Vendofacile Immobiliare

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24/09/2026

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Il mercato immobiliareeuropeo consolida la ripresa dopo  a pandemia e punta a raggiungere i 1.360 miliardi di euro di fa...
23/09/2026

Il mercato immobiliareeuropeo consolida la ripresa dopo a pandemia e punta a raggiungere i 1.360 miliardi di euro di fatturato nel 2027. A dirlo è l'European Outlook 2027" presentato durante il 34º Forum di Scenari Immobiliari a Rapallo. Il report analizza l'andamento del real estate nei cinque principali Paesi del Vecchio Continente dove il volume delle transazioni dovrebbe superare i 1030 miliardi nel 2026 e i 1.086 nel 2026. Tra i Paesi analizzati è l'Italia a registrare le performance migliori, subito dopo la Spagna.
I segnali di accelaraione sono già visibili nel secondo trimestre dell'anno: i volumi delle transazioni hanno raggiunto i 53 miliardi di euro, con una crescita del 6% in più rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda gli investimenti, invece, si sono superati i 100 miliardi di euro, con una crescita del 3% su base annua. Le tensioni internazionali hanno rallentato alcune decisione, ma non hanno interrotto la ripresa delle attività del comparto.
MERCATI IMMOBILIARE EUROPEO, A SPINGERE È IL MEDITERRANEO
Al centro della crescita del mercato immobiliare europeo c'è l'Europa mediterranea. A registrare la crescita più intensa è infatti la Spagna, seguita dal nostro Paese. Sebbe Germania e Francia mantengano dimensioni e solidità del mercato, i tassi di crescita sono più contenuti. Secondo Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari: "Il real estate europeo sta dimostrando ancora una volta di possedere fondamentali più solidi delle turbolenze che attraversano l’economia internazionale. L’immagine scelta per questo Outlook è quella di una candela nel vento: le correnti geopolitiche, finanziarie ed energetiche sono forti, ma non riescono a spegnerla. Anzi, il real estate torna progressivamente a rafforzarsi come strumento di investimento, protezione patrimoniale e trasformazione delle città"
L’IMMOBILIARE IN ITALIA, RECORD DI INVESTIMENTI E CRESCITA DEL FATTURATO
Il nostro Paese è al secondo posto tra i grandi mercati di europa. La crescita prevista per il 2026 è dell'8,7%, mentre per il 2027 è del 9,8%. Il fatturato è cresciuto dell'8,7%. Come afferma Breglia, infattil’Italia emerge con ris :"ultati di particolare rilievo, poichè cresce più velocemente dei principali mercati consolidati, registra un nuovo record degli investimenti nel primo semestre del 2026 e presenta una delle migliori combinazioni europee tra fatturato, compravendite e valori. La nuova fase non premierà in modo indistinto tutti gli immobili, ma gli asset di qualità, efficienti, ben localizzati e capaci di rispondere alle trasformazioni demografiche, logistiche, digitali e climatiche. Le correnti non spengono la candela, anzi”.
COMPRAVENDITE RESIDENZIALI VERSO LE 840MILA NEL 2027
Il trend positivo riguarda anche il mercato residenziale. Dopo il livello più basso registrato nel 2023, le transazioni hanno imboccato la strada della crescita e nel 2027 dovrebbero raggiungere quota 840mila, con una crescita annua tra il 4 r il 5%. Un ruolo sempre più imporanti rivestono gli immobili prime e superprime, soprattutto a Milano, Roma e nelle principali località turistiche. I prezzi residenziali salgono sia nei mercati più importanti sia nei centri urbani di secondo livello: l'indice passa da 110,8 nel 2025 a 121 nel 2027, con aumenti superiori al quattro per cento annuo.
NUOVO RECORD PER GLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI IN ITALIA
Un risultato molto significativo riguarda gli investimenti immobiliari. Secondo il report di Scenari Immobiliari, infatti, nel I semestre dell'anno i volumi hanno superato i sette miliardi di euro, segnando un nuovo record e con una crescita tendenziale superiore al 30%. Non a caso l'Italia è nella top ten delle prime dieci destinazioni mondiali per capital internazionali e si beneficia del crescente interesse per l'europa meridionale. I segmenti più interessanti sono la logistica, il living e i data center.
La logistica raggiunge il nuovo record di 5,3 miliardi di euro di fatturato, con un incremento del sei per cento in un anno, mentre gli interventi iniziano a spostarsi verso il Sud, dove il rapporto individua ampi margini di sviluppo. Il settore alberghiero è in forte ripresa, con una presenza crescente degli investitori istituzionali italiani ed esteri e una domanda che interessa Roma e le principali aree turistiche. Per il terziario si registra un lieve incremento, con una domanda sempre più orientata verso edifici di classe A e caratterizzati da elevate prestazioni energetiche.
FONTE: Idealista

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21/09/2026

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Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Cas...
09/09/2026

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa, è stato approvato dall’Aula della Camera con 165 voti a favore, 117 contro e 5 astensioni. Il provvedimento ora passa al Senato per la conversione definitiva in legge attesa entro il 6 luglio. Il testo ha ottenuto il via libera con alcune modifiche, come lo stop ai fondi esteri, il rifinanziamento del Fondo per gli alloggi degli universitari fuori sede e l’accesso agli immobili a canone calmierato allargato ai dipendenti pubblici.
Tramite una nota il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha fatto sapere: “L’approvazione alla Camera del Piano Casa rappresenta un primo passo in un percorso di attenzione ai temi abitativi che deve proseguire valorizzando le enormi potenzialità della proprietà diffusa. Da un lato, confidiamo che il Senato possa avviare presto l’esame del disegno di legge del Governo in materia di rilascio degli immobili, così da rafforzare la fiducia dei proprietari nella possibilità di rientrare in possesso dei propri beni in tempi certi e favorire, così, un ampliamento dell’offerta di abitazioni. Dall’altro, auspichiamo che vengano stanziate risorse sia per incentivare fiscalmente le locazioni – ad esempio azzerando l’Imu per chi opti per il canone concordato – sia per rifinanziare i fondi destinati a sostenere gli inquilini in difficoltà e, quindi, a prevenire gli sfratti”.
Il segretario confederale della Cgil, Daniela Barbaresi, ha invece affermato: “Di fronte a un milione e mezzo di famiglie in condizioni di grave disagio abitativo e oltre 350mila nuclei in attesa da anni di una casa popolare, il voto di fiducia alla Camera sul Piano Casa del Governo certifica una risposta del tutto inadeguata e sbagliata. L’iter parlamentare non ha superato le criticità del piano e ha cristallizzato l’impianto di una normativa che non affronta l’emergenza sociale, confermando la rinuncia dello Stato nel garantire il diritto alla casa, scaricando sui grandi operatori privati e sul mercato la soluzione del disagio abitativo”.
PIANO CASA APPROVATO ALLA CAMERA: COSA PREVEDE?
Ma quali sono le novità del Piano Casa approvato alla Camera martedì 23 giugno 2026?
QUALI SONO LE NOVITÀ SUI FONDI ESTERI
C’è innanzitutto lo stop alla corsia preferenziale per i fondi provenienti dall’estero. Come spiegato dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, resta la soglia di un miliardo per ottenere la fast track amministrativa, ma le semplificazioni più sostanziali non saranno più riservate solo ai fondi esteri.
COME FUNZIONA IL FONDO AFFITTI PER STUDENTI FUORI SEDE
È previsto poi il rifinanziamento, con 8,5 milioni di euro nel 2026, del Fondo per gli alloggi degli universitari fuori sede. In particolare, le risorse dedicate al fondo per gli universitari dovranno sostenere gli studenti appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20mila euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l’alloggio.
QUALI DIPENDENTI PUBBLICI POSSONO ACCEDERE AGLI ALLOGGI
Il provvedimento allarga inoltre l’accesso agli immobili a canone calmierato anche ai dipendenti pubblici, come insegnanti, membri delle forze dell’ordine, personale sanitario. I Comuni inoltre potranno essere assegnatari dei fondi dedicati alla riqualificazione degli immobili inagibili.
Destinazioni d'uso miste, calcolo della quota del 70% di edilizia convenzionata
Per gli interventi con destinazioni d’uso miste, la quota minima del 70% di edilizia convenzionata sarà calcolata solo sulla parte residenziale dell’investimento. Le superfici destinate ad attività commerciali, strutture ricettive o altre destinazioni non residenziali resteranno fuori dal conteggio.
IL NODO DEL VEICOLO FINANZIARIO COLLEGATO AL PNRR
Non c’è più il veicolo finanziario volto a raccogliere i fondi Pnrr dedicati alla Rosco, la società pubblica chiamata ad acquistare e poi noleggiare i treni. Un’operazione che vrebbe dovuto portare circa un miliardo nel Fondo nazionale per l’abitare gestito da Cdp real asset. Si tratta in ogni caso di un rinvio, che è stato motivato da ragioni tecniche legate alla disponibilità delle risorse del Pnrr.
FONTE: Idealista

Capita a volte che il singolo condomino si accolli per intero le spese necessarie per interventi di manutenzione o gesti...
02/09/2026

Capita a volte che il singolo condomino si accolli per intero le spese necessarie per interventi di manutenzione o gestione delle parti comuni del condominio. Spese che, di regola, andrebbero ripartite tra tutti i condomini.
In questo caso si pone il problema di capire se e quando il condomino abbia diritto al rimborso; la risposta la si trova nell’art. 1134 del codice civile. Tale norma dispone la regola generale secondo cui non sono rimborsabili le spese anticipate dal singolo condomino, anche se necessarie, se queste ultime non sono state autorizzate (o ratificate) dall’amministratore o dall’assemblea, salvo le spese urgenti.
Scopriamo, più nel dettaglio, quali sono le condizioni che consentono al condominio di ottenere il rimborso per le spese anticipate e cosa dice la giurisprudenza a riguardo.
Le condizioni per il rimborso delle spese
Secondo l’art. 1134 del codice civile, dunque, le spese sostenute dal singolo condomino, di regola, non sono rimborsabili. Tuttavia, il divieto di rimborso non è assoluto.
La legge individua una serie di situazioni, eccezionali, in cui è possibile affermare il diritto del singolo proprietario alla ripetizione delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni:
-quando l’intervento realizzato di sua iniziativa sia stato preventivamente autorizzato dall’assemblea condominiale o dall’amministratore, nell’ambito delle rispettive competenze;
-quando l’intervento sia stato successivamente ratificato dagli stessi organi di gestione del condominio;
-se si è trattato di spese urgenti.
Analizziamo nel dettaglio queste condizioni.
AUTORIZZAZIONE DELL’AMMINISTRATORE O DELL’ASSEMBLEA
In primo luogo, il condomino ha diritto al rimborso delle spese anticipate, di qualsivoglia natura, per gli interventi che ha eseguito sulle parti comuni se è prevista una preventiva autorizzazione dell’amministratore di condominio o dell’assemblea.
Allo stesso modo, il diritto al rimborso è riconosciuto anche in caso di successiva ratifica da parte dell’assemblea o dell’amministratore delle spese inizialmente non autorizzate.
LE SOESE URGENTI
L’ipotesi più importante (e anche più problematica) di restituzione delle spese anticipate si ha quando le spese sostenute rivestono il carattere dell’urgenza.
L’art. 1134 del codice civile fa espressamente salvo il diritto al rimborso quando, appunto, “si tratti di spesa urgente”. In questo caso, la ripetizione delle spese anticipate è sempre garantita, anche se gli interventi eseguiti non sono stati preventivamente autorizzati o successivamente ratificati dagli organi del condominio.
La legge considera urgente la spesa la cui erogazione non può essere posticipata nel tempo allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, danno alle cose comuni (o, più in generale, ai condomini o a terzi). Si tratta di spese per interventi che vanno eseguiti senza ritardo e, quindi, senza poter avvisare tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini o senza poter attendere le determinazioni dell’assemblea.
OTTENIMENTO DEL RIMBORSO: UN CASO CONCRETO
A questo proposito, si può citare la sentenza n. 770 del 2 maggio 2023 pubblicata dal tribunale di Cosenza.
I proprietari di un appartamento della città di Cosenza citavano in giudizio il condominio a causa di infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto condominiale e verificatesi nel corso di più anni.
A dire degli attori la causa era da ricercarsi nel tetto, costruito in lastre di eternit e poggiate su una orditura di legno. Nel corso degli anni, l’omessa manutenzione nonché alcune rotture, avevano contribuito all’ingigantirsi dei danni e a rendere l’appartamento degradato e insalubre, in particolare in due ambienti di notevole utilizzo come la camera da letto ed il soggiorno.
Il condominio, da parte sua, si era inizialmente attivato sia per rimuovere le cause delle infiltrazioni sia per i lavori di riparazioni, fermandosi però immediatamente dopo e lasciando così i lavori incompleti. Attesa pertanto la mancata prosecuzione dei lavori, gli attori decisero quindi di eseguire a proprie cure e spese i lavori necessari nel proprio appartamento chiedendone successivamente il rimborso al condominio, attraverso il giudizio in esame.
Costituitosi il condominio, lo stesso eccepiva dapprima la prescrizione dei danni lamentati e, nel merito, l’impossibilità di poter provvedere alla corretta quantificazione e alla corretta valutazione della responsabilità, atteso che i lavori erano già stati eseguiti dagli attori, ed era diventato quindi impossibile avere una chiara fotografia dello stato dei luoghi.
Il giudice incaricato ha richiamato preliminarmente l’ormai consolidato principio secondo cui il condominio risponde, per omessa manutenzione, quale custode delle parti comuni ai sensi dell’art. 2051 c.c. La predetta responsabilità è oggettiva in quanto fondata sul rapporto di custodia e prescinde dal comportamento tenuto dall’ente di gestione.
Detto ciò, il tribunale inizialmente ha respinto l’eccezione di prescrizione, attesa la presenza di diffide a eseguire i lavori nel corso degli anni, per poi concentrarsi sulla fondatezza della richiesta di rimborso per i lavori eseguiti.
Nel merito della vicenda, pur prendendo atto dell’assenza di una ATP e dei lavori già eseguiti, il giudice riteneva comunque fondata la domanda di parte attrice. Ciò grazie a svariati fattori: alla fattura della ditta che ha eseguito i lavori; alle foto delle macchie sul soffitto dell’immobile in corrispondenza della copertura dell’edificio; alle ammissioni dell’amministratore sulla situazione del tetto; nonché e soprattutto alla diffida del Comune a intervenire dopo che l’Asl aveva rilevato la presenza di amianto sul manto di copertura.
Sulla scorta di tali oggettive risultanze, il singolo condomino ha ottenuto pertanto il pagamento di oltre 6.350 euro (di cui 5.500 fatturati dall’impresa appaltatrice e il resto a titolo di rivalutazione per l’inflazione) oltre alla condanna del condominio per le spese del giudizio.
QUALI SONO LE SPESE NON RIMBORSABILI?
I giudici hanno precisato anche che le spese urgenti, per le quali è possibile ottenere il rimborso, sono soltanto quelle finalizzate alla conservazione delle parti comuni e non al mero godimento delle stesse. Non sono rimborsabili le spese sostenute per eventuali miglioramenti delle parti comuni o esclusive, anche se seguiti dal singolo condomino contestualmente a opere urgenti.
A titolo esemplificativo, sono stati considerati urgenti ai sensi dell’art. 1134 del codice civile:
-gli interventi indifferibili di rifacimento del tetto, dei solai o del lastrico solare;
-i lavori di consolidamento delle strutture del fabbricato;
-le opere disposte dalla pubblica amministrazione e quelle obbligatorie per legge da realizzarsi entro termini perentori.
In ogni caso, è sempre il condomino a dover dimostrare il carattere urgente delle spese sostenute al fine di ottenerne il rimborso. Tale prova potrebbe, in alcuni casi, consistere anche nella trascuratezza nel provvedere all’intervento urgente da parte degli organi del condominio.
A definire meglio e fare ulteriore chiarezza circa il perimetro di utilizzabilità dell’art. 1134 c.c. vi è la recente sentenza n. 7223 pronunciata il 13 marzo 2023 dalla seconda sezione della Corte di Cassazione.
UN CASO CONCRETO
Una società proprietaria di un appartamento citava in giudizio una banca, anch’essa condomina, per ottenere il rimborso delle spese straordinarie sostenute per il rifacimento del tetto e delle facciate dell’edificio, ai sensi dell’art. 11374 c.c..
In primo grado, il Giudice accoglieva le ragioni della società ma, in sede di appello, la Corte riformava la decisione, rilevando che le spese non erano state mai autorizzate dall’assemblea condominiale e i lavori non erano urgenti. La controversia è così giunta in Cassazione, dove la società ha insistito nella richiesta di rimborso, sostenendo anche che il silenzio serbato rappresentava, in realtà, un’accettazione per fatti concludenti.
Gli ermellini nel respingere il ricorso hanno ricordato alcuni importanti principi in tema di rimborso delle spese anticipate da un singolo condomino richiamando le condizioni entro cui si opuò applicare l’art.1134 c.c.
Nel caso in esame, i lavori in discussione riguardavano prevalentemente la proprietà esclusiva della società ricorrente e in tale ottica erano stati autorizzati dagli altri condomini, non potendo essere considerati urgenti a tal punto dal giustificare, per quel che riguarda le parti comuni, l’intervento della società stessa in sostituzione del condominio.
I Giudici della Cassazione inoltre hanno ritenuto che, pur se nel verbale di assemblea la banca-condomina si era riservata di valutare, a lavori ultimati, se e in che misura contribuire ai lavori, ciò non costituiva in alcun modo un implicito obbligo di rimborso. In merito a tale punto la Suprema Corte afferma che se l’assemblea autorizza un condomino a effettuare dei lavori a sue spese, “ciò equivale a negare il rimborso”.
All’interno della previsione di cui all’art. 1134 c.c., non può quindi trovare spazio la tesi secondo cui il condominio abbia inteso accettare di pagare una spesa anticipata da un singolo condomino per meri fatti concludenti. Difatti, ha concluso la Cassazione:
il silenzio non può assurgere a manifestazione negoziale se non in presenza di una specifica previsione normativa, nella fattispecie non sussistente, che faccia derivare dalla mancata dichiarazione specifiche conseguenze, alternativamente, di assenso o rifiuto o quando fra le parti vi sia una consuetudine, nel caso che ci occupa non riscontrata.
SUPERCONDOMINIO: IN QUALI CASI SI RIMBORSANO LE SPESE?
Per Supercondominio si intende un complesso residenziale composto da più edifici condominiali, che hanno tra loro parti in comune. Gli unici requisiti richiesti per l’esistenza del supecondominio sono la pluralità di edifici e l’esistenza di beni o servizi comuni, strumentali al suo funzionamento, per esempio: il viale di accesso, il cortile, il parcheggio e l’impianto centralizzato di riscaldamento.
Al supercondominio si applicano le stesse regole del condominio negli edifici. Pertanto, ai sensi dell’art. 1134 c.c., il caseggiato facente parte del supercondominio, che ha eseguito a proprie spese lavori di manutenzione su parti comuni al complesso edilizio, senza autorizzazione dell’assemblea del supercondominio, non ha diritto al rimborso salvo che dimostri il carattere urgente della spesa sostenuta. Va anche precisato che, ai fini dell’art 1134 c.c., è considerata urgente la spesa relativa ad interventi che appaiono indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa (Cass. civ. 16/04/2018, n. 9280).
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5995 del 23 febbraio 2022. Nel caso preso in esame, i giudici hanno respinto le pretese del condominio, che chiedeva all’altra palazzina il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione dell’area di ingresso e di impianti comuni entrambi gli edifici.
Non essendo stata fornita la prova che i lavori dovevano essere eseguiti senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condominii, non c’è stato il rimborso. Spettava al condominio che chiede il rimborso fornire la prova che le spese anticipate erano indispensabili per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi o alla cosa comune.
I condomini possono pagare direttamente i debiti del condominio?
Può capitare che la cassa del condominio non abbia una capienza tale da permettere, a causa delle morosità maturate verso i singoli proprietari, il pagamento dei crediti dei fornitori. Al fine di permettere a quest’ultimi di trovare soddisfazione, il legislatore con la riforma del 2012 ha previsto che i creditori del condominio possano richiedere all’amministratore i dati dei condòmini morosi, al fine di agire in esecuzione direttamente nei loro confronti.
In questi casi si pongono le seguenti questioni: cosa si intende per condòmini morosi e come si distinguono da quelli in regola con i pagamenti? In quale misura il singolo condomino è assoggettato all’azione esecutiva e come si individua la quota esatta dell’obbligazione condominiale?
A dette questioni, fornisce una risposta la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 34220/2023. La vicenda riguardava un’impresa edile che aveva effettuato dei lavori sul condominio, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo contro il medesimo, aveva intimato, con tre distinti precetti, il pagamento del capitale ingiunto ai tre condòmini che risultavano morosi, dopo che questi erano stati indicati dall’amministratore del condominio ai sensi dell’articolo 63 disp. att. c.c. I morosi, tuttavia, decidevano di agire in giudizio per chiedere di dichiarare inefficaci gli atti di precetto contestando il calcolo dell’importo intimato loro di pagare.
QUESTIONI GIURIDICHE TRATTATE DALLA SUPREMA CORTE
A seguito di due gradi di giudizio, che avevano visto il rigetto della opposizione promossa, la vicenda è arrivata in Cassazione, che ha definito:
-condòmini morosi: indica i condòmini che non hanno versato all’amministratore del condominio la loro quota della provvista necessaria al pagamento del terzo creditore ovvero che non abbiano neanche estinto autonomamente la propria quota dell’obbligazione condominiale, pagando direttamente il fornitore;
-condòmini in regola con i pagamenti: si intendono quelli che abbiano estinto la propria quota dell’obbligazione condominiale mediante pagamento diretto del relativo importo al creditore, ovvero tramite pagamento in favore di quest’ultimo effettuato dall’amministratore con la provvista da loro fornita.
In tale ottica, la comunicazione dell’amministratore al creditore relativa ai dati dei condòmini “morosi” consente di imputare il pagamento effettuato dall’amministratore stesso a estinzione delle sole quote dell’obbligazione condominiale dei condomini che hanno regolarmente contribuito alla formazione della relativa provvista, i quali possono così definirsi “in regola con i pagamenti”, lasciando invece insolute le quote dell’obbligazione condominiale dei condomini che non abbiano versato i contributi dovuti.
La Cassazione ammette, quindi, il pagamento diretto al creditore da parte del condomino, quanto questo venga fatto per evitare eventuali azioni forzose nei suoi confronti.
Quanto, invece, alla determinazione dell’importo da versarsi al creditore, il condòmino moroso sarà tenuto a versare l’intera originaria quota dell’obbligazione condominiale al medesimo imputabile, detratto quanto eventualmente già da lui pagato.
Dunque, come affermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 34220/2023, il condomino, quindi, può decidere alternativamente di versare la propria quota direttamente al condominio ovvero di adempiere nei confronti del fornitore la propria quota, indicata dall’amministratore nel riparto di spesa e determinata in base ai millesimi di proprietà, così facendo fronte alla propria obbligazione parziaria.
FONTE: Immobiliare.it

Nella seconda metà del 2025 il mercato delle locazioni residenziali in Italia conferma la propria vivacità, pur mostrand...
12/08/2026

Nella seconda metà del 2025 il mercato delle locazioni residenziali in Italia conferma la propria vivacità, pur mostrando i primi segnali di decelerazione dopo una stagione prolungata di rialzi sostenuti. Secondo le rilevazioni dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, i canoni medi nelle grandi città sono cresciuti del 2,2% per i monolocali, del 2,3% per i bilocali e del 2,2% per i trilocali rispetto al semestre precedente. Un aumento ancora positivo, dunque, ma in frenata rispetto ai ritmi registrati nei periodi precedenti.
La domanda di abitazioni in locazione si mantiene strutturalmente elevata, alimentata da tre componenti distinte: chi incontra difficoltà nell'accesso al credito per l'acquisto, chi sceglie consapevolmente di non comprare, e chi si sposta per ragioni lavorative o di studio. Su quest'ultimo fronte, la rete Tecnocasa segnala una tendenza in crescita: sempre più studenti universitari provenienti dall'estero si rivolgono al mercato dell'affitto italiano, attratti dall'offerta formativa degli atenei nazionali.
UN’OFFERTA STRUTTURALMENTE INSUFFICIENTE
A fronte di una domanda robusta, il lato dell'offerta fatica a tenere il passo. Tra le cause, il rapporto segnala la riluttanza di una quota significativa di proprietari a immettere i propri immobili sul mercato, per il timore di incorrere in situazioni di morosità da parte degli inquilini: una percezione del rischio che si traduce in abitazioni tenute deliberatamente sfitte. A ciò si aggiunge il peso persistente degli affitti brevi: nelle grandi città il fenomeno degli short rent ha subito un certo ridimensionamento, ma nelle destinazioni turistiche più intense resta particolarmente diffuso, sottraendo ulteriore stock al mercato residenziale di lungo periodo.
La geografia dei rincari: Palermo e Genova accelerano, Milano e Bologna frenano
L'analisi città per città rivela un quadro tutt'altro che uniforme. Le variazioni percentuali più marcate si registrano a Palermo, dove i canoni dei monolocali sono saliti dell'8,7%, dei bilocali del 4,9% e dei trilocali del 4,8%, e a Genova, con incrementi rispettivamente del 6,6%, 4,8% e 3,9%. Torino mostra dinamiche positive e differenziate per tipologia: +1,9% per i monolocali, +4,3% per i bilocali e +3,5% per i trilocali.
All'opposto si collocano Milano e Bologna, che nel secondo semestre del 2025 registrano variazioni negative o nulle. A Bologna i canoni scendono su tutta la gamma dimensionale: -1,5% per i monolocali, -0,6% per i bilocali e -1,1% per i trilocali. Milano segna zero per i monolocali, -0,7% per i bilocali e un marginale +0,2% per i trilocali. Un segnale che, nel capoluogo lombardo, va letto alla luce dei valori assoluti raggiunti: con un monolocale che si affitta mediamente a 840 euro al mese, un bilocale a 1.130 euro e un trilocale a 1.525 euro, i canoni milanesi hanno toccato livelli che lo stesso Ufficio Studi definisce "difficilmente sostenibili", lasciando intendere che il tetto della domanda solvibile potrebbe essere vicino.
Roma si posiziona su incrementi moderati e omogenei — +2,0% per i monolocali, +1,9% per i bilocali e +2,2% per i trilocali — con canoni medi di 725, 950 e 1.210 euro mensili rispettivamente. Firenze si attesta su valori simili, con canoni medi di 700, 880 e 1.060 euro e variazioni comprese tra +1,6% e +2,6%. Napoli registra invece una crescita asimmetrica: più accentuata per monolocali e trilocali (+2,4% e +2,1%), più contenuta per i bilocali (+1,2%), con canoni che vanno dai 530 euro per i monolocali ai 910 per i trilocali. Verona e Bari chiudono il quadro con dinamiche lievi e differenziate per tipologia.
I capoluoghi di provincia seguono la stessa direzione, con intensità minore
Anche al di fuori delle principali metropoli, i canoni di locazione risultano in crescita nel secondo semestre del 2025: +1,9% per i monolocali, +2,7% per i bilocali e +2,4% per i trilocali nei capoluoghi di provincia. La dinamica rispecchia quella osservata nelle grandi città, con un'intensità leggermente più moderata e, anche in questo caso, un tasso di crescita inferiore a quello del semestre precedente.
LA DOMANDA STUDENTESCA CAMBIA IL MIX CONTRATTUALE
Sul fronte della struttura contrattuale emergono segnali di cambiamento nella composizione della domanda. I contratti stipulati per scelta abitativa continuano a rappresentare la quota più ampia — il 59,3% del totale — ma segnano un lieve arretramento rispetto al 60,2% rilevato un anno prima. La variazione più significativa riguarda la componente studentesca: i contratti destinati agli studenti universitari sono saliti al 14,1% del totale, dal precedente 11,1%, confermando quanto già osservato sul piano qualitativo circa la crescente presenza di studenti internazionali. I contratti a canone libero hanno raggiunto il 39,5% (contro il 38,9% precedente), mentre la quota dei contratti transitori è rimasta stabile al 33,4%.
Un ulteriore indicatore della pressione sul mercato è rappresentato dai tempi di locazione: nelle grandi città, il periodo medio necessario a collocare un immobile si è allungato a 34 giorni, rispetto ai 31 rilevati un anno fa. Un dato apparentemente modesto, ma che in un mercato dall'offerta compressa segnala come anche gli affittuari stiano diventando più selettivi, probabilmente per effetto dei canoni elevati.
FONTE: Idealista

Indirizzo

Via Brunetta 5
Susa
10059

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