Avv. Angelo Greco

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Omicidio preterintenzionale: minacciato, si cala dalla finestra, scivola, cade sul selciato e muoreL'elemento psicologic...
22/03/2026

Omicidio preterintenzionale: minacciato, si cala dalla finestra, scivola, cade sul selciato e muore
L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale; la prevedibilità in concreto è accertata dal giudice attraverso un giudizio di "prognosi postuma", diretto a verificare se, considerate le peculiari circostanze del caso concreto, l'evento verificatosi fosse annoverabile, ex ante, tra le conseguenze prevedibili della condotta voluta.

Questo il principio di diritto sancito dalla Cassazione Penale Sez. I, sentenza 17 novembre 2025

L'iter processuale

La Corte di assise di appello di Firenze, a seguito del giudizio di rinvio - disposto dalla Corte di cassazione, di annullamento della sentenza della Corte di assise di appello di Firenze - ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni tredici e mesi otto di reclusione emessa nei confronti di A, in ordine al reato di omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) commesso ai danni di B.

Scena criminis

A e B si trovano all'interno di un appartamento dell'ex di A; A grida verso B "ti ammazzo", lo insegue lungo il corridoio, si chiude all'interno della camera da letto. A utilizza un coltello, rinvenuto sulla scena del delitto, per forzare la porta della stanza da letto. Prima che A entri nella stanza, B si cala dalla finestra, perde la presa delle mani dal davanzale, cade sul selciato, riporta lesioni, dalle quali ne deriva la morte.

L'art. 584 c.p. omicidio preterintenzionale stabilisce che "Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 (percosse) e 582 (lesioni), cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

L'art. 584 c.p. richiede, quale condizione essenziale per la configurabilità sul piano oggettivo del delitto, che gli atti diretti a ledere o a percuotere, siano univoci in quanto l'univocità connota l'espressione "atti diretti", nel senso che la direzione degli stessi deve essere univocamente volta a ledere l'integrità del destinatario della condotta; atti che poi, devono essere denotati dall'animus ledendi.

Viene pertanto rigettato il motivo di ricorso dell'imputato lì dove contesta l'assenza di attività diretta a ledere o a percuotere, emergendo, invece tale attività dalle condizioni fattuali puntualmente evidenziate dalla sentenza impugnata; il comportamento tenuto dal ricorrente, come complessivamente descritto, esprime con chiarezza la direzione verso l'aggressione fisica della donna e di B.B., non solo perché accompagnata dall'espressione "Ti ammazzo" rivolta nei confronti di entrambi, ma anche perché una volta scardinata la porta, l'imputato ha inferto un pugno alla donna ancora fisicamente presente nella stanza.

Afferma la Cassazione, ai fini della sussistenza del delitto ex art. 584 c.p., è sufficiente che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti diretti (anche nella forma del tentativo o semplicemente di atteggiamento aggressivo o minaccioso) a percuotere o a ledere e la morte, indipendentemente da ogni indagine sulla volontarietà, sulla colpa o sulla prevedibilità dell'evento più grave

Nè la condotta della vittima "non ha innescato un percorso causale completamente anomalo rispetto a quello avviato dall'agente, ma si è inserita nello stesso aggravandone le conseguenze: fatto che in applicazione del principio della causalità equivalente, non esclude la responsabilità dell'agente", sicché non sussisterebbe una causa sopravvenuta idonea da sola, in quanto eccezionale, a determinare l'evento in quanto la decisione improvvida della vittima, per quanto anomala o inconsulta era stata conseguenza diretta dell'azione violenta del ricorrente, e dallo stesso ricorrente prevedibile.

Alla stregua di tali argomentazioni, correttamente la Corte di Appello ha considerato come il comportamento della vittima, per quanto anomalo, potesse ritenersi compreso nell'area di rischio determinato dalla condotta dell'imputato, giacché la situazione concreta determinatasi con la fuga nella stanza da letto aveva posto l'aggredito nella condizione di affrontare l'aggressore, certamente armato almeno dell'asse da stiro o di altro strumento maggiormente lesivo o di calarsi dalla finestra ovvero di provare a dileguarsi in altro modo.

Correttamente i giudici di appello hanno dunque affermato che il ricorrente poteva certamente prevedere che la vittima potesse tentare varie strade disperate per sottrarsi all'aggressione.

Epperò la Corte di Appello, secondo la Cassazione, ha omesso di valutare le seguenti circostanze: l'imputato non era ancora entrato nella stanza quando la vittima si è calata dalla finestra, che l'imputato nell'intero arco di durata dell'aggressione non aveva utilizzato il coltello da cucina per aggredire la vittima pur rinvenuto per terra vicino la porta della camera da letto; che la vittima ebbe il tempo di comunicare la propria volontà di andar via alla donna, la quale invece, pur essendo anch'essa destinataria delle minacce, aveva deciso di rimanere in casa, riuscendo poi a darsi alla fuga per le scale, sebbene colpita dall'imputato; ed ancora con la posizione in cui era stata ritrovata la vittima, indicativa di una fuga non di impeto che, come prospettato dalla difesa, escludeva l'immediatezza necessaria tra le due azioni.

In altri termini, secondo la Cassazione, la Corte di appello ha omesso la motivazione in punto di elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale.

Per questo motivo, accooglie il ricorso dell'imputato, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Firenze.

Separazione: cade l'assegno di mantenimento dell’ex moglie che convive col nuovo partnerIn tema di separazione personale...
21/03/2026

Separazione: cade l'assegno di mantenimento dell’ex moglie che convive col nuovo partner
In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi "more uxorio" siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l'assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce "in melius" sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati.

Questo il principio di diritto sancito dalla Cassazione Sez. I, Ord., 16/03/2026.

I fatti.

Il Tribunale di Como addebita la separazione alla moglie A per violazione dell'obbligo di fedeltà e respinge la sua domanda di mantenimento e assegnazione della casa coniugale.

La sig.ra A propone appello: la Corte d'Appello di Milano respinge l'appello, osservando che:
a) la violazione degli obblighi coniugali, da sola, non basta a fondare una pronuncia di addebito, occorrendo dimostrare che il comportamento del partner sia stata la causa della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto;

b) nella specie le lesioni e maltrattamenti dedotti dalla moglie per addebitare la separazione al marito non erano mai stati nè denunciati, nè tantomeno supportati da idonea prova;

c) poiché la violazione dell'obbligo di fedeltà è causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e, quindi, di per sé sola motivo di addebito, una volta dimostrata in causa da parte del marito l'infedeltà della moglie, spettava a quest'ultima dare la prova della mancanza di nesso eziologico tra detta violazione e la crisi coniugale, prova che nella specie non era stata data, essendo emerso dagli atti di causa: la moglie aveva lasciato la casa coniugale a fine febbraio 2019, a suo dire per le asserite minacce del marito, avverso il quale non ha inoltrato querela salvo poi trasferirsi ad abitare a C (amante), allorquando in data 01.04.2019 è stato da lei sottoscritto il contratto di locazione registrato in pari data; il periodo coincide con il trasferimento a Como del sig. C - andato via dalla sua casa coniugale - come dichiarato dalla sua ex moglie; la circostanza che la sig.ra A aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con il sig. C.C. non era mai stata contestata ed, anzi, confermata dalla stessa nel corso dell'interrogatorio formale e dalle testimonianze rese dal fratello di lei e dallo stesso sig. C. (il quale aveva dichiarato di convivere con la sig.ra A. da febbraio 2020); perciò, certa essendo la convivenza da gennaio/febbraio 2020, era presumibile ritenere che la relazione sentimentale tra i due fosse stata avviata prima di quel momento, dunque in costanza di matrimonio;

d) il fallimento del matrimonio, doveva, quindi, ritenersi determinato - come già affermato dal Tribunale - dalla relazione extraconiugale e dal conseguente abbandono, da parte della
moglie, della casa coniugale, non essendo stato provato che la crisi coniugale fosse sorta in epoca antecedente;

e) non poteva essere accolta la richiesta di un assegno di mantenimento in favore della sig.ra A. sia in ragione del contributo economico assicurabile dal nuovo compagno con cui conviveva, sia in virtù della mancata prova dell'impossibilità oggettiva di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, non avendo dimostrato patologie invalidanti ed essendo in grado - pur avendo 57 anni - di poter reperire un lavoro remunerativo, avendo in costanza di matrimonio sempre lavorato;

f ) né poteva accogliersi la richiesta della sig.ra A.A. di assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli minori o di figli maggiorenni economicamente non indipendenti poiché il diritto di godimento della casa familiare viene meno quando l'assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa coniugale ovvero conviva (come nel caso de quo).

Avverso la sent. della Corte di Appello, la donna ricorre in Cassazione, la quale lo dichiara inammissibile e la condanna alle spese di lite, oltre al versamento del contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Maltrattamenti dopo la separazione: condanna per stalking?I maltrattamenti dopo la separazione continuano a sollevare qu...
18/03/2026

Maltrattamenti dopo la separazione: condanna per stalking?

I maltrattamenti dopo la separazione continuano a sollevare questioni rilevanti sul piano penale, soprattutto quando le condotte vessatorie proseguono anche dopo la fine della convivenza. In questi casi, il punto centrale è capire se si configuri il reato di maltrattamenti in famiglia oppure quello di atti persecutori, cioè stalking.

Su questo tema è intervenuta la Cassazione penale, Sez. VI, udienza del 21 gennaio 2026, confermando un orientamento ormai consolidato: integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza

I fatti: aggressioni, controllo e paura della vittima
Nel caso esaminato, un marito era chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 572 c.p. e 612-bis c.p., sulla base di una serie di condotte gravemente oppressive nei confronti della moglie.

Secondo l’impostazione accusatoria, l’uomo avrebbe posto in essere episodi di aggressività verbale, con ingiurie gravi e reiterate, accompagnati da una gelosia ossessiva e da una costante volontà di controllo sulla vita della persona offesa. Durante la convivenza, tale controllo si sarebbe manifestato attraverso ripetute telefonate, monitoraggio continuo dei comportamenti e verifiche del telefono della donna.

Dopo l’interruzione della convivenza, le condotte sarebbero proseguite con continue telefonate, controllo delle attività sui social network, presenze sul luogo di lavoro e veri e propri pedinamenti. A questi comportamenti si sarebbero aggiunti ripetuti episodi di violenza fisica, tra cui schiaffi, pugni, tirate di capelli e percosse, avvenuti sia durante la convivenza sia dopo la cessazione della coabitazione.

Le conseguenze sulla vittima
Secondo quanto ricostruito nei giudizi di merito, tali comportamenti avrebbero determinato una condizione familiare particolarmente dolorosa, tanto da spingere la donna a trasferirsi presso la madre per sottrarsi alle condotte violente del marito.

Le conseguenze delle azioni contestate avrebbero inoltre provocato un perdurante e grave stato di ansia e paura, un fondato timore per la propria incolumità personale e la necessità di modificare in modo significativo le proprie abitudini di vita. Si tratta di elementi che, in astratto, possono anche richiamare il reato di stalking, ma che nel caso concreto sono stati letti dalla Cassazione dentro una diversa cornice giuridica.

Maltrattamenti dopo la separazione: cosa dice la Cassazione
Condannato in primo e secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso solo parzialmente, ma ha ribadito un principio molto importante in materia di maltrattamenti dopo la separazione.

Secondo la S.C. integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, nate in ambito domestico, proseguano dopo la separazione di fatto o legale, perché il coniuge continua a essere considerato “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

Questo passaggio è particolarmente rilevante perché chiarisce che la separazione, da sola, non elimina lo status che deriva dal matrimonio. Viene meno l’obbligo di convivenza e quello di fedeltà, ma restano fermi gli obblighi di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale e collaborazione, che trovano fondamento nell’art. 143 c.c.

Perché non si parla solo di stalking
Il punto decisivo, nei casi di maltrattamenti dopo la separazione, è il collegamento tra le condotte e il precedente rapporto familiare. Quando le violenze, le umiliazioni, il controllo e le aggressioni rappresentano la prosecuzione di una dinamica maturata all’interno del contesto coniugale, la giurisprudenza tende a ricondurre il fatto all’art. 572 c.p.

Lo stalking, invece, resta configurabile soprattutto quando manca o si è definitivamente esaurito il vincolo familiare rilevante ai fini penalistici, oppure quando le condotte persecutorie non si inseriscono nella continuità di un sistema di maltrattamenti domestici.

In altre parole, nei casi di maltrattamenti dopo la separazione, ciò che conta non è solo il momento in cui i fatti si verificano, ma il contesto relazionale in cui sono nati e la permanenza del legame giuridico tra i coniugi.

Il principio da tenere presente
La decisione conferma dunque un orientamento chiaro: la separazione non basta, da sola, a trasformare automaticamente le condotte vessatorie del coniuge in stalking. Se quei comportamenti sono la prosecuzione di un quadro di sopraffazione nato in famiglia, il reato resta quello di maltrattamenti in famiglia.

Per questo, quando si analizzano casi di maltrattamenti dopo la separazione, è necessario valutare con attenzione la continuità delle condotte, il rapporto tra autore e vittima e la persistenza dello status coniugale sotto il profilo civilistico e penalistico.

Famiglia nel Bosco. Il Trib. Minorenni L'Aquila, Ord., 05/03/2026, ha ordinato l'allontanamento dei minori dalla comunit...
14/03/2026

Famiglia nel Bosco.
Il Trib. Minorenni L'Aquila, Ord., 05/03/2026, ha ordinato l'allontanamento dei minori dalla comunità in cui sono attualmente ospitati e il loro collocamento in diversa struttura, senza la madre.
Alla base di tale decione, i seguenti motivi.

I genitori, indipendentemente dal possesso di capacità tecniche o economiche, abbiano intenzionalmente violato l'obbligo di istruire la figlia in età scolare, come si desume da quanto dichiarato dalla madre all'equipe del servizio di Neuropsichiatria Infantile, affermando che sono molte migliaia di persone che la pensano come loro.

L'ostilità della madre nei confronti delle scelte compiute dalla tutrice e dal Servizio Sociale, in attuazione delle direttive espresse nell'ordinanza del 11/12/25, inizia quindi a manifestarsi con crescente veemenza.
Il 27/1, poiché la maestra intendeva concentrarsi sull'istruzione di (...) per favorire il raggiungimento degli obiettivi della classe terza, ha proposto di essere affiancata, per una parte della lezione, da un'educatrice che dovrebbe seguire (...) e (...) che spesso interrompono e distraggono la sorella maggiore. La madre purtroppo è intervenuta in maniera negativa, rimproverando l'educatrice che non doveva stare in aula, tanto che (...) ha chiuso il libro.

Gli educatori della comunità hanno aggiunto che nonostante i continui tentativi di trovare un dialogo e un approccio collaborativo, (...) è spesso ostile e squalificante, deride i nostri tentativi di trovare un punto di incontro e/o le nostre spiegazioni. Non si fida di nessuno e ciò influenza i bambini che a suo dire sono arrabbiati con tutti perché vogliono tornare a casa.

L'umore materno è andato col tempo peggiorando verosimilmente poiché la signora mostra di avere per qualche ragione coltivato l'illusione di una permanenza in comunità molto breve e di un sollecito ripristino della convivenza di tutta la famiglia presso la propria abitazione (come poi espressamente manifestato nel messaggio swatta del 7/2).
Il 14/1 si è riusciti a somministrare ai minori le vaccinazioni grazie alla collaborazione del padre, che è stato di supporto alla moglie, ha cercato di rassicurarla più volte, invitandolo a mantenere la calma, poiché (...) ha visibile espresso la sua contrarietà e non condivisi dei vaccini.
Anche l'attività del servizio di Neuropsichiatria Infantile è stata rallentata dalla condotta pospositiva materna, espressa per il tramite dei difensori che hanno manifestato totale e ferma contrarietà ad un atto che si appalesa arbitrario e illativo dei diritti dei minori.

Nell'ultima settimana -giusta quanto riferito nella relazione del 19/2/26- si sono verificate nuovamente delle criticità nel contenere i comportamenti dei bambini in oggetto, che hanno cercato in tutti i modi di far del male alle due educatrici presenti, accusandole di essere delle "cattive persone", definizione che spesso utilizza la madre davanti ai bambini. Con tale intento hanno rotto delle persiane per crearsi dei bastoni da lanciare, rischiando di farsi male e di colpire anche una bambina di pochi mesi, ospite con la madre, e creando dei piccoli tagli sotto il mento e nel palmo di una mano di un'educatrice. (...) non è intervenuta per fermare o richiamare i figli, ma ha riferito che il loro atteggiamento è sola colpa nostra e si è allontanata. Il tutto sempre davanti ai figli. Dalla sera del 10 febbraio c.a., la madre dorme in camera con i bambini, seppur le viene rimandato ogni volta che non rispetta le direttive

La casa-famiglia pertanto ribadisce la propria impossibilità di provvedere efficacemente, non solo all'attuazione degli interventi programmati dalla tutrice c condivisi da questo Collegio, ma anche all'incolumità dei minori e alla serenità degli altri ospiti, le cui esigenze rischiano evidentemente di esser sacrificate dall'entità del problemi e delle difficoltà derivanti dalia condotta della famiglia.

Riguardo alla permanenza della madre in comunità si deve ribadire che il suo inserimento insieme ai minori non rientra tra le prescrizioni contenute nell'ordinanza del 13/11/25 e che tuttavia la scelta del Servizio Sociale di consentire la costante vicinanza della madre è da ritenersi opportuna nel primo periodo di soggiorno dei minori in struttura, onde agevolarne l'adattamento, oltre che costituire una occasione di accurata osservazione della condotta genitoriale.
La condotta tenuta dalla madre dalla fine di gennaio ha iniziato a essere invece fonte di grave pregiudizio, non solo per l'istruzione dei figli, ma anche per il loro equilibrio psichico, per la loro educazione e persino per la loro incolumità. Tale condotta legittimerebbe pertanto un provvedimento cautelare di allontanamento ai sensi dell'art. 330 co.2 c.c..

Ne consegue la necessità di disporre l'allontanamento dei minori dalla casa-famiglia ove sono attualmente collocati e il loro trasferimento in altra comunità educativa, con interruzione della convivenza con la madre.

Revoca della casa coniugale: revisione dell’assegno divorzile?L'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o...
01/07/2022

Revoca della casa coniugale: revisione dell’assegno divorzile?

L'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli (minorenni e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi col genitore affidatario) a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali (Cass., Sez. I, 12/10/2018, n. 25604; Cass., Sez. VI, 7/02/2018, n. 3015).

A tale provvedimento risulta estranea qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, i quali, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., comma 1, secondo periodo, vengono in considerazione soltanto in via consequenziale, una volta adottata la relativa decisione, ai fini dell'eventuale riequilibrio in favore del coniuge che, in quanto proprietario o comproprietario dell'immobile, subisca una limitazione delle proprie facoltà di godimento e disposizione, per effetto dell'imposizione del predetto vincolo; tale riequilibrio non ha peraltro carattere automatico, presupponendo una valutazione, da compiersi caso per caso, dell'incidenza della predetta limitazione sulla situazione economica complessiva di chi la sopporta e del vantaggio indirettamente arrecato al coniuge con cui i figli convivono, corrispondente al risparmio della spesa necessaria per procurarsi un'autonoma sistemazione abitativa.

Come l'assegnazione della casa familiare non comporta necessariamente una riduzione dell'assegno dovuto al coniuge beneficiario, così la revoca della stessa non giustifica l'automatico riconoscimento di un maggiore importo.

Sulla base di tale principi, la Cassazione ha rigettato il ricorso di Francesca (nome immaginario) avverso la sentenza della Corte d'appello, nella parte in cui, pur avendo confermato la revoca dell'assegnazione della casa familiare, disposta dal Tribunale, non ha previsto un corrispondente aumento dell'assegno divorzile riconosciuto alla ricorrente, la cui liquidazione, aggiunge la S.C., in quanto fondata su una valutazione complessiva della situazione economica delle parti, nell'ambito della quale è stato attribuito opportunamente rilievo anche all'indisponibilità di risorse adeguate da parte di Francesca, consente di ritenere che la Corte territoriale abbia tenuto conto delle esigenze di vita di quest'ultima, ivi compresa quella di procurarsi un alloggio a proprie spese, in conseguenza del venir meno della gratuita disponibilità della casa familiare.

Cass. civ. Sez. I, Ord., 24-06-2022, n. 20452

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24/01/2022

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20/12/2021

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Assegno mantenimento: l'attitudine al lavoro in concreto; diploma estetista; precedenti esperienze lavorative; figlia po...
08/11/2021

Assegno mantenimento: l'attitudine al lavoro in concreto; diploma estetista; precedenti esperienze lavorative; figlia portatrice handicap

In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.

Deve quindi escludersi che il giudice del merito, investito della relativa questione, possa accogliere la domanda di contribuzione del coniuge cui non è addebitabile la separazione, dando semplicemente atto del mancato svolgimento, da parte dello stesso, di un'attività lavorativa: tanto più che in materia vige il principio per cui l'onere della prova del diritto al mantenimento, in seguito a separazione personale incombe su chi il mantenimento richieda.

Sulla base di tale principio di diritto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un marito avverso la sent. della Corte d’appello di Napoli, la quale, pur correttamente escludendo la rilevanza che, ai fini della decisione circa l'assegno di mantenimento, assume la generica attitudine al lavoro del coniuge cui non è addebitabile la separazione, ha mancato di verificare se, in concreto, esistesse la possibilità, da parte della moglie separata, di intraprendere una tale attività; la Corte si è infatti limitata a constatare l'assenza di riscontri quanto allo svolgimento, da parte della donna di un lavoro retribuito. In tal modo, essa ha disatteso il principio sopra richiamato.

La Corte d’appello, continua la Cassazione, avrebbe dovuto invece verificare se le cure prestate dalla controricorrente alla figlia fossero compatibili con lo svolgimento, da parte della prima, di una qualche occupazione lavorativa e se sulla concreta possibilità di svolgere un'attività retribuita spiegasse incidenza il conseguimento del diploma di estetista e l'esecuzione, in passato, di prestazioni a domicilio.

Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 13/04/2021) 06-09-2021, n. 24049

25/09/2021

ASSEGNO DIVORZILE: PARAMETRO

All'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale, compensativa e perequativa.

Ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, tenuto conto delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.

Tale parametro si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.

Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.

Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 22-09-2021, n. 25635

Audizione del minore di anni 12: obbligatoria, pena nullità della sentenzaL‘audizione del minore infradodicenne, capace ...
03/03/2021

Audizione del minore di anni 12: obbligatoria, pena nullità della sentenza

L‘audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione – tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei 12 anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto – non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l’ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio.

Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull’assenza di discernimento che ne può giustificare l’omissione, in quanto il minore è portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale (S.U., 21/10/2009, n. 22238; Cass., 26/03/2015, n. 6129; Cass., 07/05/2019, n. 12018; Cass., 30/07/2020, n. 16410).

Nel caso di specie, la Corte territoriale – senza, peraltro, addurre specifici motivi per i quali l’audizione della minore fosse da considerarsi pregiudizievole per la stessa, poichè, in ipotesi, portatrice di eventuali disturbi della personalità che ne sconsigliavano l’esame, o perchè in concreto suggestionata o suggestionabile, ovvero pressata o condizionata dall’uno o dall’altro genitore, o per altre plausibili e concrete ragioni, e senza escluderne in alcun modo la capacità di discernimento – si è limitata a generiche considerazioni circa la situazione conflittuale tra le parti, ed alla necessità per la medesima di prendere posizione a favore dell’uno o dell’altro genitore.

Così operando, il giudice di appello ha mostrato di non considerare affatto che non è certo questa la finalità essenziale dell’audizione, essendo tale adempimento finalizzato, per contro, a garantire il diritto del minore di rappresentare al giudice le proprie considerazioni e le proprie esigenze in ordine alle modalità dell’affidamento.

Cass. civ. Sez. I, Ord., 25-01-2021, n. 1474

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Siena
53100

Orario di apertura

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Martedì 09:00 - 13:00
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Mercoledì 09:00 - 13:00
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