Studio Rag. Anselmo Alessandra

Studio Rag. Anselmo Alessandra Lo studio Anselmo si occupa di gestioni Condominiali da oltre 30 anni nell’area fiorentina e limitrofa.

L'obbiettivo dello studio è la massima trasparenza dell’operato e il suo scopo è poter soddisfare le esigenze del cliente a 360°.

29/05/2021

⚠️ Risposte a domande frequenti sul Superbonus ⚠️

4. Sono proprietario di tre unità immobiliari distribuite in altrettanti Condomini, posso usufruire delle agevolazioni previste dal Superbonus 110%?
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono ammesse alle agevolazioni fino a due unità immobiliari. Dal terzo caso è possibile accedere alla sola detrazione delle opere comuni (cappotto, coibentazione copertura, sostituzione centrale termica). Non sono ammessi quindi gli interventi previsti per le opere trainate (sostituzione degli infissi, le nuove schermature solari, la sostituzione delle pompe di calore,..) per le quali, nel caso le si voglia comunque realizzare, sarà necessario l'esborso economico diretto.

5. Sono un unico proprietario di un edificio nel quale sono inserite più unità immobiliari accatastate in modo diverso: in tal caso si può parlare di parti comuni condominiali? posso usufruire del Superbonus 110%?
La Legge di Bilancio 2021, modificando l’articolo 119, D.L. 34/2020 ammette al Superbonus 110% l’unico proprietario o comproprietario di intero edificio composto fino a quattro unità immobiliari accatastate in modo diverso. In caso contrario non può usufruire del Superbonus 110%.

6. Sono titolare di reddito di impresa e proprietario all’interno di un Condominio di alcune unità immobiliari. Posso usufruire del Superbonus 110%?
I titolari di reddito di impresa rientrano tra i beneficiari della detrazione nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi effettuati sulle parti comuni condominiali e non per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari di cui sono proprietari (opere trainate)

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23/05/2021

⚠️Risposte a domande frequenti sul Suberbonus 110% ⚠️

1. Come funziona il meccanismo del così detto Superbonus 110%?
Il meccanismo del Superbonus 110% è stato pensato allo scopo di procedere alla riqualificazione energetica del patrimonio abitativo con la conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera, così come previsto dai trattati internazionali (Kyoto e successivi).
Quindi per accedere ai benefici è necessario che il Condominio realizzi delle opere, dette trainanti (cappotto, coibentazione copertura e nel caso, la sostituzione della centrale termica), che consentano all'edificio di fare un salto di due classi energetiche.
Ottenuto questo salto, sarà possibile poi accedere alle opere, dette trainate (sostituzione degli infissi esterni, installazione di tende e tende veneziane, persiane, sostituzione delle pompe di calore,...), che sono ad esclusiva determinazione dei singoli Condòmini. Mentre restano interventi condominiali trainati l'installazione di servoscala per il superamento delle barriere architettonico e la modifica o la nuova installazione di gruppi elevatori.
Il Condominio ha a disposizione un massimale di spesa per le opere comuni dipendente dal numero di unità che lo compongono (comprese le pertinenze), che è pari a 40'000€ fino ad 8 unità e 30'000€ dall'ottava unità a seguire.
Ha inoltre a disposizione un massimale di spesa per la realizzazione della nuova centrale termica pari a 20'000€ fino ad 8 unità e 15'000€ dall'ottava unità a seguire.
Ha infine a disposizione un massimale di spesa per la realizzazione di opere per il superamento delle barriere architettoniche pari a 96'000€ ad unità immobiliare.
Per gli interventi trainati per ogni singolo Condòmino sono a disposizione 54'545€ per la sostituzione degli infissi e l'installazione di schermature solari (tende, veneziane, ...).
Tutti gli interventi dovranno anche rispettare i costi previsti dal prezziario dei Lavori Pubblici della Regione o del prezziario DEI.
Con questo meccanismo si intende utilizzare la liquidità di soggetti con grande capienza fiscale da investire in questa operazione, ottenendo così dei finanziatori agevolati.
Il Condominio perciò, realizzando opere detraibili, crea un credito fiscale che non riuscirebbe a portare in detrazione per incapienza fiscale, e che quindi cede a chi realizzerà l'opera (il General Contractor) attraverso l'opzione dello sconto in fattura grazie al quale verrà emessa al Condominio un fattura scontata a zero, annullando quindi l'esborso dei Condòmini per la realizzazione delle opere e per il costo delle consulenze dei professionisti (tecnico e fiscalista).
Il General Contractor successivamente cederà questo credito al cessionario finale (solitamente un gruppo assicurativo o bancario), il quale corrisponderà il 100% delle opere al GC trattenendo per sé il 10%.
il Ministero dell'Economia ha stimato che per ogni euro detratto il Fisco avrà un rientro in tasse ed indotto pari ad euro 2,5.
L'adesione all'opzione allo sconto in fattura dovrà essere necessariamente autorizzato dal proprietario dell'unità abitativa con apposita Dichiarazione, che verrà inviata via posta o via email dallo Studio dell'Amministratore. Nel caso in cui il beneficiario non intendesse avvalersi dell'opzione dello sconto in fattura, dovrà necessariamente provvedere al pagamento diretto della propria quota millesimale di spesa.

2. Ma ci sono dei costi 'nascosti', è davvero tutto gratis?
Il legislatore, al momento della stesura della Normativa che supporta il cd Superbonus, non ha incluso fra le spese ammissibile quelle riferite all'Amministratore di Condominio per la gestione delle opere straordinarie.

3. Quali sono le condizioni di decadimento dei benefici del Superbonus 110?
La Normativa del cd Superbonus 110% in buona parte è un puzzle di altre norme già vigenti che sono state integrate obbligatoriamente al meccanismo per non creare conflitti fra Leggi. Per quanto attiene la conformità urbanistica è stato integrato il testo unico dell'edilizia (DPR 380701) che all'art. 49 definisce due specie: la difformità edilizia e l'abuso.
La difformità edilizia può essere descritta, ad esempio, come la diversa disposizione degli spazi esterni oppure una diversa disposizione di una finestra o l'aver trasformato la dispensa in un bagno. L'abuso edilizio può essere descritto, ad esempio, come una veranda o altro volume fuori sagoma oppure una maggiore altezza dell'edificio. La sostanziale, e per Voi fondamentale, differenza è che la prima non fa decadere i benefici alle detrazioni fiscali, la seconda si.
La presenza quindi di verande non autorizzate non è ammessa, in ogni caso con l'intervento verranno smontate e non più rimontate. L'alternativa per il Condòmino è quella di provvedere, entro la fine dei lavori, alla presentazione dell'Istanza di Autorizzazione in Sanatoria, i cui costi restano a carico del singolo Condòmino. Ogni intervento “trainato” riguardante le singole Unità Immobiliari dovrà pertanto contare sulla totale legittimità edilizio/urbanistica della stessa, altrimenti non potrà rientrare nel Superbonus 110%.
Per potere effettuare gli interventi “trainanti” è indispensabile che le parti comuni dell’immobile siano esenti da difformità edilizie/urbanistiche ; in caso contrario, occorre procedere ad un a apposita sanatoria , il cui costo ricade sull’intero Condominio.

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Verifiche periodiche impianti elettrici di condominiLe Verifiche periodiche ispettive degli impianti di messa a terra ne...
29/04/2021

Verifiche periodiche impianti elettrici di condomini
Le Verifiche periodiche ispettive degli impianti di messa a terra nei condomini sono disciplinate dal DPR 462/01, un regolamento di controllo della sicurezza degli impianti elettrici sui luoghi di lavoro.
L’amministratore, quando è anche Datore di Lavoro, ha l’obbligo di omologazione dell’impianto elettrico e di incaricare un Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico di effettuare la verifica periodica dell’impianto ogni 5 anni oppure 2 anni (in caso di locali adibiti a studio medico, luoghi con maggior pericolo in caso di incendio, cantieri).
Le verifiche periodiche sugli impianti di messa a terra nei condomini sono obbligatorie nel momento in cui il condominio è Datore di Lavoro.
In assenza di dipendenti, permane l’obbligo disciplinato dalla norma CEI 64-8/7 di effettuare delle verifiche per controllare la corretta efficienza dei dispositivi di protezione.

Controllo acqua condominiale obbligatorio?Nell’ambito della tutela della sicurezza alimentare dei cittadini l’Unione Eur...
10/04/2021

Controllo acqua condominiale obbligatorio?
Nell’ambito della tutela della sicurezza alimentare dei cittadini l’Unione Europea ha legiferato anche in merito alla responsabilità sui controlli per le acque dei condomini.
Il D.Lgs n. 31 del febbraio 2001 tratta proprio di questo aspetto sottolineando gli obblighi che la figura dell’Amministratore di Condominio ha. Ad esso spetta, infatti, il compito di assicurarsi che l’acqua che fuoriesce dai rubinetti dei condomini e quindi utilizzata per il consumo umano sia “salubre e potabile“.
Il decreto riporta che per gli edifici e le strutture il gestore ed il titolare della struttura, l’Amministratore di Condominio, deve assicurare che i valori fissati dalla legge, siano mantenuti costanti fino al punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto.
Per ovviare a tale obbligo è richiesto un controllo annuale delle acque e i risultati di questi controlli devono essere conservati per altri 5 anni."

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