26/09/2023
CHI PAGA LE SPESE DELL'ASCENSORE❓️🧐
In una ordinanza del 2018 (numero 22157) i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno attinto dall’articolo 1117 del Codice civile per chiarire che:
“Al pari delle scale, l’impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune, anche relativamente ai condòmini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condòmini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio, con conseguente obbligo gravante anche su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell’ascensore, in rapporto ed in proporzione all’utilità che possono in ipotesi trarne”.
Detto in altre parole, anche chi abita al piano terra, o svolge un’attività commerciale o professionale, paga l’ascensore, in quanto potenziale fruitore. Paga anche se decidesse di non utilizzarlo.
Lo stesso principio si applica alla manutenzione e pulizia delle scale.
Le spese sono ripartite tra tutti i condòmini nella seguente modalità:
Metà quota in base ai millesimi;
L’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano, a cominciare dal suolo. Quindi per chi vive al pian terreno la seconda metà equivale a zero, poiché il suolo non ha altezza. Chi abita al pianterreno paga solo la prima metà, quella sui millesimali.
Di conseguenza, chi abita al pianterreno dovrà pagare solo il 50% in ragione dei millesimi posseduti, essendo pari a zero l’altezza del piano dal suolo.
Lo stesso criterio di calcolo si applica per le spese di manutenzione straordinaria, compresa la sostituzione dell’intero ascensore.
➡️https://www.immobiliare.it/news/chi-abita-al-piano-terra-deve-pagare-le-spese-dellascensore-157913/
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