23/02/2020
La trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione sono formalità che hanno lo scopo di dare pubblicità ad un atto.
Si trascrivono innanzitutto gli atti che trasferiscono o costituiscono diritti reali di godimento su un bene immobile (es. compravendita, donazione, permuta), ma anche gli atti per causa di morte (accettazione di eredità, verbale di pubblicazione testamento), atti amministrativi (es. concessione edilizia, espropriazione per pubblica utilità), le domande giudiziali (es. riscatto immobili, esecuzione in forma specifica), gli atti giudiziari (es. decreto di trasferimento, sentenza di confisca beni), e gli atti esecutivi e cautelari (es. congelamento beni, pignoramento esattoriale, sequestro preventivo).
L’iscrizione riguarda invece i diritti reali di garanzia (ipoteche, siano esse volontarie, legali o giudiziali) ed i privilegi.
L’annotazione è infine lo strumento con il quale si da pubblicità legale agli eventi che riguardano un atto già trascritto o iscritto ossia si effettua un si annotamento a margine di un atto trascritto (es. avveramento di una condizione, rettifica) o di un atto iscritto (es. surroga, cancellazione di ipoteca).
La voltura è un adempimento di natura fiscale: la funzione del Catasto è quella di identificare l’immobile con dati univoci, nonché quella di attribuire agli immobili un valore ai fini del pagamento delle imposte, attraverso il meccanismo della rendita catastale.