12/04/2025
L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 23/E del 3 aprile 2025 ha, finalmente, recepito l’orientamento della giurisprudenza di Cassazione in ordine alla corretta aliquota dell’imposta di registro che si applica agli atti che riguardano la “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli per la realizzazione, tra l’altro, di impianti fotovoltaici, cancellando il precedente orientamento contenuto nella Circ. 36/E/2013.
In particolare, la Corte di Cassazione, con Ordinanze n. 27293 del 2024 e 3461 del 2021 ha stabilito che:
la costituzione del diritto di superficie non equivale a un trasferimento del diritto stesso;
L’aliquota del 15% dell’imposte di registro si applica solo ai trasferimenti del diritto di superficie del superficiario insistente su terreno agricolo, oppure al trasferimento del diritto di proprietà superficiaria del manufatto oggetto di costruzione, non alle costituzioni del diritto, quindi quando il proprietario del fondo concede il diritto di superficie.
Quindi l’AdE, alla luce della consolidata interpretazione giurisprudenziale, ha recepito che, agli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli, si applica l’imposta di registro del 9% (art. 1, comma 1, primo periodo della Tariffa allegata al TUR), superando la vecchia prassi della citata circolare.