Studio Caputo - Amministrazione Stabili

Studio Caputo - Amministrazione Stabili Amministrazione Condominiale e beni immobiliari

Lo Studio CAPUTO svolge da anni l'attività di Amministrazione Condominiale con serietà e professionalità; lo Studio è composto dall'Amministratore Caputo Luigi, un responsabile nel settore contabile e tre impiegati. Lo Studio dispone di polizza assicurativa per responsabilità professionale da molti anni, come peraltro imposto dalla Legge 220/2012 (cosìdetta Riforma del Condominio). Si garantisce c

ontinua collaborazione con studi professionali : Avvocati - Ingegneri - Geometri - Commercialisti. Le gestioni condominiali sono improntate sulla completa trasparenza contabile e documentale, in netto anticipo rispetto a quanto previsto dalla Legge 220/2012 denominata "Riforma del Condominio" :
- apertura conto corrente intestato al Condominio (in caso di presenza),
- redazione Registro Anagrafico Condominiale,
- costante contatto con i consiglieri di scala per tempestiva risoluzione dei "problemi" ordinari. Si elencano qui di seguito le mansioni all'espletamento dell'attività amministrativa :

< 1°> Assemblea ordinaria per rendiconto e preventivo annuale
< 2°> Riunioni ( a richiesta ) con i consiglieri per questioni urgenti
< 3°> Gestione degli incassi e delle spese
< 4°> Gestione dei contratti già in corso con i fornitori
< 5°> Gestione e versamenti ai fornitori
< 6°> Predisposizione assemblea per opere straordinarie

Restiamo a disposizione per incontri conoscitivi e/o redazione preventivi per avvio attività nel Vostro stabile.

31/12/2020

Lo Studio Caputo augura un lieto e sereno anno nuovo a tutti.
Auguri ! !

Buongiorno a tutti gli iscritti alla pagina Facebook dello Studio Caputo, abbiamo il piacere di presentarvi il nostro nu...
08/02/2019

Buongiorno a tutti gli iscritti alla pagina Facebook dello Studio Caputo, abbiamo il piacere di presentarvi il nostro nuovo sito web https://www.amministrazionestabilicaputo.it
Dateci la Vs. opinione

Studio Caputo svolge da oltre 25 anni l'attività di amministrazione immobiliare con dedizione serietà e professionalità. Lo Studio è composto da un team di Amministratori Professionisti costantemente aggiornati ed in possesso dei requisiti necessari ed obbligatori di legge, si vanta la presenza ...

09/08/2017

E’ STATO RESO UFFICIALE IL RINVIO DELLA PRESENTAZIONE DEi MODD . 770/REDDITI/IRAP:
nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato in data 28 luglio 2017, n. 175, il D.P.C.M. 26 luglio 2017 il testo riporta il differimento della scadenza relativa alla presentazione del Modello 77/2017. Il nuovo termine per effettuare la trasmissione è stato spostato dal 31 luglio al 31 ottobre 2017.

Questa proroga relativa al Modello 770/2017 ha effetto anche sul termine di presentazione delle CU 2017, relative al 2016, che non contengono dati da usare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata modello 730/2017.Tale rinvio comporterà il rinvio del termine di presentazione del modello 770/2017 che viene spostato automaticamente al 31 ottobre 2017 anche la presentazione, senza applicazione di sanzioni delle Certificazioni Uniche 2017 nonché :

· Modd. REDDITI ed IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare (il termine ordinario è fissato al 30 settembre; per il 2017 la scadenza slitta al 2 ottobre in quanto il 30/9/2017 cade di sabato);


· Modd. REDDITI e IRAP per i soggetti IRES, diversi dalle micro-imprese, che redigono il bi lancio in conformità alle disposizioni del Codice civile (per tali soggetti il D.L. n. 244/2016 ha fissato il termine di presentazione delle dichiarazioni al 15 ottobre; per il 2017 la scadenza slitta al 16 ottobre in quanto il 15/9/2017 cade di domenica).

30/12/2016

LEGGE DI BILANCIO 2017

Per le detrazioni fiscali legate ad interventi di ristrutturazione è stabilita la proroga dei benefici fiscali per tutto l’anno 2017 e confermata la maggiore detrazione del 50% su un importo massimo di 96.000,00 Euro e per quanto riguarda la riqualificazione energetica sono stati introdotte diverse novità, soprattutto in riferimento agli edifici condominiali.
Le detrazioni relative ad interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici operano nella misura pari al 65% con una detrazione massima che varia a seconda del tipo di intervento eseguito.
Le detrazioni vengono riconosciute se le spese sono state sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico, per il riscaldamento, per il miglioramento termico dell’edificio quali l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, coibentazioni, pavimenti e finestre comprensive degli infissi.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento; in particolare sono ammessi all’agevolazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa quali persone fisiche, società di persone e società di capitali, le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Le novità per l’ecobonus sono la proroga fino al 31 dicembre 2017 per la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici previsti dall’articolo14 del D.L. 63/201, mentre per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio la stessa detrazione è prorogata fino al 31 dicembre 2021.
Per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali la detrazione è stata fissata al 70% qualora si tratti di interventi che incidano oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, mentre è stata fissata al 75% qualora si tratti di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno Giovedì, 15 Dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 162 del 15 luglio 2015.
La sussistenza delle condizioni sopra previste dovrà essere asseverata da parte di professionisti abilitati con il rilascio dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal Decreto del MISE del 26 giugno 2015.
Sono previsti specifici controlli, anche a campione, da parte dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ENEA, e la non veridicità dell’attestazione comporterà la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti previste dal comma 2-quinquies dell’articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013.
Le detrazioni nella misura dal 70% al 75% potranno essere applicate su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad Euro 40.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e tali detrazioni saranno usufruibili anche da parte degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
In presenza interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali che danno diritto alla detrazione base del 65% resta fissata , come da previsioni della Legge di stabilità 2016, la possibilità di cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo.
Per i contribuenti ammessi alle maggiori detrazioni del 70 e del 75% , non solo quindi per gli incapienti, è riconosciuta anche la possibilità , al posto della detrazione, di optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, o ad altri soggetti privati, la cessione del credito restando esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Le modalità di attuazione della cessione del credito verranno definite con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Per i contribuenti condòmini che si trovano nella cosiddetta no tax area ovvero gli incapienti con reddito da lavoro dipendente fino a 8.000,00 Euro o pensionati con reddito fino a 7.500,00 Euro restano ferme le modalità attuative che sono state fissate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016.

27/12/2016

Salvo proroghe o altre misure, scadrà il 31 dicembre il termine per installare nei condomini i sistemi di termoregolazione previsti dall'UE

26/08/2016

Si ha diritto all'agevolazione prima casa anche in caso di riacquisto a titolo gratuito

07/07/2015

Una famiglia su cinque ha effettuato interventi di ristrutturazione sulla propria casa nell’ultimo anno, una quota in leggera crescita rispetto al 2014. Con oltre il 25% degli intervistati che si dice intenzionato a operare da qui a un anno. L’indagine effettuata da Nomisma e svelata in…

07/07/2015

Prezzi delle case ancora in calo nel primo triemestre dell’anno. Ancora in leggera frenata rispetto ai cali registrati nel 2014, ma il percorso di attenuazione della svaltuzione sembra aver subìto una battuta d’arresto. Secondo l’Istat, infatti, nei primi tre mesi dell’anno i…

16/06/2015

Sbarra e cancelli in condominio: quale maggioranza in assemblea?
Parcheggi condominiali occupati abusivamente da parenti e amici dei condomini, a volte anche da estranei: per installare recinzioni come sbarre e cancelli elettrici ci vuole l’assemblea.


La stessa Cassazione, negli anni, ha dato soluzioni differenti.

In prima battuta la Corte con sentenza nr. 4340/2013 aveva ritenuto che lavori del genere dovessero essere qualificati come “innovazioni” e che, pertanto, fosse necessaria la maggioranza qualificata di un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i 2/3 del valore dell’edificio per deliberarne l’installazione, cosa tutt’altro che agevole da raggiungere.

Successivamente i giudici supremi sono tornati sui loro passi accogliendo una tesi più elastica e facendo fuoriuscire la sbarra condominiale dal concetto di “innovazioni” - ossia quei lavori che alterano l’entità sostanziale dell’edificio o che ne mutino la destinazione originaria - per farla invece rientrare in quello di “modificazioni” - ossia quei lavori che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune, lasciandone immutate la consistenza e la destinazione.

Conseguenza di questo ragionamento è un abbassamento del quorum deliberativo; infatti secondo la recente sentenza nr. 3509/2015 l’assemblea di un condominio ha tutto il diritto di decidere l’installazione di un cancello automatico e tale deliberazione richiede la maggioranza semplice, ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Quanto sopra in quanto la costruzione di una sbarra o di un cancello non assume carattere innovativo, non comportando alcun mutamento di destinazione delle zone condominiali ed essendo, anzi, diretta a disciplinare, in senso migliorativo, l’uso della cosa comune impedendo a terzi estranei l’indiscriminato accesso al condominio.

Fonte: Laleggepertutti.it

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