22/09/2026
CONTENUTO INFORMATIVO E PROMOZIONALE
PRESCRIZIONE DEL CREDITO: UNA SCADENZA NON VA LASCIATA AL CASO.
Un credito documentato non può essere gestito senza considerare il tempo. Per capire se un diritto è ancora azionabile occorre individuare la natura del credito, il momento dal quale poteva essere esercitato, il termine applicabile e gli atti che possono averlo interrotto.
Il termine ordinario decennale non si applica automaticamente a ogni credito. Data iniziale, eventuali termini speciali, atti interruttivi e prova della ricezione devono essere ricostruiti sui documenti e verificati caso per caso.
PRIMA DI INVIARE UN SOLLECITO:
1. identifica creditore, debitore, titolo, contratto, fatture e prove;
2. ricostruisci l’esigibilità e il termine applicabile;
3. verifica pagamenti, contestazioni, riconoscimenti e accordi;
4. ordina PEC, raccomandate, notifiche e ricevute;
5. valuta per tempo l’atto successivo con i professionisti competenti.
S.A.A.P. affianca imprese e professionisti nella ricostruzione documentale e cronologica delle posizioni creditorie e nel coordinamento delle successive attività di recupero.
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Contenuto generale: ogni posizione richiede una verifica specifica e aggiornata. Il contenuto non sostituisce l’attività dei professionisti abilitati.
La tua impresa tiene uno scadenzario dei crediti e delle comunicazioni interruttive?
PRESCRIZIONE DEL CREDITO: UNA SCADENZA NON VA LASCIATA AL CASO.
Un credito documentato non può essere gestito senza considerare il tempo. Per capire se un diritto è ancora azionabile occorre individuare la natura del credito, il momento dal quale poteva essere esercitato, il termine applicabile e gli atti che possono averlo interrotto.
FATTI VERIFICATI
L’articolo 2934 del Codice civile stabilisce, in via generale, che ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge, fatti salvi i diritti indisponibili e gli altri casi indicati dalla legge.
L’articolo 2935 prevede che la prescrizione cominci a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. La data iniziale non coincide quindi necessariamente con la data della fattura o del contratto: va ricostruita in base al rapporto, alla scadenza e alle condizioni applicabili.
L’articolo 2943 disciplina l’interruzione mediante la notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio e mediante gli altri atti previsti dalla norma. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore. L’articolo 2944 riconosce effetto interruttivo anche al riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale il diritto può essere fatto valere.
Secondo l’articolo 2945, per effetto dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. Per gli atti giudiziari e arbitrali la norma prevede effetti specifici che dipendono anche dall’esito e dalla durata del procedimento.
L’articolo 2946 fissa in dieci anni il termine ordinario, salvo che la legge disponga diversamente. L’articolo 2948 prevede, tra l’altro, un termine quinquennale per interessi e per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Esistono inoltre termini speciali, sospensioni e regole differenti: non è corretto applicare automaticamente lo stesso termine a ogni fattura o credito.
PRIMA DI INVIARE UN SOLLECITO O AVVIARE IL RECUPERO
1. identifica creditore, debitore, titolo, contratto, fatture e prove della prestazione;
2. ricostruisci il momento in cui il credito è divenuto esigibile e il termine applicabile;
3. verifica pagamenti parziali, contestazioni, riconoscimenti, accordi e procedure già avviate;
4. ordina cronologicamente PEC, raccomandate, notifiche, atti giudiziari e relative ricevute;
5. controlla che contenuto, destinatario, sottoscrizione, modalità di invio e prova della ricezione siano idonei al caso concreto;
6. valuta per tempo con i professionisti competenti l’atto successivo, senza attendere gli ultimi giorni.
Una telefonata, un promemoria interno o una comunicazione generica non devono essere considerati automaticamente idonei a interrompere la prescrizione. Occorre verificare il testo dell’atto, la volontà espressa, il soggetto che lo invia, il destinatario e la prova della ricezione.
S.A.A.P. affianca imprese e professionisti nella ricostruzione documentale e cronologica delle posizioni creditorie, nella gestione delle interlocuzioni e nel coordinamento delle successive attività di recupero con i professionisti competenti.
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Contenuto generale e promozionale. Ogni posizione richiede la verifica aggiornata del caso concreto, della natura del diritto, del titolo, dell’esigibilità, del termine applicabile, degli atti compiuti e delle relative prove. L’invio di una comunicazione non garantisce l’interruzione della prescrizione, il pagamento o il recupero del credito. Un atto tardivo non rende nuovamente azionabile un diritto già prescritto. Il contenuto non sostituisce l’attività dei professionisti abilitati e fanno fede le norme vigenti e gli atti del caso.
La tua impresa tiene uno scadenzario dei crediti e delle comunicazioni interruttive? Qual è il passaggio più delicato: termine, contenuto dell’atto, invio o prova della ricezione?