22/03/2026
Omicidio preterintenzionale: minacciato, si cala dalla finestra, scivola, cade sul selciato e muore
L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale; la prevedibilità in concreto è accertata dal giudice attraverso un giudizio di "prognosi postuma", diretto a verificare se, considerate le peculiari circostanze del caso concreto, l'evento verificatosi fosse annoverabile, ex ante, tra le conseguenze prevedibili della condotta voluta.
Questo il principio di diritto sancito dalla Cassazione Penale Sez. I, sentenza 17 novembre 2025
L'iter processuale
La Corte di assise di appello di Firenze, a seguito del giudizio di rinvio - disposto dalla Corte di cassazione, di annullamento della sentenza della Corte di assise di appello di Firenze - ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni tredici e mesi otto di reclusione emessa nei confronti di A, in ordine al reato di omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) commesso ai danni di B.
Scena criminis
A e B si trovano all'interno di un appartamento dell'ex di A; A grida verso B "ti ammazzo", lo insegue lungo il corridoio, si chiude all'interno della camera da letto. A utilizza un coltello, rinvenuto sulla scena del delitto, per forzare la porta della stanza da letto. Prima che A entri nella stanza, B si cala dalla finestra, perde la presa delle mani dal davanzale, cade sul selciato, riporta lesioni, dalle quali ne deriva la morte.
L'art. 584 c.p. omicidio preterintenzionale stabilisce che "Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 (percosse) e 582 (lesioni), cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
L'art. 584 c.p. richiede, quale condizione essenziale per la configurabilità sul piano oggettivo del delitto, che gli atti diretti a ledere o a percuotere, siano univoci in quanto l'univocità connota l'espressione "atti diretti", nel senso che la direzione degli stessi deve essere univocamente volta a ledere l'integrità del destinatario della condotta; atti che poi, devono essere denotati dall'animus ledendi.
Viene pertanto rigettato il motivo di ricorso dell'imputato lì dove contesta l'assenza di attività diretta a ledere o a percuotere, emergendo, invece tale attività dalle condizioni fattuali puntualmente evidenziate dalla sentenza impugnata; il comportamento tenuto dal ricorrente, come complessivamente descritto, esprime con chiarezza la direzione verso l'aggressione fisica della donna e di B.B., non solo perché accompagnata dall'espressione "Ti ammazzo" rivolta nei confronti di entrambi, ma anche perché una volta scardinata la porta, l'imputato ha inferto un pugno alla donna ancora fisicamente presente nella stanza.
Afferma la Cassazione, ai fini della sussistenza del delitto ex art. 584 c.p., è sufficiente che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti diretti (anche nella forma del tentativo o semplicemente di atteggiamento aggressivo o minaccioso) a percuotere o a ledere e la morte, indipendentemente da ogni indagine sulla volontarietà, sulla colpa o sulla prevedibilità dell'evento più grave
Nè la condotta della vittima "non ha innescato un percorso causale completamente anomalo rispetto a quello avviato dall'agente, ma si è inserita nello stesso aggravandone le conseguenze: fatto che in applicazione del principio della causalità equivalente, non esclude la responsabilità dell'agente", sicché non sussisterebbe una causa sopravvenuta idonea da sola, in quanto eccezionale, a determinare l'evento in quanto la decisione improvvida della vittima, per quanto anomala o inconsulta era stata conseguenza diretta dell'azione violenta del ricorrente, e dallo stesso ricorrente prevedibile.
Alla stregua di tali argomentazioni, correttamente la Corte di Appello ha considerato come il comportamento della vittima, per quanto anomalo, potesse ritenersi compreso nell'area di rischio determinato dalla condotta dell'imputato, giacché la situazione concreta determinatasi con la fuga nella stanza da letto aveva posto l'aggredito nella condizione di affrontare l'aggressore, certamente armato almeno dell'asse da stiro o di altro strumento maggiormente lesivo o di calarsi dalla finestra ovvero di provare a dileguarsi in altro modo.
Correttamente i giudici di appello hanno dunque affermato che il ricorrente poteva certamente prevedere che la vittima potesse tentare varie strade disperate per sottrarsi all'aggressione.
Epperò la Corte di Appello, secondo la Cassazione, ha omesso di valutare le seguenti circostanze: l'imputato non era ancora entrato nella stanza quando la vittima si è calata dalla finestra, che l'imputato nell'intero arco di durata dell'aggressione non aveva utilizzato il coltello da cucina per aggredire la vittima pur rinvenuto per terra vicino la porta della camera da letto; che la vittima ebbe il tempo di comunicare la propria volontà di andar via alla donna, la quale invece, pur essendo anch'essa destinataria delle minacce, aveva deciso di rimanere in casa, riuscendo poi a darsi alla fuga per le scale, sebbene colpita dall'imputato; ed ancora con la posizione in cui era stata ritrovata la vittima, indicativa di una fuga non di impeto che, come prospettato dalla difesa, escludeva l'immediatezza necessaria tra le due azioni.
In altri termini, secondo la Cassazione, la Corte di appello ha omesso la motivazione in punto di elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale.
Per questo motivo, accooglie il ricorso dell'imputato, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Firenze.