CIA GROUP Immobiliare

CIA GROUP Immobiliare CIA GROUP è un gruppo Immobiliare nato nell'anno 2005 a Taranto. Successivamente è stata inaugurata una seconda sede in San Giorgio Jonico.

CIA GROUP è un gruppo Immobiliare che si propone alla clientela con l'impegno di promuovere, nel modo più completo e mirato , gli immobili che ci vengono affidati in vendita od in locazione. L'esperienza trentennale del socio fondatore Angelo Giannone ed il contributo fornito al progetto da Elia Giannone e dal dott. Ivano Polimeno hanno portato il nostro Gruppo Immobiliare ad essere un punto di r

iferimento affidabile e sicuro per chi vuol vendere od affittare casa a Taranto ed in provincia. La passione per il nostro lavoro, il cliente soddisfatto come nostro obiettivo sono i nostri punti fermi. L'utilizzo di un piano marketing personalizzato per promuovere la vendita dei nostri immobili ci consente di vendere e locare gli immobili che ci vengono affidati nel minor tempo ed alle migliori condizioni. CIA GROUP ...il cliente al primo posto.

23/02/2026

🔵 Presentiamo il Consigliere Provinciale FIAIP Taranto con Delega alla Formazione, Certificazione e Cultura Immobiliare: Angelo Giannone

Siamo lieti di presentare Angelo Giannone, agente immobiliare dal 1987, professionista di riferimento nel panorama immobiliare tarantino e nazionale.

In quasi quarant’anni di attività, ha sempre affiancato alla professione di agente immobiliare quella di formatore e docente in ambito immobiliare. Ha iniziato come docente nei corsi abilitanti all’esercizio della professione di agente immobiliare, per poi diventare formatore per alcune tra le più importanti società del settore, ricoprendo il ruolo di Primo Productivity Coach in Italia e, successivamente, quello di Team Leader in un importante marchio della realtà immobiliare.

Vive e svolge la propria professione con la massima attenzione verso le persone che si affidano a lui: proprietari, acquirenti e colleghi, che accompagna nel loro percorso di crescita e valorizzazione professionale.

Dopo alcuni anni, torna oggi a ricoprire incarichi dirigenziali all’interno della FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), assumendo il ruolo di Consigliere Provinciale per la Provincia di Taranto con Delega alla Formazione, Certificazione e Cultura Immobiliare.

La sua esperienza, maturata anche al fianco di autentici pilastri della formazione in tutta Italia, sarà ora messa a disposizione degli associati FIAIP, con l’obiettivo di rafforzare competenze, professionalità e cultura immobiliare.

Angelo Giannone è profondamente convinto che gli agenti immobiliari siano attori protagonisti e insostituibili del mercato immobiliare italiano — e che continueranno ad esserlo anche in futuro, a condizione che sappiano valorizzare il proprio ruolo di consulenti professionali, competenti e preparati.

09/02/2026

Dal catasto storico alle foto aeree: ecco quali documenti servono per dimostrare che un fabbricato è stato costruito prima della Legge Ponte del 1967, evitando contestazioni di abuso edilizio e ordini di demolizione.

08/01/2026
𝗥𝗜𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔 𝗕𝗘𝗡𝗜 𝗜𝗠𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜 𝗗𝗜 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗘𝗡𝗜𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗗𝗢𝗡𝗔𝗧𝗜𝗩𝗔: 𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗩𝗔𝗧𝗔 𝗟𝗔 𝗟𝗘𝗚𝗚𝗘finalmente i beni donati potranno circolare liberamente...
27/11/2025

𝗥𝗜𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔 𝗕𝗘𝗡𝗜 𝗜𝗠𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜 𝗗𝗜 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗘𝗡𝗜𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗗𝗢𝗡𝗔𝗧𝗜𝗩𝗔: 𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗩𝗔𝗧𝗔 𝗟𝗔 𝗟𝗘𝗚𝗚𝗘

finalmente i beni donati potranno circolare liberamente sul mercato.

La riforma, che recepisce una proposta che il Consiglio Nazionale del Notariato portava avanti da oltre 10 anni

La nuova norma elimina la possibilità, per gli eredi esclusi dalla donazione e lesi dalla medesima nella loro quota di legittima, di agire – come succedeva in passato – anche e direttamente contro i terzi acquirenti, chiedendo la restituzione del bene. Non scompare però la tutela dei legittimari (coniuge, figli e, nei casi previsti, ascendenti) esclusi dalla donazione. Essi vantano comunque un diritto di credito nei confronti direttamente del donatario, pari alla parte lesiva della loro legittima.

Finora il codice civile stabiliva che, in caso di decesso di un soggetto che aveva effettuato in vita una o più donazioni, i legittimari (coniuge, figli e, nei casi previsti, ascendenti) potessero chiedere la restituzione del bene e potessero farlo sia nei confronti del donatario che dei suoi aventi causa, entro i dieci anni successivi alla morte.

L’azione di restituzione che il codice civile prevedeva, dunque, non si limitava al rapporto tra eredi e donatario, ma poteva estendersi anche ai terzi che avessero successivamente acquistato il bene donato, entro un termine peraltro molto ampio.

Questo meccanismo nel tempo aveva generato un effetto di grande precarietà, alterando il mercato dei beni di provenienza donativa: fino ad oggi chi comprava un immobile proveniente da donazione rischiava di vederselo sottrarre anni dopo, a seguito di una rivendicazione da parte degli eredi, oltre al fatto che il bene con provenienza donativa risultava difficilmente commerciabile e non appetibile per le banche come garanzia nei mutui.

Chi compra un immobile con provenienza donativa avrà maggiore sicurezza giuridica e non rischierà di vederselo sottrarre a distanza di anni. In secondo luogo, le banche potranno accettare senza problemi questi immobili come garanzia ipotecaria, rendendo meno complesso l’accesso al credito.
È previsto un periodo di transizione per le successioni già aperte .
La nuova normativa prevede una disciplina transitoria che mitiga la retroattività della legge, bilanciando l'innovazione con la tutela dei diritti acquisiti.
Per le donazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della riforma, la situazione è gestita in modo specifico:
Apertura della successione dopo la riforma: se il donante è ancora in vita e la successione si aprirà dopo l'entrata in vigore della nuova legge, si applicherà direttamente il nuovo testo normativo. Questo significa che i terzi acquirenti saranno protetti dalla richiesta di restituzione del bene da parte dei legittimari.
Successione già aperta prima della riforma: per i casi in cui il donante sia già deceduto (successione già aperta) prima dell'entrata in vigore della legge, si mantiene la precedente disciplina. Tuttavia, i legittimari che intendono esercitare l'azione di riduzione o restituzione devono notificare e trascrivere l'atto di opposizione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della nuova legge; altrimenti, si applicherà il nuovo regime anche a queste situazioni.
In sintesi, la riforma tende a garantire la maggiore sicurezza degli acquisti immobiliari nel tempo, spostando progressivamente il baricentro dalla tutela "reale" (restituzione del bene) a una tutela "economica" (compensazione in denaro) per i legittimari.

14/11/2025

Il diritto alla provvigione per il mediatore immobiliare può sorgere anche senza un contratto scritto. Ciò che conta è il nesso di causalità tra l'attività dell'agente e la conclusione dell'affare. Nell'immaginario comune, un accordo, per essere vincolante, deve essere messo nero su bianco. Que...

02/11/2025

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26/10/2025

La Cassazione (27531/2025) svuota la conformità catastale. La nullità scatta solo se manca la dichiarazione, non se è falsa. Una beffa. Nella giungla delle compravendite immobiliari, la conformità catastale è sempre stata vista come un pilastro a tutela dell'acquirente. Ora, una nuova e dirompe...

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74100

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