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31/03/2022

Il Garante privacy indica tre prescrizioni e tre divieti per chi installa e usa le telecamere: come e dove posizionarle? La scheda infografica da scaricare.

Il Garante privacy ha pubblicato una scheda informativa per illustrare le regole fondamentali per gli impianti di videosorveglianza privata. Sono 6 cose da sapere: tutte molto semplici da capire, e forse un po’ meno facili da mettere in pratica, ma è consigliabile farlo per evitare pesanti sanzioni, ed anche denunce, in caso di un uso scorretto dei filmati acquisiti con le riprese.

Queste regole sulla videosorveglianza si applicano a tutti gli impianti ad uso personale e domestico: le telecamere posizionate davanti alla porta di casa, quelle condominiali e i circuiti che riprendono le aree di proprietà privata. Per attivare questi sistemi di videoripresa (che possono essere con o senza registrazione), non occorre un’autorizzazione, diversamente da quanto accade per i luoghi di lavoro o le aree pubbliche; tuttavia, si applica sempre la normativa sulla privacy, e quindi bisogna adottare alcuni accorgimenti per evitare di riprendere immagini di terzi, come i volti delle persone che transitano nel cortile del condominio e per le scale del palazzo, o quelli dei passanti sulla strada esterna e le targhe delle loro auto.

Il Garante prende atto che in alcuni casi è «inevitabile» che le telecamere poste a tutela della proprietà privata riprendano «parzialmente anche aree di terzi», cioè appartenenti a diversi proprietari, ma in tali casi impone alcune precauzioni per garantire la loro riservatezza personale. Vediamo, dunque, in cosa consistono queste 6 regole per gli impianti di videosorveglianza privata stabilite dalla normativa sulla privacy ed esplicate dal Garante in termini comprensibili a tutti.

Indice

1 Cosa possono riprendere le telecamere?
2 Cosa fare se la telecamera riprende spazi altrui?
3 La telecamera privata può riprendere tratti dove passano altre persone?
4 Telecamere in condominio: cosa possono filmare?
5 La telecamera privata può filmare la strada?
6 Videosorveglianza privata: come si possono usare le registrazioni?
7 Videosorveglianza privata: la scheda informativa da scaricare

Cosa possono riprendere le telecamere?

La prima regola stabilita dal Garante privacy è che le telecamere «siano idonee a riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza». Bisogna, quindi, evitare che l’area videosorvegliata si estenda a luoghi esterni alla propria proprietà privata e alle sue immediate vicinanze.

In materia di riservatezza dei dati personali, esiste un principio di «minimizzazione dei dati» acquisiti e trattati che devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, cioè quelle di sorveglianza e tutela della proprietà privata mediante sistemi elettronici di videoripresa e registrazione. Non si può, quindi, con la scusa delle telecamere, creare un occhio a distanza per andare a curiosare nella vita dei vicini, spiando i loro movimenti e abitudini: ogni tipo di videosorveglianza costituisce un trattamento di dati personali e deve rispettare la riservatezza altrui.
Cosa fare se la telecamera riprende spazi altrui?

La seconda regola del Garante impone che «vengano attivate misure tecniche per oscurare porzioni di immagini» in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia «inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi». Ad esempio, una telecamera posizionata davanti all’ingresso di casa propria riprende, inevitabilmente, anche uno spicchio del pianerottolo e talvolta delle scale, o una parte del vialetto in cui passano gli abitanti degli appartamenti vicini o delle villette circostanti; in questi casi, bisogna fare in modo che questa parte di ripresa venga oscurata, adottando gli appositi accorgimenti tecnici (ad esempio, puntando la telecamera verso il basso o pixelizzando le immagini), altrimenti si potrebbe incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis Cod. pen.).

Il Garante nelle Faq (risposte a domande frequenti) ha chiarito che «l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza» e non è possibile effettuare «ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi».
La telecamera privata può riprendere tratti dove passano altre persone?

La terza regola del Garante disciplina i casi in cui, sulle aree riprese, vi sia una servitù di passaggio, cioè un diritto che attribuisce la facoltà di transitare in un fondo, una strada o un’area di proprietà privata altrui. In queste situazioni, chi vuole attivare un sistema di videosorveglianza privata deve acquisire «formalmente» – quindi in modo esplicito e possibilmente per iscritto – il consenso di chi esercita tale diritto di passaggio. È sufficiente che questo assenso venga fornito solo una volta per tutte («una tantum»), ad esempio inizialmente, quando si decide di installare l’impianto, e non c’è necessità di rinnovarlo in seguito.

Va ricordato che, in base alla normativa privacy [1], tutte le persone che transitano in un’area videosorvegliata (tranne l’interno delle abitazioni private) devono essere informate della presenza di telecamere, e l’informativa può avvenire anche mediante l’apposito cartello di avviso, da posizionare prima di entrare nella zona osservata dall’occhio elettronico.
Telecamere in condominio: cosa possono filmare?

La quarta regola (come anche le due successive) è un divieto: la telecamera privata non deve riprendere «aree condominiali comuni o di terzi», come un negozio al pianterreno o il parcheggio del condominio. Vale, dunque, quanto abbiamo detto nei paragrafi precedenti sull’illegittimità di ogni forma di ripresa “in chiaro”, senza oscuramenti, delle aree comuni da parte del singolo condòmino, come i cortili, i pianerottoli, le scale e l’area condivisa del garage.

La videosorveglianza all’interno della propria abitazione è libera, mentre l’installazione delle telecamere in condominio deve avvenire con delibera adottata dall’assemblea con la maggioranza dei partecipanti, rappresentativi di almeno la metà del valore dell’edificio secondo le tabelle millesimali di proprietà [2]. Il Garante ha precisato che le registrazioni debbano essere conservate «per un periodo limitato», indicando per i condomini un «termine congruo di conservazione» non superiore a 7 giorni.
La telecamera privata può filmare la strada?

Nella quinta regola il Garante stabilisce che i sistemi di videosorveglianza installati da persone fisiche non possono riprendere le «aree pubbliche», come le vie, strade e piazze pubbliche, e le «aree aperte al pubblico»; tra queste il Garante menziona espressamente le «aree di pubblico passaggio», quindi le zone che, pur essendo di proprietà privata, sono aperte al pubblico transito, come i portici cittadini ed i passaggi per accedere ai negozi.

Va sottolineato che lo scopo della videosorveglianza privata rimane sempre quello di sorvegliare e monitorare, attraverso le telecamere e le loro registrazioni, gli spazi di proprietà esclusiva; pertanto, l’area vigilata ed osservata dai dispositivi non può estendersi alle zone pubbliche. Soltanto gli enti pubblici, come i Comuni e le forze di Polizia, possono installare telecamere per motivi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati.
Videosorveglianza privata: come si possono usare le registrazioni?

L’ultima regola fissata dal Garante è di chiusura e vale a fattor comune per tutte le ipotesi che abbiamo esaminato finora: le immagini riprese dalle telecamere e registrate sui supporti dell’impianto di videosorveglianza non devono essere «oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione». Ad esempio, sarebbe illecito mettere in rete, con uno streaming su un sito Internet o una diretta sui social, i filmati che le telecamere stanno riprendendo, o diffondere successivamente le immagini e i video ad estranei con i sistemi di messaggistica come WhatsApp.

In altre parole, c’è il divieto, sancito dalla normativa sulla privacy di divulgare in qualsiasi maniera a soggetti non autorizzati i filmati delle telecamere e i supporti magnetici che li contengono: la comunicazione a terzi o la diffusione illecita di dati personali – sono tali le immagini estrapolate dai video che ritraggono persone riconoscibili – oltre a costituire un illecito civile che dà diritto al risarcimento del danno ai soggetti coinvolti, integra un reato, se è compiuto su larga scala o comunque al fine di trarne profitto o di arrecare un danno [3].

Abbiamo visto che la videosorveglianza è un tipo di trattamento di dati personali, perciò le informazioni possono essere visionate solo dal titolare e dai suoi incaricati, come il tecnico adibito alla gestione e alla manutenzione dell’impianto, o da soggetti autorizzati per legge, come la magistratura e la polizia giudiziaria per l’accertamento di reati. Per questi motivi la normativa sulla privacy consente la conservazione delle immagini per un tempo estremamente limitato, di pochissimi giorni, al termine del quale esse devono essere distrutte (la maggior parte dei sistemi di videosorveglianza prevede la cancellazione automatica dopo il periodo prestabilito dall’utente).
Videosorveglianza privata: la scheda informativa da scaricare

Puoi scaricare lo schema sintetico delle regole che ti abbiamo esposto dal sito del Garante privacy o prelevare direttamente da qui la scheda infografica nell’ultima versione, rilasciata a gennaio 2022. Per ulteriori informazioni leggi gli articoli: “Videosorveglianza: regole privacy” e “Videosorveglianza privata: cosa c’è da sapere?“

24/02/2017

Molto spesso il buon senso è la cosa che più può aiutare a convivere in situazioni non piacevoli, appianando divergenze e riappacificando spigolose situazioni.

Ecco 10 regole per evitare liti senza quartiere.


1. No all’invadenza: i rapporti tra vicini devono rimanere discreti. Niente domande personali, invadenti o indagatorie.
2. Salutarsi: quando ci si incontra per le scale, all’ingresso o anche per strada è importante salutarsi e, quando è possibile, scambiare due parole. In questo modo si alleggerisce il clima rendendolo meno pesante.
3. Attenzione ai balconi: non è giusto che il balcone della persona che vive al piano sotto di noi diventi una depandance del nostro bidone della spazzatura; se per sbaglio cade qualcosa, bisognerebbe recarsi immediatamente, scusarsi e provvedere a pulire. Non posizionare fuori dal perimetro dei balconi o sulle finestre, in posizioni pericolose vasi o altro; evitare anche di innaffiarle facendo ricadere acqua e sgocciolamenti sui balconi sottostanti e in strada, curarsi di avere sottovasi appositi, stessa cosa per i panni stesi: evitiamo di innaffiare le persone e gli spazi sottostanti
4. Non utilizzare gli spazi comuni come fosse una esclusiva proprietà: il cortile non è un garage privato, le auto, le moto e le bici vi possono sostare solo per caricare e scaricare il portabagagli;
5. Non rechiamo danno ai muri, alle scale, all’ascensore e alle rifiniture del palazzo trasportando mobili e oggetti senza le opportune attenzioni.
6. Tolleranza: così come per ogni rapporto umano, anche quello tra vicini richiede un certo grado di tolleranza; vivere in condominio significa dover incontrare le esigenze di più persone, anche chi è diverso da noi. Impariamo a essere più tolleranti e a pensare che in fondo anche noi ogni tanto “sgarriamo” le regole. Quindi prima di litigare o intentare una causa cerchiamo di vedere se si tratta di situazioni momentanee o invece di situazione che si ripetono nel tempo.
7. Scuse e riparazioni: in caso di allagamenti causati da noi bisogna provvedere immediatamente a scusarsi e a far riparare i danni, di tasca propria. Nel caso in cui, invece, si decide di fare dei lavori nel proprio appartamento andando incontro a rumori continui, sarebbe buona cosa avvisare i condomini.
8. Non fare giocare i bambini nei cortili, sulle scale o nei terrazzi negli orari stabiliti per il silenzio.
9. Non lasciare nulla sul pianerottolo come immondizia o raccolte differenziate. Curatevi di scendere e posare tutti i rifiuti negli appositi cassonetti
10. In genere gli orari sono stabiliti dal proprio Comune di residenza, per lo più dalle 14 alle 16 e dalle 22 alle 7, considerando sempre che il rispetto della tranquillità del prossimo è una regola valida tutto il giorno.

14/12/2014

Condominio, divieto di giocare a pallone nel cortile
11/12/2014
di Avv. Alessandro Gallucci









A seguito dei diversi danni subiti dalle autovetture causati dalle pallonate dovute ai ragazzini che giocano nel cortile, ho chiesto all'amministratore di convocare un'assemblea per fare deliberare il divieto di giocare a palla nel cortile condominiale.

L'amministratore ha detto che vi provvederà quanto prima, ma un mio vicino mi ha detto che l'assemblea non può decidere una cosa del genere e che se lo farà lui impugnerà quella decisione in quanto nulla.

È vero che l'assemblea non ha competenza a decidere un simile divieto?

Partiamo dal dato certo ed incontrovertibile: l'assemblea ha una competenza generale in relazione alla disciplina dell'uso delle cose comuni. Tale certezza la si desume dall'art. 1138, primo comma, c.c. a mente del quale il regolamento deve contenere norme circa l'uso delle cose comuni. Regolamento di condominio. Natura assembleare o natura contrattuale. Contenuto delle clausole. Divieti, limiti e quorum deliberativi.

Chiaramente la norma va letta nell'ambito generale delle competenze dell'assemblea, per cui nulla vieta che se il regolamento non è obbligatorio (o se lo stesso non contiene una clausola del genere) l'assemblea possa comunque deliberare in tal senso.

Le maggioranze di riferimento sono quelle previste per l'approvazione/revisione del regolamento (o di alcune sue clausole), ossia: tanto in prima quanto in seconda convocazione la disciplina dell'uso delle cose comuni dev'essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi).

In questo quadro s'inseriscono i poteri dell'amministratore di condominio che, nel rispetto delle decisioni assembleari (o comunque anche in assenza delle stesse) può prendere tutti i provvedimenti più utili a garantire a ciascun condomino il miglior godimento delle cose comuni (art. 1130 n. 2 c.c.).

In nessun caso la disciplina d'uso dei beni comuni può arrivare a comprimere il diritto del singolo sui predetti beni. Chiaramente non sempre il confine tra regolamentazione - che può prevedere il divieto (si pensi al divieto di sosta in un vialetto condominiale) - e compressione del diritto del singolo è chiaro e definito, in tal caso è evidente che nel caso di conflitto inconciliabile l'ultima parola spetti all'Autorità Giudiziaria.

Fatta questa doverosa premessa di carattere generale passiamo all'uso del cortile condominiale ed al divieto di giocare a pallone.

Cos'è il cortile?

Il cortile, dice la Cassazione, "è l'area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serve a dare aria e luce agli ambienti circostanti. Ma avuto riguardo all'ampia portata della parola e, soprattutto, alla funzione di dare aria e luce agli ambienti, che vi prospettano, nel termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell'edificio - quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, i distacchi, le intercapedini, i parcheggi - che, sebbene non menzionati espressamente nell'art. 1117 cod. civ., vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione (Cass. 9 giugno 2000, n. 7889).

Le dimensioni del cortile ne caratterizzano le possibilità di utilizzazione. Il cortile può essere usato come parcheggio di vetture, cicli e motocicli, come piccolo deposito o semplicemente come luogo di passaggio. In ogni caso, fatta salva ogni eventuale destinazione stabilita al momento della costruzione del palazzo (che può essere sempre modificata dall'assemblea), è possibile prevederne una specifica destinazione che tenga conto delle peculiarità dell'area comune.

In questo contesto, quindi, è pienamente legittima la decisione dell'assemblea che, per evitare danni alle cose di proprietà esclusiva, vieti di giocare a pallone nel cortile condominiale; i condomini potrebbero opporsi a questa decisione solamente fosse assunta con l'esplicito (e quindi dimostrabile) intento di comprimere il loro diritto d'uso e non perché quella decisione non li aggrada. Cosa debba intendersi per diritto al pari uso delle parti in condominio

14/12/2014

Condominio, divieto di giocare a pallone nel cortile
11/12/2014
di Avv. Alessandro Gallucci









A seguito dei diversi danni subiti dalle autovetture causati dalle pallonate dovute ai ragazzini che giocano nel cortile, ho chiesto all'amministratore di convocare un'assemblea per fare deliberare il divieto di giocare a palla nel cortile condominiale.

L'amministratore ha detto che vi provvederà quanto prima, ma un mio vicino mi ha detto che l'assemblea non può decidere una cosa del genere e che se lo farà lui impugnerà quella decisione in quanto nulla.

È vero che l'assemblea non ha competenza a decidere un simile divieto?

Partiamo dal dato certo ed incontrovertibile: l'assemblea ha una competenza generale in relazione alla disciplina dell'uso delle cose comuni. Tale certezza la si desume dall'art. 1138, primo comma, c.c. a mente del quale il regolamento deve contenere norme circa l'uso delle cose comuni. Regolamento di condominio. Natura assembleare o natura contrattuale. Contenuto delle clausole. Divieti, limiti e quorum deliberativi.

Chiaramente la norma va letta nell'ambito generale delle competenze dell'assemblea, per cui nulla vieta che se il regolamento non è obbligatorio (o se lo stesso non contiene una clausola del genere) l'assemblea possa comunque deliberare in tal senso.

Le maggioranze di riferimento sono quelle previste per l'approvazione/revisione del regolamento (o di alcune sue clausole), ossia: tanto in prima quanto in seconda convocazione la disciplina dell'uso delle cose comuni dev'essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi).

In questo quadro s'inseriscono i poteri dell'amministratore di condominio che, nel rispetto delle decisioni assembleari (o comunque anche in assenza delle stesse) può prendere tutti i provvedimenti più utili a garantire a ciascun condomino il miglior godimento delle cose comuni (art. 1130 n. 2 c.c.).

In nessun caso la disciplina d'uso dei beni comuni può arrivare a comprimere il diritto del singolo sui predetti beni. Chiaramente non sempre il confine tra regolamentazione - che può prevedere il divieto (si pensi al divieto di sosta in un vialetto condominiale) - e compressione del diritto del singolo è chiaro e definito, in tal caso è evidente che nel caso di conflitto inconciliabile l'ultima parola spetti all'Autorità Giudiziaria.

Fatta questa doverosa premessa di carattere generale passiamo all'uso del cortile condominiale ed al divieto di giocare a pallone.

Cos'è il cortile?

Il cortile, dice la Cassazione, "è l'area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serve a dare aria e luce agli ambienti circostanti. Ma avuto riguardo all'ampia portata della parola e, soprattutto, alla funzione di dare aria e luce agli ambienti, che vi prospettano, nel termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell'edificio - quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, i distacchi, le intercapedini, i parcheggi - che, sebbene non menzionati espressamente nell'art. 1117 cod. civ., vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione (Cass. 9 giugno 2000, n. 7889).

Le dimensioni del cortile ne caratterizzano le possibilità di utilizzazione. Il cortile può essere usato come parcheggio di vetture, cicli e motocicli, come piccolo deposito o semplicemente come luogo di passaggio. In ogni caso, fatta salva ogni eventuale destinazione stabilita al momento della costruzione del palazzo (che può essere sempre modificata dall'assemblea), è possibile prevederne una specifica destinazione che tenga conto delle peculiarità dell'area comune.

In questo contesto, quindi, è pienamente legittima la decisione dell'assemblea che, per evitare danni alle cose di proprietà esclusiva, vieti di giocare a pallone nel cortile condominiale; i condomini potrebbero opporsi a questa decisione solamente fosse assunta con l'esplicito (e quindi dimostrabile) intento di comprimere il loro diritto d'uso e non perché quella decisione non li aggrada. Cosa debba intendersi per diritto al pari uso delle parti in condominio.

21/10/2012

Condominio minimo e provvedimenti parti comuni, quando il partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria

(27/09/2012)Trib. civ. Messina, sez. I, 30 marzo 2012, n. 706

Nel caso di piccolo condominio (formato da non più di quattro condomini), per il quale non è necessaria la nomina di un amministratore (art. 1129 c.c.), o in tutti i casi in cui si trovi comunque a mancare, per qualsiasi causa, tale organo, la legittima pretesa di quello tra i condòmini che, proprietario dell'appartamento sottostante al lastrico e danneggiato dalle infiltrazioni dallo stesso proveniente per difetto di manutenzione, intenda ottenere l'ordine di esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle cause del danno, non può trovare immediata tutela in forma contenziosa nei confronti di ognuno degli altri condòmini in quanto tali, ancorché si tratti del proprietario del lastrico solare: ciò perché essi non sono tenuti all'esecuzione diretta dei lavori medesimi, il che postula piuttosto la formazione, in sede di volontaria giurisdizione, della mancante volontà comune di eseguire i lavori e la individuazione di un suo unitario rappresentante ed esecutore in base all'art. 1105, comma 4 c.c. (Trib. Messina, 11 dicembre 2002, in 2003, I, 71; cfr. inoltre Cass. n. 7613/97).
o;

Può essere in conclusione formulato il seguente principio di diritto: anche nel caso di condominio c.d. minimo (composto cioè da due soli partecipanti), qualora non si prendano i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si formi una maggioranza o se la deliberazione adottata non venga eseguita, il partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria nelle forme della giurisdizione volontaria ai sensi dell'art. 1105, comma 4 c.c., e non invece seguendo la via della giurisdizione contenziosa; ne consegue che non sono proponibili, relativamente all'amministrazione delle cose comuni, né azioni giudiziarie di tipo contenzioso né, prima che sia stata sollecitata e provocata una deliberazione dell'assemblea dei comproprietari, alla quale spetta ogni determinazione al riguardo, indipendentemente dal carattere delle spese di cui si tratta, azioni giudiziarie di tipo non contenzioso.

21/10/2012

Rifacimento dei terrazzi, come ripartire le spese. Il criterio di ripartizione

(02/10/2012)Cassazione, sez. II Civile, sentenza del 28 settembre 2012, n. 16583

Ll lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo a uno dei condomini - ovvero in proprietà esclusiva dello stesso -, svolge funzione di copertura del fabbricato e perciò, ai sensi dell'art. 1126 c.c., le spese per la sua riparazione o ricostruzione sono poste per due terzi a carico del condominio.

Il criterio di ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione o di ricostruzione delle terrazze a livello che servano di copertura ai piani sottostanti, fissato dall'art. 1126 c.c. (un terzo a carico del condominio che abbia l'uso esclusivo del lastrico o della terrazza; due terzi a carico dei proprietari delle unità abitative sottostanti), è applicabile in ogni caso di spesa, ordinaria o straordinaria, di manutenzione o di rifacimento, che riguardi la struttura delle terrazze stesse e la loro finalità di copertura, escluse le spese dirette unicamente al miglior godimento delle unità immobiliari di proprietà individuale di cui le terrazze siano il prolungamento

A completo carico dell'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare, sono soltanto le spese attinenti a quelle parti di esso del tutto avulse dalla funzione di copertura (ad. le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc, collegate alla sicurezza del calpestio); mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, perché attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti, comunque, funzione di copertura, vanno sempre suddivise fra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti il lastrico secondo la proporzione indicata nell'art. 1126 c.c

Indirizzo

Corso XXI Gennaio 31/I
Vallefoglia
61020

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 12:30
16:00 - 18:30
Martedì 09:30 - 12:30
16:00 - 18:30
Mercoledì 09:30 - 12:30
16:00 - 18:30
Giovedì 09:30 - 12:30
16:00 - 18:30
Venerdì 09:30 - 12:30
16:00 - 18:30

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