10/11/2024
La rendicontazione in condominio...
La giurisprudenza di legittimità ha sempre sottolineato che la contabilità condominiale non deve essere gestita secondo le modalità previste per i bilanci delle società, ma deve essere tale da rendere chiare le voci di entrata e di uscita con le relative quote di ripartizione. Ritengo che questo dovrebbe essere il punto di partenza quando discutiamo del rendiconto condominiale; il rendiconto condominiale non è e non deve assomigliare al bilancio di una società.
La Cassazione sulla forma e sostanza del rendiconto afferma ( vedi ordinanza della Cassazione Civile n. 28257 del 09.10.2023):
“Per la validità della deliberazione di approvazione del rendiconto condominiale non è comunque necessaria la presentazione all’assemblea di una contabilità redatta con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società. E’ piuttosto sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione (…) Non occorre nemmeno che entrate e spese siano trascritte nel verbale assembleare, o che siano oggetto di analitico dibattito ed esame, potendo l’assemblea procedere sinteticamente all’approvazione alla stregua della documentazione giustificativa fornita dall’amministratore. La documentazione allegata deve, però, dare prova delle somme incassate, nonchè dell’entità e della causale degli esborsi fatti, e di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l’incarico di amministrazione è stato eseguito. (…) Opera, dunque, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che costituisce una specificazione del principio della correttezza e veridicità dell’informazione contabile e del principio di chiarezza, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci va effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione”.