai contraenti il ricorso al contratto di durata più breve rispetto alla disciplina ordinaria“. Sulla scorta di tali osservazioni, ne discende che, per aversi un valido ed efficace contratto locativo di natura transitoria, a norma del combinato disposto di cui all’articolo 5 n. 431/1998 e dell’articolo 2 D.M. 30.12.2002, devono ricorrere le seguenti condizioni:

la previsione di una specifica clausola contrattuale che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore;
l’allegazione, al contratto, di un’apposita documentazione atta a provare la suddetta esigenza;
la conferma, da parte dei contraenti, del permanere di essa, tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine.
Nel caso di specie, non è stata considerata sufficiente “la generica e non documentata menzione di una mera probabilità del trasferimento del conduttore in altra sede di lavoro, la cui gratuità è sottolineata dalla immutata e immotivata reiterazione nel tempo“.

Atti catastaliPlanimetrie enti immobiliaridi Saverio Fossati25 gennaio 2022Trasparenza. La consultazione web è un tassel...
30/01/2022

Atti catastali

Planimetrie enti immobiliari
di Saverio Fossati

25 gennaio 2022

Trasparenza. La consultazione web è un tassello dell'apertura del mercato immobiliare
Trasparenza. La consultazione web è un tassello dell'apertura del mercato immobiliare
Una norma in vigore dal 1° gennaio autorizza l’accessibilità via web, prima limitata agli sportelli fisici. Per l’operatività le Entrate devono emanare un provvedimento entro il 2 marzo
I punti chiave
In attesa delle Entrate
Le precisazioni della norma
Anagrafe immobiliare integrata
Un passo in più, e neppure troppo piccolo, sulla via della trasparenza del mercato. Da inizio anno gli agenti immobiliari sono abilitati ad accedere alle banche dati catastali per consultare le planimetrie su delega dei clienti.

La nuova possibilità è contenuta nella legge 233/2021 (conversione in legge del Dl 152/2021 sul Pnrr),che all’articolo 27, comma 2-undecies chiarisce che il direttore delle Entrate, con proprio provvedimento, deve abilitare gli agenti immobiliari iscritti al ruolo «all’accesso al sistema telematico dell’Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali, di cui all’articolo 2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio 16 settembre 2010»
In attesa delle Entrate
Il provvedimento è da emanare entro il 2 marzo, quindi (anche se i tempi dell’Agenzia non sono sempre quelli della legge) non manca molto. E da quel giorno la rapidità nel controllo della situazione catastale renderà più semplice e diretto l’avvio del complesso meccanismo della compravendita.

Per l’agente, infatti, la verifica preventiva della rispondenza tra situazione reale e planimetria catastale consente di evitare di arrivare al compromesso (o addirittura al rogito) con qualche sorpresa poco gestibile da parte del notaio. E il fatto di poterlo fare online in pochi minuti, anziché recarsi di persona agli sportelli (soprattutto in questo periodo) è un passaggio davvero rilevante nell’organizzazione del lavoro.
Le precisazioni della norma
In ogni caso, precisa la nuova norma, l’accesso è garantito ai «soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari» che siano però «muniti di delega espressa da parte dell’intestatario catastale».

Le forme in cui dovrà essere rilasciata questa delega non sono state indicate nella norma ma proprio per questo non potrebbe esserne imposta una particolare.

Sullo stesso tema - la consultazione telematica delle planimetrie catastali - la Fimaa aveva presentato lo scorso novembre, alla Commissione Finanze, nell’ambito dell’esame del Ddl sulla Delega Fiscale, una memoria con le stesse richieste. E prima ancora, nell’ambito all’Indagine conoscitiva sulle Banche Dati della Commissione parlamentare sull’Anagrafe tributaria, la Fimaa aveva depositato un’altra memoria, sullo stesso argomento: una richiesta sostenuta dallo stesso presidente della Commissione, Ugo Parolo, che aveva inviato una lettera al Direttore dell’Agenzia delle Entrate nella quale chiedeva di ascoltare le istanze gli agenti immobiliari.

Anagrafe immobiliare integrata
E in effetti la consultazione online fa parte di un quadro più ampio della ricerca di trasparenza nel mercato immobiliare: pochi giorni fa (si veda Il Sole 24 Ore del 12 gennaio scorso) la Commissione ha lanciato le proposte per la riforma della fiscalità immobiliare in particolare l’Anagrafe immobiliare integrata, che potrebbe prendere corpo dopo dodici anni dalla norma istitutiva (Dl 78/2010).

Consiste in un’unico data base con i dati catastali e quelli sulla titolarità dei diritti reali immobiliari, integrato con ogni altro dato riferito all’immobile: conformità urbanistica, classificazione energetica, sismica, acustica, presenza di vincoli culturali, aliquote Imu, contratti di locazione. La massa di dati raccolti e la possibilità dell’interscambio Entrate-Comuni, se verrà resa consultabile dagli operatori del mercato, renderà possibile davvero la trasparenza nelle transazioni immobiliari.

https://youtu.be/Wavai-soOd4Affitto in via dei serpenti bilocaleBellissimo trilocale in un contesto signorile molto cara...
11/11/2021

https://youtu.be/Wavai-soOd4
Affitto in via dei serpenti bilocale
Bellissimo trilocale in un contesto signorile molto caratteristico, 3 piano, ingresso, piccola camera studio, soggiorno, camera da letto con grande armadio a muro, cucinotto arredato e bagno con doccia. Caratteristica dell'appartamento, luminosità e pavimenti d'epoca molto belli. 1600,00 euro mensili

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A Roma non si finisce mai di essere turisti. La storia del foro di Cesare inizia ne 54 a.C./You never stop to be a touri...
21/08/2021

A Roma non si finisce mai di essere turisti. La storia del foro di Cesare inizia ne 54 a.C./You never stop to be a tourist in Rome. The history of Ceasar's forum begins in 54 BC

VICOLO DEL BOLOGNA Appartamentino in buonissime condizioni posto al terzo piano di una palazzina di 4 piani. ingresso so...
24/06/2021

VICOLO DEL BOLOGNA Appartamentino in buonissime condizioni posto al terzo piano di una palazzina di 4 piani. ingresso soggiorno con angolo cottura, camino, libreria che separa la zona notte, balconcino interno, bagno con doccia.1200 euro mensili.

23/09/2020

Nonostante il Covid 19 le vendite degli immobili residenziali nelle grandi città non hanno subito

un arresto.

Gli operatori riferiscono in particolare che a Milano continua il trend di una forte domanda di

immobili residenziali e una scarsa offerta.

Si assiste anche ad un fenomeno nuovo sorretto forse dalla voglia di reinventarsi nella fase post

pandemia. Molti proprietari di immobili decidono infatti di vendere il proprio passando prima da

un intervento di ristrutturazione per cercare di valorizzare al massimo la proprietà e il realizzo sullo

stesso.

Ci sono tuttavia rischi e pericoli?

Ci risponde l’Avv. Roberto Mauro che si occupa quotidianamente di problematiche di diritto immobiliare.

“Le operazioni di trading immobiliare (acquisto-ristrutturazione-rivendita) sono da sempre attività

svolte da una pluralità di soggetti organizzati con strutture di dimensioni variabili che spesso mi

occupo di assistere ma che in fondo hanno una professionalità consolidata nello svolgere e

realizzare tali operazioni”.

“Tuttavia di recente, forse complice il periodo di incertezza post Covid, singoli proprietari decidono

di affrontare interventi di ristrutturazione o frazionamento prima della messa in vendita del loro

immobile. Tali interventi, sebbene possano arrivare a valorizzare in modo sensibile le medesime unità, devono essere effettuati con le dovute cautele. È opportuno infatti stipulare contratti di appalto con le imprese esecutrici (beneficiando eventualmente anche dei numerosi incentivi fiscali) che rendano certi i costi da sostenere, i pagamenti da effettuare, i tempi di consegna, le eventuali penali ecc. La medesima attenzione deve essere posta nei rapporti contrattuali con i professionisti coinvolti quali geometri, architetti o progettisti in genere.

È opportuno quindi affrontare queste operazioni di valorizzazione/sviluppo utilizzando tutte le

cautele previste dal nostro sistema giuridico oltre ad una meticolosa programmazione

dell’intervento.

Tutto questo per evitare che una opportunità di maggior guadagno si riveli una rilevante perdita.

Nella migliore delle ipotesi potrebbe infatti accadere che l’operazione di valorizzazione non copra

integralmente i costi sostenuti”.

Affitto: Appartamento posto al 4 piano di un palazzo d'epoca con un ingresso di rappresentanza, Salone con angolo cottur...
07/05/2020

Affitto: Appartamento posto al 4 piano di un palazzo d'epoca con un ingresso di rappresentanza, Salone con angolo cottura, due camere due servizi, un lungo balcone che si affaccia sulla piazza. Appartamento molto luminoso, arredato, nuovo e in ottime condizioni.X info 335 1020588

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