Vendofacile Immobiliare

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Cambiare il colore della facciata del condominio non è soltanto una scelta estetica. Dietro una nuova tinteggiatura poss...
17/06/2026

Cambiare il colore della facciata del condominio non è soltanto una scelta estetica. Dietro una nuova tinteggiatura possono nascondersi questioni legali, decisioni assembleari, limiti imposti dal regolamento condominiale e persino possibili cause tra vicini.
Scopriamo le regole da seguire e cosa serve per cambiare il colore della facciata in condominio.
OCCORRE IL PERMESSO DELL’ASSEMBLEA?
Modificare il colore della facciata del condominio richiede una decisione assembleare, perché la facciata rientra tra le parti comuni dell’edificio. Non si tratta quindi di una scelta che può essere presa da un singolo condomino o dall’amministratore in autonomia.
La facciata rappresenta uno degli elementi principali del condominio. Oltre ad avere una funzione strutturale e protettiva, contribuisce all’identità estetica del palazzo e incide anche sul valore degli appartamenti. Proprio per questo motivo la legge considera la facciata un bene comune, ai sensi dell’articolo 1117 del Codice Civile, appartenente a tutti i condomini. Qualsiasi intervento che ne modifichi l’aspetto deve quindi essere discusso e approvato dall’assemblea.
Cambiare colore non equivale a una semplice manutenzione ordinaria. Se la nuova tinta altera in modo evidente l’immagine del fabbricato, si entra nel campo delle innovazioni o delle modifiche rilevanti delle parti comuni.
IL NODO DEL DECORO ARCHITTETTONICO
Uno degli aspetti più importanti riguarda il cosiddetto “decoro architettonico” dell’edificio. Con questa espressione si indica l’armonia estetica del palazzo: linee, forme, colori e caratteristiche che definiscono l’immagine complessiva dell’immobile. La legge considera il decoro architettonico un bene da tutelare, anche nei condomìni privi di particolare pregio storico o artistico. Di conseguenza, un cambiamento troppo aggressivo o poco coerente con lo stile dell’edificio potrebbe essere contestato dai condomini contrari.
Per esempio, scegliere colori molto accesi per un palazzo tradizionalmente caratterizzato da tonalità neutre potrebbe essere considerato lesivo dell’estetica complessiva. In questi casi, i condomini dissenzienti potrebbero impugnare la delibera assembleare davanti al giudice, sostenendo che il nuovo intervento compromette il decoro dell’edificio.
QUANDO PUÒ INTERVENIRE IL COMUNE?
Oltre alle regole condominiali, bisogna considerare anche eventuali vincoli urbanistici o comunali. In molte città italiane esistono regolamenti edilizi che disciplinano i colori delle facciate, soprattutto nei centri storici o nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica.
Alcuni Comuni prevedono palette cromatiche specifiche oppure richiedono autorizzazioni preventive per modificare l’aspetto esterno degli edifici. In presenza di vincoli storici o paesaggistici può essere necessario ottenere il via libera della Soprintendenza o degli uffici tecnici comunali prima di iniziare i lavori. Per questo motivo, affidarsi a un tecnico abilitato può evitare problemi futuri e possibili sanzioni.
CHI PAGA I LAVORI
Le spese per il rifacimento o la tinteggiatura della facciata vengono generalmente ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà, salvo criteri diversi previsti dal regolamento. Anche chi non è favorevole al cambio colore, una volta approvata regolarmente la delibera, è tenuto a contribuire alle spese.
Naturalmente, il costo complessivo può variare molto a seconda delle dimensioni dell’edificio, dei materiali utilizzati, della necessità di ponteggi e dell’eventuale presenza di interventi aggiuntivi come isolamento termico o ripristino di intonaci deteriorati. Negli ultimi anni molti condomìni hanno approfittato dei bonus edilizi per eseguire contemporaneamente lavori di efficientamento energetico e restyling estetico delle facciate.
IL SINGOLO CONDOMINIO PUÒ CAMBIARE COLORE AL PROPRIO BALCONE?
Diverso è il caso del singolo proprietario che decide di modificare elementi visibili dall’esterno, come balconi, persiane, infissi o tende da sole. Anche se questi elementi appartengono al singolo appartamento, la loro modifica non deve alterare il decoro architettonico del palazzo. Per questo molti regolamenti impongono colori uniformi o modelli prestabiliti. Cambiare autonomamente il colore delle persiane o installare tende molto diverse rispetto a quelle degli altri condomini potrebbe quindi creare contestazioni.
FONTE: Immobiliare.it

Il mercato immobiliare italiano nel 2025 mostra segnali di trasformazione più che di rallentamento. L’analisi condotta d...
10/06/2026

Il mercato immobiliare italiano nel 2025 mostra segnali di trasformazione più che di rallentamento. L’analisi condotta dal Gruppo Tecnocasa su un campione di 45.837 compravendite restituisce un quadro articolato: da un lato cala leggermente la componente degli investitori, dall’altro emergono nuovi comportamenti d’acquisto e cambiamenti socio-demografici sempre più evidenti.
INVESTIMENTI IN CALO, MA LE GRANDI CITTÀ RESTANO PROTAGONISTE
Uno dei dati più significativi riguarda la diminuzione degli acquisti per investimento, che nel 2025 si attestano al 17,9%, in calo rispetto al biennio precedente quando superavano il 19%. Nonostante questo ridimensionamento, nelle grandi città la quota resta più elevata, pari al 25,8%, anche se in flessione rispetto a valori superiori al 27% registrati negli anni passati.
Alcuni mercati urbani continuano tuttavia a distinguersi per vivacità. Napoli guida la classifica con il 37,3% di acquisti per investimento, seguita da Palermo (33,6%), Bari (31,0%) e Bologna (30,1%). Segnali positivi arrivano anche da Milano, dove la quota sale al 28,8% (dal 28,2% del 2024), e da Roma, che cresce dal 21,5% al 22,7%.
CASE VACANZA: UNA CRESCITA CONSOLIDATA NEL TEMPO
Il segmento delle seconde case continua a mantenere una posizione stabile ma rafforzata rispetto al periodo pre-pandemico. Nel 2025 rappresenta il 6,7% delle compravendite, un dato in linea con gli ultimi anni ma superiore al 5,8% registrato nel 2019.
Dopo l’accelerazione legata alla pandemia, la domanda di case vacanza si è stabilizzata su valori compresi tra il 6,5% e il 7,2%, segno che il cambiamento nelle abitudini abitative si è consolidato.
SEMPRE PIÙ ITALIANI SI SPOSTANO PER ACQUISIRE UNA CASA
Un fenomeno in forte crescita riguarda la mobilità residenziale. Sempre più acquirenti scelgono di acquistare fuori dal proprio comune, spesso per ragioni economiche legate all’aumento dei prezzi nelle grandi città.
Nel dettaglio:
-il 24,9% compra nella provincia della città di residenza
-l’8,0% si sposta in un’altra provincia della stessa regione
il 5,2% cambia direttamente regione
Tutte percentuali in aumento rispetto al 2024, a conferma di una pressione crescente sui prezzi immobiliari nei grandi centri urbani.
ACQUIRENTI PIÙ GIOVANI: GLI UNDER 34 TORNANO PROTAGONISTI
Nel 2025 si registra un leggero calo dell’età media degli acquirenti, che scende da 43,5 a 43,2 anni. Un dato apparentemente marginale, ma che riflette un cambiamento più profondo nella composizione del mercato.
La fascia più attiva è quella tra i 18 e i 34 anni, che rappresenta il 30,7% degli acquirenti. Un ribaltamento rispetto al 2019, quando il gruppo dominante era quello tra i 35 e i 44 anni (27,8%).
Tra le grandi città spicca ancora Milano, dove gli under 34 raggiungono il 35,5% delle compravendite, seguita da Torino con il 35,4%.
TRILOCALI SEMPRE AL PRIMO POSTO, MA CAMBIANO LE PREFERENZE URBANE
Sul fronte delle tipologie abitative, il trilocale si conferma la soluzione più richiesta a livello nazionale, con il 33,8% delle compravendite. Seguono le abitazioni indipendenti e semindipendenti, che raggiungono il 21,6%, in crescita rispetto al 19% del 2019 e stabilizzate sopra il 21% dopo il periodo pandemico.
Nelle grandi città, però, emergono preferenze diverse: il trilocale resta al primo posto (34,7%), ma i bilocali salgono al secondo con il 29%.
Il caso più emblematico è quello di Milano, dove il bilocale domina con il 48,2% degli acquisti, mentre a Roma prevalgono i trilocali con il 39,9%.
EFFICIENZA ENERGETICA: CRESCE L’ATTENZIONE DEGLI ACQUIRENTI
Un segnale importante arriva anche dal fronte della sostenibilità. Le abitazioni in classe energetica A e B rappresentano l’8,5% delle compravendite, in aumento rispetto al 7,8% del 2024.
Pur restando una quota ancora contenuta, il dato indica una crescente sensibilità verso l’efficienza energetica e i costi di gestione degli immobili.
BOOM DI SINGLE E ACQUIRENTI STRANIERI
Il profilo degli acquirenti continua a evolversi. Cresce la quota di single, che passa dal 32,0% del 2024 al 33,5% nel 2025. Ancora una volta è Milano a guidare la tendenza, con una percentuale che sfiora il 47%.
Parallelamente, aumenta in modo significativo la presenza di acquirenti stranieri: nel 2025 rappresentano il 14% del totale, contro il 9,5% del 2019. Un incremento costante che evidenzia l’attrattività del mercato immobiliare italiano a livello internazionale.
PERCHÈ SI VENDE CASA: QUALITÀ DELLA VITA È BISOGNO DI LIQUIDITÀ
Sul versante dei venditori emergono motivazioni chiare. Il 44,4% decide di vendere per migliorare la qualità abitativa, mentre il 43,3% lo fa per ottenere liquidità. Più marginale, ma comunque rilevante, la quota di chi vende per trasferirsi (12,3%).
Rispetto al 2024 cresce la componente di chi vende per acquistare una casa migliore, segnale di un mercato ancora dinamico e orientato al miglioramento delle condizioni abitative.
VENDITORI PIÙ MATURI E FAMIGLIE PROTAGONISTE
Dal punto di vista anagrafico, il mercato delle vendite è dominato da fasce più mature. Il 35% dei venditori ha più di 64 anni, mentre il 25,6% si colloca tra i 55 e i 64 anni. L’età media si attesta a 56,5 anni.
A vendere sono soprattutto nuclei familiari: coppie e famiglie rappresentano il 68% del totale, contro il 32% composto da single, vedovi, separati e divorziati.
FONTE: Idealista

La plusvalenza sulla vendita della casa rappresenta uno degli aspetti fiscali più delicati nella compravendita immobilia...
03/06/2026

La plusvalenza sulla vendita della casa rappresenta uno degli aspetti fiscali più delicati nella compravendita immobiliare. Quando si vende un immobile ad un prezzo superiore rispetto a quello di acquisto, la differenza può generare un reddito imponibile. Comprendere quando scattano le tasse per la vendita, quali sono le esenzioni previste e come si calcola la plusvalenza immobiliare è fondamentale per evitare errori e pianificare correttamente l’operazione.
QUANDO SI PAGA
La plusvalenza immobiliare si realizza quando un immobile viene ceduto a titolo oneroso ad un prezzo superiore rispetto al costo di acquisto, aumentato delle spese incrementative documentate (ristrutturazioni straordinarie, spese notarili, imposte di registro).
Dal punto di vista fiscale, la regola generale è chiara: la plusvalenza sulla vendita della casa è imponibile se la vendita avviene entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione dell’immobile.
IL LIMITE DEI CINQUE ANNI
Se l’immobile viene venduto prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto (o dalla fine dei lavori, in caso di costruzione), l’eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto genera una plusvalenza imponibile. Tale importo è qualificato come “reddito diverso” ai sensi dell’art. 67 del TUIR ed è quindi soggetto a tassazione secondo le modalità previste dalla legge.
Superato il quinquennio, la plusvalenza immobiliare non è tassata, salvo casi particolari legati a terreni edificabili.
COME SI CALCOLA LA PLUSVALENZA
Il calcolo è relativamente lineare:
prezzo di vendita - prezzo di acquisto - spese notarili, imposte pagate all’atto, costi di ristrutturazione documentati
Il risultato rappresenta la base imponibile.
Esempio pratico:
Acquisto a 200.000 euro.
Spese documentate per 20.000 euro.
Vendita a 260.000 euro.
La plusvalenza sulla vendita della casa sarà pari a 40.000 euro.
COME SI PAGANO LE RASSE VENDITA
Il contribuente può scegliere tra due modalità:
1)tassazione ordinaria IRPEF, con aliquota progressiva;
2)imposta sostitutiva del 26%, da richiedere al notaio al momento del rogito.
La seconda opzione è spesso preferita perché consente un’imposizione chiara e immediata, evitando l’incidenza sul reddito complessivo.
ESENZIONI
Non sempre la plusvalenza immobiliare genera imposte; la normativa prevede esenzioni precise che meritano attenzione.
Abitazione principale
La plusvalenza sulla vendita della casa non è tassata se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo compreso tra acquisto e vendita.
La residenza anagrafica, in questi casi, assume un valore determinante, ma non basta la semplice intenzione: occorre che l’immobile sia stato effettivamente abitato.
Immobili posseduti da oltre cinque anni
Come già evidenziato, decorso il termine quinquennale, la vendita non genera imponibilità. Questa regola consente una pianificazione fiscale efficace per chi investe nel mattone con orizzonte medio-lungo.
Immobili ricevuti per successione
Un’ulteriore esenzione riguarda gli immobili acquisiti per successione ereditaria. Anche se venduti prima dei cinque anni, non producono plusvalenza immobiliare imponibile.
Diverso è il caso delle donazioni: qui occorre considerare la data di acquisto originaria del donante. Se quest’ultimo aveva acquistato l’immobile da meno di cinque anni, il termine continua a decorrere dalla sua data di acquisto.
ASPETTI STRATEGICI NELLA PIANIFICAZIONE FISCALE
Comprendere le regole sulla plusvalenza sulla vendita della casa permette di valutare con maggiore consapevolezza il momento migliore per vendere.
Chi intende alienare un immobile entro i cinque anni può considerare:
-l’eventuale trasferimento della residenza per beneficiare dell’esenzione;
-la documentazione accurata di tutte le spese incrementative;
-la scelta dell’imposta sostitutiva al 26%.
Anche le operazioni di ristrutturazione incidono sul calcolo. Interventi straordinari certificati aumentano il costo fiscalmente riconosciuto, riducendo l’eventuale base imponibile.
TERRENI EDIFICABILI E CASI PARTICOLARI
Una precisazione importante riguarda i terreni edificabili. In questo caso, la plusvalenza è sempre imponibile, indipendentemente dal periodo di possesso. La disciplina differisce quindi rispetto agli immobili abitativi.
Ulteriori complessità possono emergere in caso di:
-vendite tra parenti;
-operazioni a prezzo simbolico;
-cessioni inserite in più ampi accordi societari.
In tali situazioni è opportuno effettuare una valutazione tecnica preventiva per evitare contestazioni dell’Agenzia delle Entrate.
PLUSVALENZA IMMOBILIARE E MERCATO 2026
Nel 2026 il mercato immobiliare appare più stabile rispetto agli anni precedenti, caratterizzati da forti variazioni dei prezzi. In molte città i valori di vendita risultano in crescita: chi ha acquistato un immobile di recente e decide di rivenderlo nel breve periodo può quindi realizzare una differenza positiva tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita, con il conseguente rischio di generare una plusvalenza imponibile.
La corretta gestione delle tasse sulla vendita diventa quindi parte integrante della strategia finanziaria del proprietario. Non si tratta solo di vendere bene, ma di ottimizzare l’impatto fiscale dell’operazione.
ERRORI DA EVITARE
Tra gli errori più frequenti si segnalano:
-sottovalutare l’obbligo dichiarativo in caso di tassazione ordinaria;
-non conservare fatture relative a lavori di ristrutturazione;
-ignorare il requisito temporale dell’abitazione principale;
-confondere successione e donazione.
Una valutazione preventiva consente di evitare costi inattesi e accertamenti fiscali.
PIANIFICARE CON CONSAPEVOLEZZA
La plusvalenza immobiliare non deve essere letta come un ostacolo, ma come un elemento da considerare nella gestione del patrimonio. Una vendita programmata con attenzione può ridurre o azzerare l’imposizione, nel rispetto della normativa vigente.
Chi opera nel mercato immobiliare, privato o investitore, deve integrare la variabile fiscale nella propria strategia.
Sapere con precisione quando si devono pagare le tasse sulla vendita e quando, invece, la plusvalenza non è soggetta ad imposta, consente di programmare la cessione dell’immobile in modo più conveniente e di ridurre il carico fiscale in modo pienamente conforme alla normativa.
FONTE: Wikicasa

Il canone concordato è una formula di affitto regolata dalla Legge 431/1998 che consente di locare un immobile a un prez...
27/05/2026

Il canone concordato è una formula di affitto regolata dalla Legge 431/1998 che consente di locare un immobile a un prezzo calmierato, definito in base agli accordi territoriali del Comune in cui si trova la casa. Per i proprietari può tradursi in un risparmio fiscale concreto; per gli inquilini può significare un canone più accessibile rispetto al mercato libero.
Capire come funziona il canone concordato è importante soprattutto nelle città in cui gli affitti sono elevati e la corretta impostazione del contratto può fare la differenza sia dal punto di vista economico sia da quello fiscale. In questa guida vediamo cos’è il canone concordato, come si calcola, quali contratti si possono stipulare e quando può convenire davvero.
COS’È IL CANONE CONCORDATO
Il canone concordato è una tipologia di contratto di locazione abitativa in cui l’importo dell’affitto non viene deciso liberamente dalle parti, ma deve rientrare nei limiti previsti dagli accordi territoriali.
Gli accordi territoriali sono intese firmate tra:
-associazioni dei proprietari immobiliari;
-associazioni degli inquilini;
-organizzazioni di categoria.
Questi accordi definiscono:
-le fasce minime e massime del canone di affitto;
-i criteri per il calcolo del canone;
-i parametri dell’immobile;
-le tipologie contrattuali applicabili.
Il vantaggio principale è questo: accettando un canone calmierato, il locatore può accedere a importanti agevolazioni fiscali, mentre l’inquilino può beneficiare di un affitto generalmente più sostenibile.
COME FUNZIONA IL CANONE CONCORDATO
Per applicare correttamente il canone concordato bisogna partire dagli accordi territoriali del Comune in cui si trova l’immobile. Ogni Comune, o gruppo di Comuni, può avere regole specifiche: per questo non esiste un importo valido in tutta Italia.
Il canone viene determinato tenendo conto di tre elementi principali: superficie convenzionale dell’immobile, zona in cui si trova e caratteristiche qualitative dell’abitazione. In base a questi parametri si individua una fascia di prezzo entro cui deve collocarsi l’affitto.
1. Calcolo della superficie convenzionale
Il calcolo parte normalmente dalla superficie dell’abitazione, a cui possono aggiungersi pertinenze e spazi accessori con percentuali diverse previste dagli accordi locali.
-abitazione principale
-box o posto auto, se conteggiabili
-balconi, terrazzi, cantine o soffitte, secondo le percentuali previste
Le modalità di conteggio possono cambiare da Comune a Comune: prima di firmare il contratto conviene sempre verificare il testo dell’accordo territoriale applicabile.
Ad esempio:
-appartamento: 80 metri quadri;
-box auto: 20 metri quadri (conteggiato al 50%);
-terrazzo: 30 metri quadri (conteggiato al 25%).
In questo caso la superficie utile sarà pari 97,5 metri quadri. Le modalità di calcolo della superficie possono variare leggermente da Comune a Comune in base agli accordi territoriali.
2. Fascia di canone della zona
Gli accordi territoriali suddividono il territorio in aree omogenee e attribuiscono a ciascuna zona una fascia di canone al metro quadro. Il canone annuo o mensile deve quindi rientrare in quel perimetro.
3. Caratteristiche dell’immobile
A incidere sul valore finale sono anche elementi come stato manutentivo, ascensore, arredamento, efficienza energetica, spazi esterni e dotazioni accessorie. Più l’immobile è qualificato, più il canone può collocarsi nella parte alta della fascia prevista.
QUALI CONTRATTI POSSONO ESSERE A CANONE CONCORDATO
Il canone concordato può essere applicato a diverse tipologie di contratto di locazione abitativa. Di seguito, una breve descrizione delle più diffuse.
CONTRATTO 3+2
È il contratto a canone concordato più utilizzato. Ha una durata di 3 anni, con rinnovo automatico di altri 2 anni salvo i casi previsti dalla legge.
CONTRATTO TRANSITORIO
Può durare da 1 a 18 mesi ed è pensato per esigenze temporanee del locatore o dell’inquilino che devono essere reali e documentabili secondo quanto previsto dalla normativa e dagli accordi territoriali.
CONTRATTO PER STUDENTI UNIVERSITARI
Ha una durata da 6 a 36 mesi ed è particolarmente usato nelle città universitarie. È una formula pensata per studenti fuori sede iscritti a corsi universitari o equiparati.
VANTAGGI DEL CANONE CONCORDATO PER I PROPRIETARI
Il principale motivo per cui molti locatori scelgono il canone concordato è la fiscalità agevolata. In molti casi, il minor canone rispetto al mercato libero viene compensato almeno in parte dai benefici fiscali.
CEDOLARE SECCA AL 10%
Per i contratti a canone concordato, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, l’aliquota della cedolare secca può essere pari al 10%, invece del 21% ordinariamente previsto per molti contratti a canone libero.
RIDUZIONE DELL’IMU
Sugli immobili locati a canone concordato la legge prevede una riduzione del 25% dell’IMU dovuta. In termini pratici, il proprietario paga il 75% dell’imposta ordinaria, salvo eventuali regole o delibere locali da verificare nel proprio Comune.
AGEVOLAZIONI IN CASO DI TASSAZIONE ORDINARIA (IRPEF)
Se il locatore non sceglie la cedolare secca e resta nel regime ordinario, il canone concordato può comunque dare accesso a un trattamento fiscale più favorevole rispetto ad altre formule di locazione. Le agevolazioni consistono rispettivamente in una riduzione del 30% del reddito imponibile e di un’imposta di registro calcolata sul 70% del canone di locazione.
VANTAGGI DEL CANONE CONCORDATO PER GLI INQUILINI
Il canone concordato può essere conveniente anche per chi prende casa in affitto, soprattutto nei Comuni dove il mercato libero ha raggiunto livelli molto elevati.
I principali vantaggi consistono in:
-possibili detrazioni fiscali, se spettanti;
-canone spesso più contenuto rispetto ai valori di mercato;
-maggiore prevedibilità del rapporto di locazione.
PERCHÈ IL CANONE CONCORDATO INTERESSA ANCHE ALLE AGENZIE IMMOBILIARI
Per le agenzie immobiliari, il canone concordato è uno strumento utile per offrire consulenza qualificata a proprietari e conduttori. Una corretta impostazione del contratto può accelerare la locazione dell’immobile, migliorare la sostenibilità economica dell’operazione e ridurre il rischio di errori formali.
Sempre più agenzie immobiliari propongono infatti ai propri clienti contratti a canone concordato, dal momento che questa soluzione:
-aumenta la possibilità di trovare inquilini più rapidamente;
-aiuta il proprietario beneficia di una fiscalità più favorevole;
-consente all’agenzia di offrire servizi aggiuntivi di consulenza e gestione contrattuale.
CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO A CANONE CONCORDATO
Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali è generalmente necessaria una attestazione di conformità.
Questa certificazione verifica che:
-il canone rispetti i limiti dell’accordo territoriale;
-il contratto sia conforme alla normativa;
-i parametri dell’immobile siano corretti.
Per questo motivo molti proprietari e agenzie utilizzano servizi specializzati per:
-calcolare il canone corretto;
-verificare i parametri dell’immobile;
-ottenere la certificazione del contratto.
Per il calcolo e la certificazione del canone concordato è possibile utilizzare servizi dedicati come Dokicasa, che permettono di verificare rapidamente la conformità del contratto agli accordi territoriali.
Il servizio di calcolo del canone concordato è gratuito per diverse città italiane. �Una volta ottenuta la stima del canone, sarà poi possibile richiedere la certificazione del contratto interamente online, in modo semplice e veloce.
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO
Una volta stipulato il contratto, è necessario procedere alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, operazione obbligatoria per tutti i contratti di locazione.
La registrazione può essere effettuata:
-tramite intermediario;
-tramite CAF o commercialista;
-direttamente online con la registrazione telematica.
QUANDO CONVIENE DAVVERO L’AFFITTO A CANONE CONCORDATO
Il canone concordato conviene soprattutto quando il vantaggio fiscale compensa il differenziale rispetto al canone libero. Questo accade spesso nelle città dove gli accordi territoriali consentono valori ancora competitivi rispetto al mercato.
In generale, può essere una soluzione interessante se vuoi ridurre la tassazione sull’affitto, se cerchi una formula contrattuale solida e se vuoi proporre un immobile a un prezzo più sostenibile per aumentare l’attrattività verso gli inquilini.
La valutazione, però, va fatta caso per caso: zona, tipologia dell’immobile, domanda locativa, regime fiscale del proprietario e contenuto dell’accordo territoriale possono cambiare molto la convenienza finale.
CONCLUSIONE
Il canone concordato rappresenta oggi una delle soluzioni più interessanti per chi vuole affittare casa con una fiscalità più favorevole.
Grazie alle agevolazioni previste dalla normativa, può offrire vantaggi sia ai proprietari sia agli inquilini, oltre a rappresentare un’opportunità per le agenzie immobiliari che vogliono offrire un servizio completo ai propri clienti.
Per calcolare correttamente il canone e verificare la conformità del contratto agli accordi territoriali è possibile utilizzare servizi specializzati come Dokicasa, che consentono di gestire in modo semplice e rapido tutte le pratiche legate al canone concordato.
FONTE: Wikicasa

Si torna a parlare di emergenza abitativa. E lo si fa da Bruxelles, dove si è svolto l’“High Level Event on the Housing ...
20/05/2026

Si torna a parlare di emergenza abitativa. E lo si fa da Bruxelles, dove si è svolto l’“High Level Event on the Housing Crisis in the Eu”, organizzato dalla Commissione e dal Parlamento europeo. All’incontro ha partecipato anche la presidente dell’Ance (Associazione nazionale costruttori edili), Federica Brancaccio, che ha chiesto di considerare la casa come infrastruttura sociale e di lanciare un “Pnrr per la casa” capace di mobilitare risorse pubbliche e private. Presenti anche Irene Tinagli, presidente della Commissione speciale Hous dell’Europarlamento, e Dan Jorgensen, commissario Ue per l’Energia.
EMERGENZA ABITATIVA AL CENTRO DELL’AGENDA EUROPEA
Brancaccio ha sottolineato che “l’Europa sta vivendo una crisi abitativa senza precedenti. Una crisi dai profondi contorni sociali, che non riguarda soltanto i più fragili, ma tutte le fasce della popolazione e che, per questo, necessita di una risposta urgente e tempestiva”. E ha posto l’accento anche sulla necessità di abbassare i costi di costruzione stando attenti a non depotenziare filiere industriali che si basano su altri modelli.
LA CASA COME INFRASTRUTTURA SOCIALE E LEVA ECONOMICA
La presidente dell’Ance ha poi affermato che la casa non deve più essere considerata come un bene di consumo o un semplice prodotto immobiliare, ma una vera e propria infrastruttura sociale. E ha spiegato che “l’inaccessibilità dei costi abitativi sta rendendo impossibile a intere classi di lavoratori risiedere nelle città più dinamiche e attrattive”.
Questo genera una crescente frattura tra sviluppo e territorio, in quanto non si attraggono talenti, non si trattengono competenze, non si sostiene la crescita delle imprese. E “dove c’è lavoro spesso non c’è casa e dove c’è casa non c’è lavoro”. Da emergenza sociale la questione abitativa diventa leva – o freno – della competitività europea.
UN PNRR PER LA CASA: LA PROPOSTA DELL’ANCE A BRUXELLES
Brancaccio ha quindi chiesto un vero e proprio cambio di passo delle politiche europee, con il lancio di un “Pnrr per la casa” capace di mobilitare risorse pubbliche e private. La presidente dell’Ance ha espresso apprezzamento per l’impostazione del Piano europeo per l’Affordable Housing, soprattutto sul fronte delle semplificazioni. Ma resta il nodo delle autorizzazioni.
PERMITTING E TEMPI DI AUTORIZZAZIONE: UN FRENO AGLI INVESTIMENTI
“Il permitting – ha affermato Brancaccio – incide direttamente sulla capacità di realizzare progetti, sui costi e sui tempi e in alcuni casi può arrivare ad aumentare i costi di costruzione fino al 16%, mentre i tempi di autorizzazione variano da pochi mesi fino a due anni tra gli Stati membri”. Un freno strutturale che, nel caso italiano, si innesta su un impianto normativo ancora ancorato alla legge urbanistica del 1942.
PARTNERSHIP PUBBLICO PRIVATA E STRUMENTI FINANZIARI PER L’HOUSING
C’è poi un altro tema importante: il rafforzamento della partnership pubblico-privata da sostenere con strumenti finanziari e fiscali. La presidente dell’Ance ha sottolineato che “il costo del denaro è troppo alto per famiglie e imprese”. Per tale ragione è necessario intervenire sulle regole prudenziali europee per ridurre il costo del credito e facilitare gli investimenti per l’housing accessibile.
Brancaccio ha quindi parlato dell’utilizzo degli strumenti finanziari esistenti, a condizione che “i rischi siano in linea con i rendimenti” e che gli investimenti rispettino criteri di sostenibilità. La presidente dell’Ance ha detto: “Abbiamo proposto di rendere obbligatoria l’analisi di sostenibilità sociale e ambientale degli investimenti”, Precisando però che “la sostenibilità non può e non deve diventare un concetto divisivo, fonte di scontri ideologici”.
AUMENTO DEI COSTI DI COSTRUZIONE E IMPATTO DEI CONFLITTI
Brancaccio ha poi affrontato il nodo degli aumenti dei costi. Su questo fronte, è stato spiegato che già dopo la guerra in Ucraina c’è stato un incremento del 12% e che ora il conflitto in Iran sta facendo ulteriormente lievitare i prezzi su energia e materiali.
INDUSTRIALIZZAZIONE EDILIZIA E RIDUZIONE DI TEMPI E COSTI
La presidente dell’Ance ha infine affrontato il tema dell’industrializzazione del settore e ha spiegato: “In Italia l’offsite e la prefabbricazione sono ancora poco diffusi e necessitano di un’organizzazione industriale che non può essere certo imposta dall’oggi al domani. Se il modello industriale è applicato su vasta scala, con processi standardizzati e una domanda sufficientemente stabile, si può stimare un’importante riduzione nella durata dei lavori, che può arrivare anche al 60% rispetto alla costruzione tradizionale, e dei costi, fino al 20% in contesti favorevoli”. Vantaggi che però si realizzano pienamente solo in presenza di economie di scala stando attenti a non depotenziare filiere industriali che si basano su altri modelli.
FONTE: Idealista

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