Admin Service di Marco Perrone

Admin Service di Marco Perrone - Amministrazione condomini
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- Ripartizione fatture A.Q.P.
- Consulenze Amministrazione condomini

27/11/2017

Contaminazione fungina e formazione di muffe in ambienti indoor: ecco i rischi per la salute occupazionale nel nuovo documento dell'INAIL

21/11/2017
09/11/2017

CENTRO STUDI NAZIONALE
CASSAZIONE 20 OTTOBRE 2017, N. 24920

L’AMMINISTRATORE NON E RESPONSABILE DEI MANCATI PAGAMENTI SE I CONDOMINI NON VERSANO

Amministratore esente da responsabilità contrattuale perché l’accertata mancanza di fondi e quindi il mancato pagamento dell’assicurazione dello stabile era stata determinata proprio dalla morosità dei condomini e i solleciti inviati a costoro erano sufficienti ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dal mandato.

Estratto a cura del Centro Studi Nazionale ANACI

25/10/2017

18/09/2017

Balconi aggettanti: cosa sono. Le spese di manutenzione sono a carico del proprietario, salvo eccezioni.

18/07/2017

CENTRO STUDI NAZIONALE
TRIBUNALE DI MILANO 27 MARZO 2017, Nr. 3517

RINVIARE UN’ASSEMBLEA NON MODIFICA
LE FORMALITA’ DI CONVOCAZIONE

Secondo Il tribunale di Milano, il rinvio dell’assemblea già regolarmente convocata deve seguire le medesime forme della convocazione (art. 66 disp. att. c.c.) in mancanza si deve concludere per l’invalidità della delibera impugnata. L'affissione in bacheca del rinvio non comporta il rispetto della normativa citata la quale prevede che l'avviso sia effettivamente giunto a tutti i condomini almeno 5 giorni prima. Incombe sull'amministratore l'onere della prova di tale circostanza"

Estratto a cura del Centro Studi Nazionale ANACI

14/06/2017

07/06/2017

L'amministratore di condominio che non si aggiorna rischia il suo mandato

06/06/2017

Per realizzare una tettoia sul balcone non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea, salvo che il regolamento disponga diversamente.

01/06/2017

CENTRO STUDI NAZIONALE

Cassazione 10/05/2017, n. 11484 sezione sesta civile

LASTRICO ESLUSIVO. LA SPESA SOLO ALLE UNITA’ IMMOBILIARI COPERTE DALLA SUPERFICIE.

In tema di condominio negli edifici, agli effetti dell'art. 1126 c.c., i due terzi della spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico solare di uso esclusivo sono a carico non di tutti i condomini, in relazione alla proprietà delle parti comuni esistenti nella colonna d'aria sottostante, ma di coloro che siano proprietari individuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale di detto lastrico, alle quali, pertanto, esso funge da copertura. La Suprema Corte spiega che l'art. 1126 c.c., obbligando a partecipare alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare di uso esclusivo, nella misura di due terzi, "tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve", si riferisce a coloro ai quali appartengono unità immobiliari di proprietà individuale comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire, alle quali, pertanto, esso funge da copertura, con esclusione dei condomini ai cui appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto. Nello specifico, l'obbligo di partecipare alla ripartizione dei cennati due terzi della spesa non deriva, quindi, dalla sola, generica, qualità di partecipante del condominio, ma dall'essere proprietario di un'unità immobiliare compresa nella colonna d'aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione. Del resto, è pressochè inevitabile che la terrazza a livello o il lastrico di uso esclusivo coprano altresì una o più parti che siano comuni a tutti i condomini, e non solo a quelli della rispettiva ala del fabbricato, come, ad esempio, il suolo su cui sorge l'edificio, la facciata, le fondazioni, ma se bastasse ciò per chiamare a concorrere alle spese del bene di copertura tutti i condomini, l'art. 1126 c.c., non avrebbe alcuna pratica applicazione.

Estratto a cura del Centro Studi Nazionale ANACI

27/05/2017

Indirizzo

C. So Don Luigi Sturzo, 90
Trani
76125

Orario di apertura

Lunedì 10:00 - 12:00
17:00 - 19:00
Martedì 10:00 - 12:00
17:00 - 19:00
Mercoledì 10:00 - 12:00
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Giovedì 10:00 - 12:00
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