Geometra Carlo Fava

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“Avete presentato una SCIA per dei lavori? Attenzione: il Comune può annullarla anche dopo mesi.”Un cliente aveva fatto ...
04/06/2026

“Avete presentato una SCIA per dei lavori? Attenzione: il Comune può annullarla anche dopo mesi.”

Un cliente aveva fatto dei lavori in casa con una SCIA. Tutto regolare, lavori finiti, tutto pagato.

Dopo un anno, il Comune gli ha notificato un provvedimento di annullamento della SCIA. “L’intervento non rientrava nell’edilizia libera, doveva essere in SCIA con progetto di un professionista”.

Il cliente era disperato. I lavori erano già stati fatti.

Abbiamo dovuto presentare una sanatoria. Costo aggiuntivo: migliaia di euro.

💡 Ecco cosa ho capito: La SCIA non è un “lasciapassare” che diventa definitivo dopo pochi mesi.

La legge 241/1990 (art. 19) e la giurisprudenza recente (Consiglio di Stato, sentenza n. 155 del 8 gennaio 2026) dicono che il Comune ha un termine di 6 mesi dalla presentazione della SCIA per annullarla.

Ma attenzione: ci sono eccezioni.

Primo: dichiarazioni false o incomplete. Se la SCIA si fonda su rappresentazioni non veritiere, il Comune può annullarla anche dopo i 6 mesi, perché l’affidamento del privato non è tutelabile quando si fonda su una rappresentazione infedele della realtà.

Secondo: SCIA fuori ambito. Se la SCIA è stata usata per un intervento che richiederebbe il permesso di costruire, il regime della SCIA non opera affatto. Il provvedimento di inefficacia non è un annullamento, ma un mero accertamento di un abuso, senza limiti di tempo.

👉 Se stai per presentare una SCIA, affidati a un professionista che sappia cosa dichiarare (e cosa no). Una dichiarazione errata o incompleta può costarti molto cara, anche anni dopo. Qui a Terni e provincia, posso aiutarti a redigere la documentazione corretta e a valutare se la SCIA è lo strumento giusto per il tuo intervento.

UNI 11998:2025 “Sistemi vetrati amovibili – Classificazione, caratteristiche funzionali e prestazionali”L’11 dicembre 20...
03/06/2026

UNI 11998:2025 “Sistemi vetrati amovibili – Classificazione, caratteristiche funzionali e prestazionali”

L’11 dicembre 2025 è stata pubblicata la nuova norma UNI che colma un vuoto normativo storico: per la prima volta, i sistemi vetrati amovibili (VEPA) hanno un riferimento tecnico unico a livello nazionale .

La norma, sviluppata dalla commissione UNI/CT 033 con il coordinamento del Prof. Ing. Paolo Rigone (Direttore Tecnico UNICMI), fornisce una classificazione dettagliata e specifica le caratteristiche funzionali e prestazionali di questi sistemi .

Ambito di applicazione: la norma si applica a sistemi installati in contesti residenziali, commerciali, turistico-ricettivi, direzionali e di servizio, su balconi, ballatoi, logge, portici, pergole, terrazze, serre, chioschi, gazebo e dehors .

Caratteristiche prestazionali richieste:

Resistenza all’urto da corpo molle e pesante (UNI EN 13049, classi 1-5) ;

Resistenza al vento (UNI EN 1932/13659 o calcoli UNI EN 16612) ;

Sicurezza delle vetrate: lastre stratificate di sicurezza (1B1) o temprate di sicurezza (1C2/1C3), con marcatura CE e DoP ;

Tenuta all’acqua (UNI EN 1027) e permeabilità all’aria (UNI EN 1026) quando richieste ;

Isolamento acustico (UNI EN ISO 717-1) ;

Proprietà radiative (fattore solare valore g, UNI EN 410) .

“Volete mettere le vetrate al balcone? Da dicembre esiste una norma tecnica che dice come devono essere fatte.”

Un cliente aveva già installato delle VEPA. Belle, trasparenti, costate anche parecchio. Poi un forte vento ne ha staccato un pannello. È caduto nel cortile condominiale. Per fortuna, non c’era nessuno.

Il cliente mi ha chiamato: “Carlo, queste vetrate sono sicure? Chi me lo garantisce?”

💡 Ecco cosa ho capito: Fino a dicembre 2025, per le VEPA non esisteva una norma tecnica che dicesse come dovevano essere fatte. Ogni installatore faceva un po’ come gli pareva .

Poi, l’11 dicembre 2025, è arrivata la UNI 11998:2025 . È la prima norma italiana che classifica i sistemi vetrati amovibili e ne definisce le caratteristiche prestazionali .

Ecco i punti chiave che dovete conoscere:

Primo: sicurezza all’urto. Le VEPA devono superare prove di resistenza all’urto da corpo molle (UNI EN 13049, classi 1-5) . Significa che un pannello non si deve sfondare con un urto accidentale.

Secondo: resistenza al vento. Il sistema deve essere testato secondo UNI EN 1932/13659 . Perché quello che è successo al mio cliente non può ripetersi.

Terzo: microaerazione obbligatoria. I sistemi devono garantire il ricircolo naturale dell’aria, per evitare la creazione di volumi stabilmente chiusi . Se l’aria non passa, si crea condensa, muffa, e lo spazio diventa “stabilmente chiuso” (e a quel punto non è più edilizia libera).

Quarto: marcatura CE e DoP. Le lastre di vetro devono essere stratificate di sicurezza (1B1) o temprate di sicurezza (1C2/1C3), con marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione obbligatoria .

👉 Se stai pensando di installare delle VEPA, non accontentarti di un “preventivo low cost”. Chiedi se il sistema è conforme alla UNI 11998:2025. Chiedi le certificazioni. Qui a Terni e provincia, posso aiutarti a verificare.

🔗 FONTI
UNI 11998:2025 – Sistemi vetrati amovibili – Classificazione, caratteristiche funzionali e prestazionali


D.P.R. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. b-bis (VEPA in edilizia libera)

Coldiretti Puglia su dati Ispra – Earth Overshoot Day 2026Secondo gli ultimi dati Ispra, la Puglia si colloca tra le pri...
01/06/2026

Coldiretti Puglia su dati Ispra – Earth Overshoot Day 2026

Secondo gli ultimi dati Ispra, la Puglia si colloca tra le prime regioni italiane per perdita di territorio agricolo, con una quota complessiva pari all’8,19% di suolo consumato . In un solo anno, in Puglia si sono persi 818 ettari di suolo naturale .

Coldiretti sottolinea il cortocircuito: “da una parte si sottrae terra fertile alla produzione agricola, dall’altra si continua a sprecare il cibo che quella terra produce” .

L’associazione evidenzia che la legge sul consumo di suolo è attesa da quasi dieci anni e ne chiede l’approvazione urgente, insieme a interventi di manutenzione, risparmio e recupero delle risorse idriche .

“Avete mai guidato fuori città e visto un’ex campagna diventata un centro commerciale? Quello è consumo di suolo.”

Un cliente mi ha chiesto: “Voglio costruire una nuova casa in campagna. Ho trovato un terreno bellissimo, economico.”

Gli ho risposto: “Prima di comprare, verifichiamo se quel terreno è edificabile e se l’intervento è sostenibile.”

Abbiamo tirato fuori le mappe del PRG. Il terreno era agricolo, non edificabile. Per costruirci, avrebbe dovuto chiedere una variante urbanistica, un iter lungo e complesso, e avrebbe contribuito a consumare un pezzo di territorio che forse sarebbe stato meglio lasciare com’è.

💡 Ecco cosa ho capito: In Puglia, in un solo anno, si sono persi 818 ettari di suolo naturale . L’8,19% del territorio pugliese è ormai consumato . E non è solo un problema pugliese. In Italia, il consumo di suolo avanza a ritmi insostenibili.

Ogni ettaro di campagna che diventa cemento è:

terra fertile che non produce più cibo;

acqua piovana che non viene più assorbita (con il rischio di allagamenti);

paesaggio che cambia per sempre.

La legge sul consumo di suolo è attesa da quasi dieci anni . Intanto, il territorio continua a essere divorato.

E per chi vuole costruire? Il messaggio non è “non si può più costruire”. È: costruire dove già esiste urbanizzazione. Ristrutturare, recuperare, rigenerare. Non consumare nuovo suolo vergine se non è strettamente necessario.

👉 Se stai cercando un terreno per costruire o se hai un’area che vorresti valorizzare, una verifica urbanistica è il primo passo. Qui a Terni e provincia, posso aiutarti a capire cosa si può fare (e cosa no), nel rispetto del territorio.

🔗 FONTI
Coldiretti Puglia – Analisi su dati Ispra, Earth Overshoot Day 2026
ISPRA – Dati sul consumo di suolo in Italia

Disegno di legge delega per il Codice dell’edilizia e delle costruzioni – testo “bollinato” febbraio 2026Il testo del di...
30/05/2026

Disegno di legge delega per il Codice dell’edilizia e delle costruzioni – testo “bollinato” febbraio 2026

Il testo del disegno di legge delega per il nuovo Codice dell’edilizia e delle costruzioni ha ottenuto l’autorizzazione alla presentazione alle Camere . Si tratta di un passaggio decisivo perché definisce i principi e criteri direttivi che vincoleranno il Governo nella redazione dei futuri decreti legislativi .

L’art. 4 della delega affronta espressamente il tema dei condoni edilizi, prevedendo:

Definizione delle istanze pendenti: individuazione di termini e modalità per la conclusione delle procedure amministrative relative alle istanze di condono presentate ai sensi della L. 47/1985, L. 724/1994 e L. 326/2003 ;

Classificazione nazionale delle difformità: definizione a livello nazionale di una classificazione unitaria delle tipologie di difformità, con soglie quantitative e qualitative oggettivamente misurabili ;

Distinzione tra difformità sanabili e non: per le prime, semplificazione dei procedimenti di sanatoria; per le seconde, riordino del regime sanzionatorio e procedure di riduzione in pristino ;

Collegamento con la sicurezza: rilascio del titolo in sanatoria subordinato alla messa in sicurezza e all’adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica .

Nota: l’emendamento che limitava gli immobili condonati ai soli interventi manutentivi è stato oggetto di acceso dibattito in queste settimane, ma la versione attuale del ddl delega sembra orientata verso una maggiore flessibilità, in coerenza con la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2848/2026) che ha riconosciuto la piena legittimità urbanistica degli immobili condonati .

“Avete mai avuto a che fare con un condono edilizio? Se sì, sapete che la storia italiana è piena di ‘condoni’.”

Un cliente anni fa aveva acquistato una casa con un piccolo ampliamento. L’immobile era stato condonato con la legge 47/1985, il primo grande condono della storia italiana. Tutto regolare, rogito perfetto.

Poi ha voluto fare una ristrutturazione. Ha presentato una SCIA. Il Comune ha detto no: “Per gli immobili condonati solo manutenzione, niente ristrutturazione.”

Il cliente si è rivolto a un avvocato. Il caso è arrivato fino al Consiglio di Stato. E la Suprema Corte amministrativa, con la sentenza n. 2848 del 9 aprile 2026, gli ha dato ragione, affermando che “un immobile condonato acquisisce piena legittimità urbanistica e può essere oggetto degli stessi interventi consentiti a un immobile legittimamente assentito” .

💡 Ecco cosa ho capito: I condoni edilizi in Italia sono iniziati nel 1985 con la legge 47/1985 . Poi ci sono stati quelli del 1994 (L. 724/1994) e del 2003 (L. 326/2003) . Decine di migliaia di pratiche ancora pendenti, dopo quarant’anni. Milioni di italiani che hanno pagato per sanare abusi edilizi, spesso piccoli, a volte grandi.

Il nuovo Codice dell’edilizia (ddl delega in Parlamento) vuole chiudere questa storia: definire una volta per tutte cosa è sanabile e cosa no, e far finire i procedimenti ancora aperti . L’obiettivo dichiarato è stabilire una data certa per la conclusione delle attività istruttorie .

Ma c’è un principio fondamentale che il Consiglio di Stato ha ribadito: il condono, una volta ottenuto, dà piena legittimità all’immobile. Come se fosse stato costruito regolarmente ab origine. Solo così si rispetta il principio di certezza del diritto, che l’ordinamento italiano ed europeo non ammette zone “grigie” .

👉 Se hai ereditato o possiedi un immobile condonato e pensavi di non poterlo ristrutturare, forse è il momento di riprovarci. Qui a Terni e provincia, posso aiutarti a capire quali interventi sono possibili.
🔗 FONTI
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2848 del 9 aprile 2026
Disegno di legge delega – Codice dell’edilizia e delle costruzioni (testo bollinato febbraio 2026)
Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (primo condono)
Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (secondo condono)
Legge 24 novembre 2003, n. 326 (terzo condono)
Art. 9-bis, D.P.R. 380/2001 (stato legittimo dell’immobile)

"Non tutti vogliono (o possono) fare una ristrutturazione completa. A volte bastano pochi interventi per far salire il v...
28/05/2026

"Non tutti vogliono (o possono) fare una ristrutturazione completa. A volte bastano pochi interventi per far salire il valore della casa."

Un cliente aveva una casa in affitto. Non voleva spendere 50.000 euro per una ristrutturazione totale. Ma l'appartamento iniziava a mostrare i segni del tempo.

Mi ha chiesto: "Cosa posso fare, senza spendere una fortuna?"

Abbiamo fatto un sopralluogo. La lista degli interventi:

Sostituito la caldaia vecchia con una p***a di calore (Ecobonus 50%)

Cambiato i serramenti più vetusti (Bonus Casa 50%)

Rifatto il bagno (manutenzione straordinaria)

Sistemato le crepe e ridipinto

Costo totale: circa 18.000 euro. Detrazioni: circa 9.000 euro. Spesa netta: 9.000 euro.

Il risultato? L'appartamento si affitta ora a 150 euro in più al mese. In tre anni, l'investimento è rientrato.

💡 Ecco cosa ho capito: Non servono ristrutturazioni faraoniche per valorizzare un immobile. A volte bastano interventi mirati, con bonus e detrazioni, per far salire il valore e il rendimento.

👉 Se hai un immobile che pensi abbia bisogno di "qualcosa" ma non sai da dove cominciare, partiamo da un sopralluogo. Ti dico quali interventi hanno il miglior rapporto costo/beneficio. Qui a Terni e provincia, posso aiutarti.

"Avete presentato una SCIA per dei lavori? Attenzione: il Comune può annullarla anche dopo mesi."Un cliente aveva fatto ...
27/05/2026

"Avete presentato una SCIA per dei lavori? Attenzione: il Comune può annullarla anche dopo mesi."

Un cliente aveva fatto dei lavori in casa con una SCIA. Tutto regolare, lavori finiti, tutto pagato.

Dopo un anno, il Comune gli ha notificato un provvedimento di annullamento della SCIA. "L'intervento non rientrava nell'edilizia libera, doveva essere in SCIA con progetto di un professionista".

Il cliente era disperato. I lavori erano già stati fatti.

Abbiamo dovuto presentare una sanatoria. Costo aggiuntivo: migliaia di euro.

💡 Ecco cosa ho capito: La SCIA non è un "lasciapassare" che diventa definitivo dopo pochi mesi.

La legge 241/1990 (art. 19) e la giurisprudenza recente (Consiglio di Stato, sentenza n. 155 del 8 gennaio 2026) dicono che il Comune ha un termine di 6 mesi dalla presentazione della SCIA per annullarla .

Ma attenzione: ci sono eccezioni. Se la SCIA si fonda su dichiarazioni false o incomplete, il Comune può annullarla anche dopo i 6 mesi.

E se la SCIA è stata usata per un intervento che richiederebbe il permesso di costruire, il regime della SCIA non opera affatto: il provvedimento di inefficacia non è un annullamento, ma un mero accertamento di un abuso, senza limiti di tempo .

👉 Se stai per presentare una SCIA, affidati a un professionista che sappia cosa dichiarare (e cosa no). Una dichiarazione errata o incompleta può costarti molto cara, anche anni dopo. Qui a Terni e provincia, posso aiutarti a redigere la documentazione corretta.

FONTI
Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 19, 19-bis, 21-nonies
Consiglio di Stato, sentenza n. 155 del 8 gennaio 2026
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 7563 del 26 settembre 2025

Agenzia delle Entrate – Quotazioni OMI 2° semestre 2025 (pubblicate il 16 marzo 2026)Le quotazioni OMI (Osservatorio del...
26/05/2026

Agenzia delle Entrate – Quotazioni OMI 2° semestre 2025 (pubblicate il 16 marzo 2026)

Le quotazioni OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) sono uno strumento utile per conoscere l'andamento del mercato immobiliare: individuano, per ogni zona territoriale omogenea, un intervallo minimo e massimo dei valori di compravendita e locazione .

Ma l'Agenzia delle Entrate stessa mette in guardia sull'uso di questi dati :

"Si avverte che nell’ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli."

I fattori che una stima puntuale deve considerare includono: superficie e disposizione degli spazi, stato di manutenzione, qualità delle finiture e degli impianti (conformità DM 37/08), accessibilità e posizione, efficienza energetica (APE) .

"Avete cercato su internet quanto vale la vostra casa? Attenzione: i valori OMI sono solo un punto di partenza."

Un cliente voleva vendere il suo appartamento. Aveva guardato le quotazioni OMI online: "Secondo internet, la mia casa vale tra 1.800 e 2.200 euro al metro quadro".

Poi mi ha chiesto una perizia vera.

Sono andato sul posto. Ho visto la casa. Bellissima posizione, ma: impianto elettrico anni '70, finestre mono vetro, infissi che non chiudono bene. La caldaia a gas da sostituire. Nessuna certificazione.

💡 Ecco cosa ho capito: L'OMI ti dice un range. La realtà è un'altra.

L'Agenzia delle Entrate lo scrive chiaramente sul suo sito: "Le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale. Forniscono indicazioni di valore di larga massima" .

Una stima puntuale, fatta da un tecnico che vede la casa, considera :

Lo stato di manutenzione reale (non quello presunto)

La qualità degli impianti (e la loro conformità)

Le finiture, l'esposizione, il rumore

La presenza di difformità catastali

L'efficienza energetica

L'appartamento del mio cliente? Alla fine, il valore era 1.400 euro al metro quadro. Non 1.800. Il compratore ha accettato, perché la perizia era chiara e trasparente.

👉 Se devi vendere, comprare, fare una successione o una donazione, una perizia tecnica è l'unico modo per avere un valore che regge. Qui a Terni e provincia, posso aiutarti a capire quanto vale davvero la tua casa.

🔗 FONTI
Agenzia delle Entrate – OMI – Quotazioni immobiliari
Realadvisor – Valutazione immobili ed edifici industriali

Decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66 – "Piano Casa" in Gazzetta UfficialeIl D.L. 66/2026, pubblicato in G.U. il 7 maggio 2...
25/05/2026

Decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66 – "Piano Casa" in Gazzetta Ufficiale

Il D.L. 66/2026, pubblicato in G.U. il 7 maggio 2026 ed entrato in vigore l'8 maggio 2026, contiene le disposizioni urgenti per il nuovo Piano Casa . Il provvedimento non è un "piano casa" generalizzato per l'edilizia privata, ma si concentra su:

Edilizia residenziale pubblica (ERP) e edilizia sociale

Recupero del patrimonio pubblico inutilizzato

Alloggi a canone calmierato e programmi di edilizia integrata

Le risorse: 970 milioni di euro per il periodo 2026-2030 per il recupero del patrimonio ERP .

Le semplificazioni (art. 8): per ristrutturazioni urbanistiche e demolizioni e ricostruzioni di edifici pubblici destinati a servizi sociali, la SCIA è sufficiente e si possono ottenere incrementi volumetrici fino al 20% . I tempi della conferenza di servizi sono compressi: 30 giorni (40 in presenza di interessi sensibili), con silenzio-assenso in caso di assenza o dissenso non motivato .

Edilizia integrata (artt. 9-10): programmi misti che integrano edilizia convenzionata ed edilizia libera, con prezzi calmierati ridotti almeno del 33% rispetto al mercato e vincolo trentennale di destinazione .

"Avete sentito parlare del nuovo Piano Casa? Attenzione: non è per tutti. Ma per chi rientra, è una grande opportunità."

Un amministratore di un Comune umbro mi ha chiamato: "Carlo, questo nuovo Piano Casa di cosa parla? Possiamo fare qualcosa per le nostre case popolari?"

Ho aperto il decreto. D.L. 66/2026, pubblicato il 7 maggio, in vigore dall'8 maggio .

💡 Ecco cosa ho capito: Il Piano Casa 2026 non è un bonus per i privati. È un programma per recuperare il patrimonio pubblico inutilizzato e creare alloggi a prezzi calmierati .

Tre punti chiave per professionisti e amministratori:

Recupero ERP: 970 milioni di euro per ristrutturare alloggi popolari non assegnabili per carenze manutentive .

Semplificazioni importanti: per gli interventi su edifici pubblici destinati a servizi sociali (scuole, residenze studenti, case dello studente), basta una SCIA e si può aumentare la volumetria fino al 20% .

Edilizia integrata: programmi misti con edilizia convenzionata e libera, prezzi calmierati almeno il 33% sotto mercato, vincolo trentennale .

Se sei un amministratore comunale o un professionista che lavora con enti pubblici, è il momento di studiare il decreto. Le opportunità per il recupero del patrimonio pubblico sono reali.

👉 Qui in Umbria, possiamo valutarle insieme.

FONTI
D.L. 7 maggio 2026, n. 66 (Piano Casa), in G.U. n. 104 del 7 maggio 2026
Art. 8 D.L. 66/2026 (semplificazioni urbanistiche)
Artt. 9-10 D.L. 66/2026 (edilizia integrata)

"Tra dieci anni, milioni di case cambieranno proprietario senza passare dal mercato. Passeranno da una generazione all'a...
23/05/2026

"Tra dieci anni, milioni di case cambieranno proprietario senza passare dal mercato. Passeranno da una generazione all'altra. E molte non sono pronte."

Ho letto i dati dell'Agenzia delle Entrate: solo nel 2025 sono state scambiate 767mila abitazioni, per un valore di 124 miliardi di euro . Il mercato tira.

Ma c'è un fenomeno silenzioso, ancora più grande, che si muove sotto traccia.

Nei prossimi 10-15 anni, una quantità enorme di immobili passerà in eredità. La generazione del dopoguerra, quella che ha costruito e comprato la maggior parte delle case italiane, sta invecchiando. I loro figli – molti dei quali oggi hanno 50, 60, 70 anni – si troveranno a gestire un patrimonio che spesso non conoscono, non capiscono, non sanno come valorizzare.

📌 Cosa succede a una casa quando viene ereditata?

In teoria, diventa di proprietà degli eredi. In pratica, per gli eredi inizia una fase complicata.

Primo problema: lo stato di fatto. Molte di queste case non sono state toccate per decenni. Impianti obsoleti, finiture vecchie, manutenzione rimandata. A volte, difformità edilizie che nessuno ha mai sanato. L'immobile ha bisogno di interventi importanti per essere vissuto o venduto.

Secondo problema: la comunione ereditaria. Se gli eredi sono più d'uno (e spesso lo sono), la casa diventa di proprietà di tutti e di nessuno. Vendere richiede l'unanimità . Se uno dice no, l'immobile resta bloccato. E la legge dice che nessuno può essere costretto a restare in comunione , ma uscirne significa spesso andare in tribunale, con costi e tempi che nessuno vorrebbe.

Terzo problema: la burocrazia. Dichiarazione di successione, volture catastali, aggiornamento delle planimetrie. Se la catena delle trascrizioni non è continua, la casa non si può vendere . E ricostruire la storia di un immobile che ha avuto tre proprietari in cinquant'anni non è semplice.

💡 Ecco cosa ho capito: L'immobile ereditato non è un problema. È una risorsa. Ma va gestita con metodo.

Non si può "tenere lì in attesa". Perché col tempo si deteriora. Perché gli eredi invecchiano e diventano altri. Perché le norme cambiano e le scadenze passano.

Le operazioni possibili sono fondamentalmente tre:

Adeguare per vivere – mettere in sicurezza, rifare impianti, sistemare gli spazi. Richiede una progettazione accurata e spesso il rispetto di vincoli urbanistici e paesaggistici.

Mettere in regola per vendere – sanare le difformità, aggiornare il catasto, ottenere (o recuperare) l'abitabilità. Senza questi passaggi, l'immobile perde valore o non si vende affatto.

Trasformare o dividere – frazionare un grande appartamento in più unità più piccole, cambiare destinazione d'uso, realizzare interventi di efficientamento energetico. Operazioni che richiedono titoli edilizi, calcoli di convenienza, e una conoscenza approfondita delle norme.

Tutte queste operazioni hanno un denominatore comune: richiedono attenzione, precisione e un professionista che sappia accompagnare gli eredi passo dopo passo.

👉 Se hai ereditato (o stai per ereditare) un immobile e non sai da dove cominciare, una verifica tecnica è il primo passo. Capire che cosa si ha, quali sono i problemi, quali le opportunità. Qui a Terni e provincia, posso aiutarti a fare chiarezza. Per vivere quella casa, o per venderla con serenità.

FONTI
Agenzia delle Entrate – Rapporto Immobiliare Residenziale 2025 (21 maggio 2026)
Art. 720 c.c. (immobili non comodamente divisibili)
Art. 1108 c.c. (amministrazione della cosa comune)
Art. 713 c.c. (divisione ereditaria)
Corriere della Sera – Proprietà indivisa e rifiuto a vendere (21 febbraio 2025)
VisureItalia – Vendere immobile ereditato senza consenso (19 ottobre 2025)
La Legge per tutti – Legge Semplificazioni e trascrizione accettazione tacita (14 dicembre 2025)

"Ogni tanto il lavoro ti regala una finestra sul mondo. Oggi è stato uno di quei giorni."Sono salito in questo appartame...
22/05/2026

"Ogni tanto il lavoro ti regala una finestra sul mondo. Oggi è stato uno di quei giorni."

Sono salito in questo appartamento per una consulenza. L'incarico: verificare la regolarità edilizia e catastale di un immobile che una famiglia sta per acquistare.

Poi ho alzato lo sguardo.

Fuori, i tetti di tegole e coppi si rincorrono verso l'orizzonte. Più in là, il lago. Silenzioso. Quasi immobile. Un quadro che cambia colore con la luce.

Ho tirato fuori il metro, la planimetria, la visura catastale. Ho controllato le superfici, ho confrontato le altezze, ho verificato la conformità delle aperture. Il solito lavoro tecnico, quello che faccio ogni giorno.

Ma mentre ero lì, non potevo non pensare: tra un po', questa sarà la vista di qualcuno. Le sue mattine, i suoi tramonti. Le finestre che aprirà per far entrare l'aria. I tetti che guarderà mentre beve un caffè.

💡 Ecco cosa ho capito: Quando faccio una perizia per un acquisto, non controllo solo muri e documenti. Aiuto qualcuno a fare la scelta più importante della sua vita. Con serenità. Con la certezza che tutto è in regola.

👉 Se stai per comprare casa e vuoi vederci chiaro prima di firmare, io sono qui. Una verifica tecnica oggi ti evita sorprese domani.

Indirizzo

Terni
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Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
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+393296869954

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