30/12/2016
LEGGE DI BILANCIO 2017
Per le detrazioni fiscali legate ad interventi di ristrutturazione è stabilita la proroga dei benefici fiscali per tutto l’anno 2017 e confermata la maggiore detrazione del 50% su un importo massimo di 96.000,00 Euro e per quanto riguarda la riqualificazione energetica sono stati introdotte diverse novità, soprattutto in riferimento agli edifici condominiali.
Le detrazioni relative ad interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici operano nella misura pari al 65% con una detrazione massima che varia a seconda del tipo di intervento eseguito.
Le detrazioni vengono riconosciute se le spese sono state sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico, per il riscaldamento, per il miglioramento termico dell’edificio quali l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, coibentazioni, pavimenti e finestre comprensive degli infissi.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento; in particolare sono ammessi all’agevolazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa quali persone fisiche, società di persone e società di capitali, le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Le novità per l’ecobonus sono la proroga fino al 31 dicembre 2017 per la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici previsti dall’articolo14 del D.L. 63/201, mentre per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio la stessa detrazione è prorogata fino al 31 dicembre 2021.
Per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali la detrazione è stata fissata al 70% qualora si tratti di interventi che incidano oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, mentre è stata fissata al 75% qualora si tratti di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno Giovedì, 15 Dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 162 del 15 luglio 2015.
La sussistenza delle condizioni sopra previste dovrà essere asseverata da parte di professionisti abilitati con il rilascio dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal Decreto del MISE del 26 giugno 2015.
Sono previsti specifici controlli, anche a campione, da parte dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ENEA, e la non veridicità dell’attestazione comporterà la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti previste dal comma 2-quinquies dell’articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013.
Le detrazioni nella misura dal 70% al 75% potranno essere applicate su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad Euro 40.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e tali detrazioni saranno usufruibili anche da parte degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
In presenza interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali che danno diritto alla detrazione base del 65% resta fissata , come da previsioni della Legge di stabilità 2016, la possibilità di cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo.
Per i contribuenti ammessi alle maggiori detrazioni del 70 e del 75% , non solo quindi per gli incapienti, è riconosciuta anche la possibilità , al posto della detrazione, di optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, o ad altri soggetti privati, la cessione del credito restando esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Le modalità di attuazione della cessione del credito verranno definite con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Per i contribuenti condòmini che si trovano nella cosiddetta no tax area ovvero gli incapienti con reddito da lavoro dipendente fino a 8.000,00 Euro o pensionati con reddito fino a 7.500,00 Euro restano ferme le modalità attuative che sono state fissate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016.