27/04/2019
ACQUISTO CASA: A CHI SPETTANO SPESE Condominiali ARRETRATE?
Occorre innanzitutto partire da ciò che dice il codice civile.
In base a quanto stabilito dall’articolo 63, disposizioni di attuazione del codice civile, comma 4 si afferma che: chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente (Art.63 disp. att. cod. civ.)
In base a quanto appena detto, l’amministratore può pretendere il pagamento, a titolo di contributo, indifferentemente, sia dal venditore che dall’acquirente, in forza del principio della solidarietà. In caso di solidarietà, infatti, il creditore può agire nei confronti di uno dei debitori, richiedendo il pagamento dell’intero. È fatto salvo il diritto del debitore che ha pagato ed estinto l’obbligazione di agire in regresso nei confronti dell’altro debitore, al fine di ottenere il rimborso di quanto corrisposto.
Si precisa che il meccanismo sopra citato vale esclusivamente per le spese relative all’anno in corso e all’anno precedente l’atto di vendita. Per quanto riguarda gli anni successivi, unico responsabile per eventuali inadempimenti sarà il nuovo proprietario e dal venditore l’amministratore non avrà nulla a che pretendere.
Per ciò che concerne gli anni precedenti, sarà l’acquirente a poter stare tranquillo, in quanto il solo obbligato sarà il venditore.