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Casa-App.it  Annunci Al TOP Casa-app offre un servizio di promozione visibilità al tuo immobile, avvalendosi di professionisti esperti del web-marketing immobiliare.

Cas@app "annunci immobiliari al top" è un metodo nuovo e funzionale per ricercare e promuovere al meglio gli immobili sul mercato.L'esperienza maturata nel settore immobiliare,insieme alla necessità di porsi al passo con i tempi, ci ha portato ad ottimizzare rapidamente ed efficacemente le esigenze della nostra clientela, sviluppando il nostro known-how nel web marketing immobiliare, una finestra sul mondo con milioni di potenziali clienti.

nelle vicinanze delle terme di s.sistoCasa indipendente su due livelli con terreno circostantePiano terreno composto da ...
17/07/2014

nelle vicinanze delle terme di s.sisto
Casa indipendente su due livelli con terreno circostante
Piano terreno composto da salone con camino, bagno, cucina, ripostiglio e porticato esterno
Piano primo composto da due camerette, camera matrimoniale con bagno interno, bagno e ripostiglio
Sul terreno ci sono 33 piante di ulivo
Due pozzi di acqua
Una piscina da ultimare
Una stalla di mq. 65 da ristrutturare
Impianto di allarme
Proprietà interamente recintata, ingresso con cancello elettrico
Impianto di riscaldamento a gas con bombolone esterno
Possibilità di termo camino o stufa a pellets

toscana....
17/07/2014

toscana....

via monte zebioappartamento composto da salone grande con balcone, bagnetto di servizio con doccia e antibagno, cucina, ...
17/07/2014

via monte zebio
appartamento composto da salone grande con balcone, bagnetto di servizio con doccia e antibagno, cucina, bagno, tre camere grandi di cui una con balcone
Infissi in ferro vetro singolo
A.P.E. cat. G
Impianto di riscaldamento centralizzato
ambienti molto luminosi

20/06/2014

L'AGENTE IMMOBILIARE
LA PROPOSTA E L'ACCETTAZIONE

La ricerca di un acquirente per l'immobile da vendere, magari al prezzo
sperato, non è sempre facile, così come non sempre è facile trovare, spesso
incalzati dalla fretta, una adeguata sistemazione abitativa.
Le Agenzie immobiliari mettono in relazione due o più parti (la domanda e
l'offerta) per la conclusione di un affare, senza però essere legate ad alcuna di
esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Se
l'affare è concluso per effetto del suo intervento, il mediatore ha diritto alla
provvigione che, mediamente, si aggira attorno al 2%-4% del prezzo pattuito
per la compravendita oltre ad I.V.A. nella misura di legge (attualmente 20%)
Il mediatore ha inoltre diritto al rimborso delle spese nei confronti della
persona per incarico della quale sono state eseguite, anche se l'affare non è
stato concluso.
Non chiunque può svolgere questa attività: per svolgerla legittimamente
bisogna essere iscritti in un ruolo presso la Camera di Commercio. Chi non è
iscritto non ha diritto ad alcuna provvigione! Spesso i mediatori aderiscono
anche ad associazioni di categoria loro proprie quali, ad esempio, la FIAIP.
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla
valutazione ed alla sicurezza dell'affare che possono influire sulla
conclusione di esso.
Una buona e seria agenzia immobiliare, di solito, esegue già delle ispezioni
ipotecarie e catastali sull'immobile, si procura i titoli di proprietà dello stesso
e le relative planimetrie, verifica la regolarità edilizia e l'eventuale pendenza di condoni: fatto ciò, nel momento in cui l'Agenzia conduce le parti a
stipulare un contratto preliminare si sarà rivelata un prezioso anello di
raccordo tra le parti ed il Notaio ai fini della successiva predisposizione del
contratto definitivo.
I Notai hanno stima e collaborano fattivamente con gli agenti immobiliari
con i quali si instaura questo tipo di collaborazione nel rispetto dei ripettivi
ruoli e funzioni.
Aggiungiamo che un recente provvedimento normativo ha oggi reso
responsabili in solido con le parti anche i mediatori per ciò che attiene al
versamento dei tributi dovuti in relazione ai preliminari conclusi con il loro
intervento, con ciò ulteriormente sensibilizzandone l'operato.
Sia chiaro comunque che non è necessario, per vendere od acquistare un
immobile rivolgersi per forza ad una agenzia immobiliare, così come non è
necessario, per forza, stipulare un contratto preliminare.
Spesso il mediatore svolge anche preziose attività accessorie:
- effettuazione della stima dell'immobile;
- reperimento in Comune delle concessioni edilizie;
- aiuto nelle trattative;
- assistenza nella predisposizione di preliminari o "proposte di acquisto"
- consegna al Notaio di tutti i documenti necessari per la stipula.
Per questo è importante rivolgersi solo a professionisti seri ed iscritti
all'apposito registo tenuto presso la Camera di Commercio.
E' comunque opportuno rivolgersi al Notaio per un parere anche durante le
trattative, in quanto già al momento della firma del preliminare possono
essere assunti impegni importanti: fatelo con fiducia! Se avete qualche
dubbio contattate il vostro Notaio già in questa fase: vi darà dei consigli
preziosi che si riveleranno utili per le trattative.

QUALI DOCUMENTI SI FIRMANO?
PROPOSTA IRREVOCABILE
E' il primo documento che normalmente si sottoscrive presso l'Agenzia,
quando si desidera concludere la trattativa: la "PROPOSTA
IRREVOCABILE" ad acquistare: è l'impegno a concludere il contratto, che
deve contenere il prezzo e le eventuali altre condizioni proposte, e un termine
alla scadenza del quale la proposta perde di efficacia. L’indicazione irrevocabile, impedisce di cambiare idea prima della scadenza
del termine indicato.
Attenzione! Nel caso in cui il venditore firmi per accettazione, si forma un
vero e proprio preliminare, soggetto all'obbligo di registrazione.

PRELIMINARE

E' un vero contratto in cui le parti si impegnano reciprocamente ad addivenire
al rogito, che contiene oltre al prezzo anche tutti i patti accessori relativi alla
vendita: si badi, con il preliminare non si acquista nulla ma solo si promette
di vendere e di comprare nel futuro.
Chi, dopo il preliminare, non intende procedere alla vendita, può vedersi
chiamato in giudizio perché sia il giudice a trasferire l’immobile oppure può
perdere la caparra versata o dover restituire il doppio di quella ricevuta.
Il preliminare può essere concluso con scrittura privata semplice, o per atto di
Notaio (in questi caso è anche trascritto).
Vediamo le differenze.
Preliminare "privato"
Impegna le parti che lo hanno firmato, ma non può essere fatto valere nei
confronti dei terzi. Ciò significa che di fatto l’immobile può essere venduto a
terzi nonostante il contratto, sebbene si tratti di comportamento illegittimo
che comporta la necessità di risarcire i danni. Ancora: i creditori del
proprietario possono pignorare il bene o iscrivere ipoteca, se questo non paga
i propri debiti, senza che ciò possa essere evitato in alcun modo. Inoltre in
caso di fallimento del proprietario, cosa che purtroppo talora accade, non si
riuscirà a recuperare praticamente alcuna somma sugli acconti versati.
Infine, in caso di acconti pagati al momento della sottoscrizione, non c'è
nessuna garanzia effettiva di restituzione qualora il promittente venditore
fallisca o... scappi con i soldi.
Il preliminare per scrittura privata non autenticata è sempre e comunque
soggetto all'obbligo di registrazione, entro il termine di venti giorni da
quando è stato sottoscritto.
Sconta l'imposta di bollo, l'imposta fissa di registro (Euro 168), oltre che
l'imposta di registro dello 0,50% sulla caparra, e del 3% sugli acconti di
prezzo percepiti alla firma del preliminare. L'imposta riscossa sulla caparra e sugli acconti viene però recuperata
scontandola dall'imposta di registro che si paga al rogito (se però la vendita è
ad IVA gli acconti di prezzo sono soggetti a tale imposta mentre l'imposta di
registro per la caparra non è recuperabile)

appartamento locato con rendita mensile..
17/06/2014

appartamento locato con rendita mensile..

16/06/2014

Scende vertiginosamente il prezzo delle case. Lo rileva l'Istat, secondo cui l'anno scorso è stato segnato un crollo del 5,6% rispetto al 2012, quando il ribasso era stato della metà (il 2,8%).

La crisi del mattone, ricorda ancora l'istituto, "si è manifestato in presenza una flessione del 9,2%" nelle compravendite.

Il ribasso dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie (-5,6%) risente soprattutto del forte calo (-7,1%) registrato per le case già esistenti, ma a scendere stavolta sono anche le quotazioni delle nuove costruzioni, appena messe sul mercato e fresche di vernice, in diminuzione del 2,4% (+2,2% nel 2012). Negli ultimi tre mesi del 2013, tra l'altro, l’indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie, sia per fini abitativi sia per investimento, è diminuito dell’1,3% sul trimestre precedente e del 4,8% nel confronto annuo. Lo rileva l’Istat, sulla base delle stime preliminari. "Questo dato conferma una tendenza al calo congiunturale e tendenziale dei prezzi delle abitazioni in atto ormai da due anni», spiega l’Istat. Tuttavia rispetto al terzo trimestre del 2013, l’ultima parte dell’anno mostra un rallentamento della caduta, visto che in termini tendenziali tra luglio e settembre del 2013 la flessione era stata del (5,6%).

16/06/2014

Detrazioni acquisto prima casa: quali sono i casi

Le agevolazioni economiche previste per sostenere l’acquisto di abitazioni principali sono un ausilio che il governo ha istituito a partire dal 1982 e che nel corso di questo anno hanno subito delle modifiche relative alle detrazioni acquisto prima casa. Nello specifico il tema delle detrazioni fiscali è un argomento decisamente rilevante in questo 2014 da quanto stabilito dalla Legge di Stabilità che annuncia una serie di provvedimenti che hanno l’obiettivo di non applicare dei tagli drastici, così come è stato sancito dal Governo Letta che ha deliberato che ogni previsione sul tema fosse inserita nella relativa Delega fiscale il cui disegno di legge è stato lo scorso mese di febbraio 2014 per delibera del Senato in attesa di provvedimenti definiti. Tra le detrazioni previste per l’acquisto della prima casa vanno segnalate le agevolazioni a cui avere accesso qualora ci si rivolga ad un’agenzia immobiliare; in tal caso il contribuente, dichiarando il compenso corrisposto all’agenzia che ha avviato l’intermediazione, può beneficiare dell’agevolazione per le commissioni immobiliari ottenendo una detrazione d’imposta del 19% rispetto alle spese sostenute in riferimento ad un tetto massimo che non deve superare i 1.000 euro, inoltre si può ottenere la detrazione esclusivamente nel primo periodo d’imposta successivo all’acquisto dell’immobile. Altre notizie su Detrazioni acquisto prima casa valide nel 2014.

16/06/2014

La cancellazione dell'ipoteca volontaria può essere ottenuta sia con modalità automatica (purché relativa ad un mutuo) che mediante atto notarile.

Per utilizzare il vantaggioso sistema automatico, previsto dalla Legge n° 40 del 2 aprile 2007 (cosiddetta Legge Bersani), sarà sufficiente che la banca comunichi l'avvenuta estinzione del mutuo ai competenti uffici.

Ciò eviterà il coinvolgimento del notaio, nonché l'azzeramento di qualsiasi spesa bancaria o erariale. La Legge precisa infatti che la formalità va eseguita "senza alcun onere per il debitore" (comma 8 septies).

Per i mutui estinti dopo il 2 giugno 2007, entro 30 giorni dall'estinzione la banca dovrà spontaneamente inviarne notifica all'Agenzia del Territorio, che procederà alla cancellazione dell'ipoteca.
NOTA: Poiché non sono state previste sanzioni nei confronti delle banche che omettono di effettuare la suddetta comunicazione, potrebbe talvolta rendersi necessario inoltrare al creditore una richiesta scritta, affinché l'obbligo venga rispettato.

Nel caso di mutui estinti in precedenza, il termine di 30 giorni decorrerà dalla data di richiesta della quietanza da parte del debitore, da inoltrarsi alla banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

10/06/2014

casa-app è oggi struttura leader nella fornitura di servizi professionali di consulenza ed intermediazione per la vendita e la locazione di abitazioni di pregio in territorio nazionale ed estero e, con le sue specifiche divisioni professionali, altamente specializzate nei diversi settori di interesse, copre a 360 gradi le esigenze di mercato

09/06/2014

in un momento di mercato particolarmente complesso come quello attuale, riveste un ruolo decisamente centrale la figura dell'agente immobiliare che da tutti è giudicato, spesso a priori, mediante una sorta di "coefficiente della fiducia" frutto di esperienze personali o di amici e conoscenti, messaggi pubblicitari, letture su internet o giornali, impressioni personali, ecc. massimiliano podestà analizza il ruolo dell'agente immobiliare nella compravendita al fine di fornire uno strumento di giudizio neutrale per la vostra scelta:
definizione dell'agente d'affari in mediazioni immobiliari:
malgrado le apparenze, l'agente di affari in mediazioni immobiliari è un imprenditore e non un professionista, sebbene svolga l'attività utilizzando anche le proprie capacità e conoscenze professionali. la differenza sta tutta nel rischio d'impresa, nei costi che si devono sostenere senza avere alcuna certezza di compenso, dato che la provvigione spetta solo e soltanto se porterà a termine con successo la propria missione: vendere!
riferimenti legislativi e requisiti per conoscere il codice civile:
- art. 1754: è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza
- art. 1755: il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. la misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità
- art. 1756: salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso
- art.1759: il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso
ad integrare il codice, il legislatore ha divulgato la legge 39/1989 (nonchè la legge 204/1985 e successive modifiche ed il dlgs 26.03.2010 n. 59) per meglio regolamentare la mediazione specificando i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per esercitare l'attività:
- possesso di almeno un diploma conseguito al termine di un triennio di studi successivo alla scuola media
- frequenza di corso professionale obbligatorio
- superamento esame scritto ed orale presso la camera di commercio al termine del suddetto corso
- iscrizione al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche ed amminstrative (rea) presso la camera di commercio
- possesso di polizza assicurativa contro i rischi professionali
è indispensabile che si verifichi il possesso di questi requisiti prima di affidare un incarico di vendita o di sottoscrivere un'offerta di acquisto per un immobile perchè, purtroppo, il mercato è invaso da soggetti che esercitano abusivamente la professione, senza le necessarie competenze né tutele per la clientela. proprio questi soggetti sono coloro che quotidianamente contribuiscono ad infangare il nome della categoria, pur non appartenendovi. non esitate dunque a chiedere, chi è in regola non avrà alcun problema e sarà ben lieto di fornirvi ogni rassicurazione e documentazione necessaria. e ricordate: un mediatore non in possesso dei requisiti di legge non ha diritto alla provvigione
giurisprudenza e compiti
il codice civile appare fin troppo sintetico, tuttavia la giurisprudenza si è più volte pronunciata circa le responsabilità in carico all'agente immobiliare. ad esempio ricordiamo la sentenza della cassazione sez. iii, n. 16618 del 16.07.2010:
“la mancata informazione del promissario acquirente sull’esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata, della quale il mediatore poteva e doveva essere edotto, giustifica il rifiuto di detto promissario di corrispondere la provvigione”
il ruolo professionale (ed imprenditoriale) dell'agente immobiliare non può più solo ritenersi quello del "sensale" che mette in contatto le parti, quanto piuttosto quello di un riferimento per le parti alle quali fornire informazioni, per le quali effettuare indagini e proporre soluzioni, accompagnandole ad una serena conclusione dell'affare. questo non significa sostituirsi ai professionisti ed attori della trattativa (avvocati, tecnici, notai, banche) quanto piuttosto esserne complementari. non è lecito aspettarsi che l'agente immobiliare risolva la nostra pratica di condono o che si occupi della cancellazione della nostra ipoteca, è indubbiamente opportuno però che il mediatore:
- raccolga e controlli tutta la documentazione dell'immobile del quale riceve incarico di vendita
- richieda visure catastali, planimetrie catastali ed ipotecarie al fine di accertare la titolarietà e regolarità o, in caso contrario, portare all'attenzione del venditore eventuali problematiche ed indicargli il professionista al quale rivolgersi per risolverle
- ricerchi e comunichi, in assoluta buona fede, tutte le informazioni che possano essere utili al fine di garantire una compravendita serena e le comunichi alle parti
aggiornamento e indagini, oltre ai compiti burocratici appena elencati, un agente immobiliare dovrebbe:
- mantenersi sempre aggiornato
- conoscere l'andamento del mercato nella propria area di azione (area o tipologia contrattuale)
- osservare attentamente i micro-mercati intorno alle proprietà in portafoglio (eventuali competitor che possono influire sul prezzo di realizzo andrebbero individuati tempestivamente)
- raccogliere informazioni riguardo coloro che si rivolgono a lui per vendere o comprare, nel totale rispetto della privacy, onde evitare inconvenienti, perdite di tempo o problemi in sede di trattativa (è indispensabile sapere, ad esempio, se un acquirente dovrà richiedere un mutuo per l'acquisto)
- adeguare la propria attività ai tempi, mettendo a disposizione della propria clientela strumenti in grado di fornire informazioni rapide e complete
aspetti commerciali e psicologici
il marketing è fondamentale nell'attività dell'agente immobiliare. specialmente in un momento, come l'attuale, in cui il mercato è ridondante di abitazioni in vendita, appare evidente quanto sia indispensabile utilizzare i mezzi di comunicazione più efficaci e nel miglior modo possibile. riteniamo obsoleta la convinzione che esista una bacchetta magica, un mezzo pubblicitario passepartout in grado di ottimizzare gli investimenti pubblicitari
troppo spesso gli agenti immobiliari, maggiormente quelli legati a gruppi che effettuano grossi investimenti pubblicitari collettivi al fine di ottenere giustamente prezzi migliori, mettono tutte le proprietà nello stesso "calderone"; sappiamo bene che un'attico di pregio nella zona migliore della città non dovrebbe essere pubblicizzato come un box in periferia, eppure questo avviene
le colpe però andrebbero equamente divise tra l'agente immobiliare, che non diversifica, aggiorna e specializza le proprie campagne pubblicitarie, ed il cliente che, nello scegliere l'agenzia, bada spesso di più a quanti annunci trova nello stesso sito o giornale. e qui si ritorna al principio: all'importanza della fiducia
trovare un buon agente immobiliare non significa avere davanti qualcuno che ci dia ragione, che avalli il valore che noi stessi emotivamente diamo alla nostra casa, che pubblicizzi sé stesso prima delle proprietà che ha in portafoglio, che speculi sulla nostra debolezza quando ci innamoriamo di un'appartamento
conclusioni
- nell'approccio ad un agente immobiliare, fate domande ed ascoltate le risposte
- chi non è in possesso dei requisiti di legge non dovrebbe nemmeno accompagnarvi ad una visita, figuriamoci condurre una trattativa od occuparsi di un incarico di vendita: verificate!
- calcolate voi stessi il valore probabile della vostra casa, attraverso gli indicatori di libera consultabilità (agenzia del territorio, il sole 24 ore, osservatori di mercato delle varie città, ecc.) e chiedete all'agente di motivare la sua valutazione
- cercate di scegliere la persona e non il marchio, sarà il singolo professionista ad occuparsi di voi e non tutta l'azienda
- prima di affidare un incarico di vendita, domandate in quale modo l'agente intenderà promuovere la vostra casa e perchè
- comunicate senza indugio tutte le notizie riguardanti la vostra proprietà, tutti i nodi vengono al pettine!
- quando siete interessati ad una casa, chiedete copia di tutta la documentazione che possa provare ciò che vi è stato detto, è un vostro diritto e sarà un ottimo sistema per verificare anche competenza e buona fede dell'agente immobiliare

09/06/2014

Le certificazioni: agibilità, sicurezza ed efficienza energetica degli immobili
Le certificazioni sono dichiarazioni o attestazioni che hanno ad oggetto diversi aspetti dell'immobile, e che genericamente riguardano la sua idoneità ad essere vissuto, abitato o le sue caratteristiche in termini di sicurezza ed efficienza sotto il profilo energetico. Grazie ad esse, colui che intende acquistare una casa di abitazione ha consapevolezza degli aspetti che caratterizzano l'immobile dal punto di vista della sua idoneità ad essere abitata, della sua sicurezza e delle sue qualità (o difetti) in termini di efficienza energetica.
Che cosa sonoTorna su

Un aspetto da tenere in particolare considerazione quando si acquista una casa di abitazione è quello relativo alle c.d. certificazioni. Si tratta di dichiarazioni o attestazioni che hanno ad oggetto diversi aspetti dell’immobile, e che genericamente riguardano la sua idoneità ad essere vissuto, abitato o le sue caratteristiche in termini di sicurezza e “sostenibilità” sotto il profilo energetico. La loro importanza consiste nel fatto che, grazie ad esse, colui che intende acquistare una casa di abitazione ha consapevolezza degli aspetti che caratterizzano (o che dovrebbero caratterizzare, visto che è sempre possibile che la dichiarazione o attestazione non corrisponda al vero…) l’immobile dal punto di vista della sua idoneità ad essere abitato, della sua sicurezza e delle sue qualità (o difetti) in termini di efficienza energetica. La recente legislazione nazionale, anche in virtù del forte peso della normativa europea, molto vincolante per questi aspetti, ha introdotto tutta una serie di prescrizioni che concernono gli aspetti della sicurezza e della qualificazione energetica degli immobili e che interessano in particolar modo le case di abitazione.



L’agibilitàTorna su

L’agibilità è un concetto che deriva dalla disciplina in materia edilizia; essa indica il rispetto da parte dell’immobile delle normative, nazionali e locali (regionali, provinciali, comunali), riguardanti le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Una casa di abitazione, proprio perché è destinata ad essere abitata da chi l’acquista e dalla sua famiglia, deve avere caratteristiche di agibilità tali da renderla idonea ad essere vissuta, e ciò è tanto vero che l’assenza del certificato di agibilità, o meglio l’assenza delle caratteristiche di idoneità prescritte per legge, può legittimare la richiesta di risoluzione del contratto (ovverosia il suo scioglimento con obbligo da parte del venditore di restituire il prezzo e di risarcire i danni, se sussistenti).
E’ quindi di fondamentale importanza, quando si acquista una casa di abitazione, che si verifichi l’esistenza di queste caratteristiche o condizioni, perché esse influiscono in modo determinante sulla stessa utilizzabilità del bene immobile come abitazione; se l'edificio non gode di tali condizioni esso non potrà essere abitato, con conseguenze molto gravi per il malcapitato che si trovi ad avere acquistato un immobile di tal fatta.
Ma come si fa a sapere se un immobile ha queste caratteristiche? Normalmente mediante il c.d. certificato di agibilità, che ha propriamente ad oggetto l’attestazione della sussistenza, in capo all’edificio medesimo, delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. L’acquirente può (o meglio deve) chiedere al venditore-costruttore, fin dal momento della stipula del contratto preliminare e in ogni caso al momento del contratto definitivo di compravendita, che gli venga esibito e consegnato il certificato di agibilità. Tale consegna non è imposta per legge a pena di invalidità del contratto (il contratto invalido è privo di effetti tra le parti), tanto è vero che è ben possibile vendere un immobile privo del certificato e comunque privo delle condizioni di agibilità (per esempio un immobile al grezzo o un vecchio immobile da ristrutturare), ma quando si acquista una casa di abitazione per abitarla immediatamente dopo l’acquisto non se ne può prescindere per i motivi sopra evidenziati.

Ma come viene rilasciata o come si ottiene questa certificazione di fondamentale importanza?

La procedura prevede che il certificato di agibilità venga rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale ogni volta che l’immobile sia oggetto dei seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di agibilità dell’immobile. E’ bene evidenziare che colui che abbia un edificio interessato da questi interventi deve chiedere il rilascio del certificato di agibilità e la domanda, che deve essere presentata entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, deve essere corredata con tutta la documentazione prevista dalla legge; tra questa documentazione rivestono particolare importanza i certificati di conformità degli impianti rilasciati dalle imprese installatrici, e, ove previsto, il certificato di conformità alle norme antisismiche.

Una volta presentata la domanda, il certificato di agibilità si può ottenere in due modi:

- mediante espresso provvedimento del dirigente o responsabile del comune, entro 30 giorni dalla domanda;
- mediante il c.d. silenzio-assenso (silenzio dell’autorità competente al quale la legge, decorso un certo termine, attribuisce espressamente il valore di assenso), che scatta decorsi 30 giorni se è stato acquisito il parere dell'A.S.L. sulla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, altrimenti di 60 giorni nel caso in cui non sia stato rilasciato il predetto parere. Nel caso di silenzio-assenso è possibile richiedere il certificato all'autorità comunale, anche se ciò non è strettamente necessario, essendo sufficiente, per far constare l'agibilità, la prova che è stata depositata la domanda e che sono decorsi i termini di legge per il silenzio-assenso.

In ogni caso il rilascio del certificato di agibilità, per provvedimento o silenzio-assenso, non garantisce mai la regolarità urbanistica ed edilizia dell’immobile e non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso.
Ecco quindi che al momento della stipula del contratto di vendita (è consigliabile al momento del contratto preliminare, per non aver poi cattive sorprese) è di fondamentale importanza che il venditore dichiari che l’immobile è agibile e consegni il certificato di agibilità ovvero consegni, in caso di silenzio-assenso, la documentazione attestante la regolare presentazione della domanda e il decorso del tempo previsto dalla legge.



Conformità degli impiantiTorna su

Come si è visto sopra, il rilascio del certificato di agibilità presuppone che la domanda sia corredata, tra gli altri, dai certificati di conformità degli impianti. Cosa sono questi certificati?

Si tratta di attestazioni rilasciate da soggetti abilitati che certificano che gli impianti dell'immobile (impianto elettrico, impianto idrosanitario e termico, impianto per l'utilizzazione del gas, impianto radiotelevisivo, ecc.) sono conformi alle norme di sicurezza vigenti al momento della realizzazione degli stessi.
Si tratta pertanto di certificazioni molto importanti, visto che indicano il grado di sicurezza che caratterizza l'edificio, o meglio, i suoi impianti; tutti sono consapevoli della pericolosità di un cattivo impianto elettrico o di un impianto di utilizzazione del gas e sono purtroppo non infrequenti le notizie di cronaca che riportano esplosioni in edifici con gravi perdite umane, decessi per avvelenamento da gas o da monossido di carbonio, gravi incidenti domestici da scarica elettrica, tutti causati nella gran parte dei casi dalla difettosità dell'impianto del gas o di quello elettrico. E' quindi enormemente importante, quando si acquista qualsiasi immobile, ma in particolare una casa di abitazione, accertarsi quale sia lo stato degli impianti.
A tale riguardo v'è da dire che quando si vende o acquista un immobile, non v'è un obbligo specifico che lo stesso sia conforme alla normativa di sicurezza in vigore al momento della compravendita; gli impianti in realtà devono essere conformi alla normativa in vigore al momento della loro realizzazione, ma con un distinguo: gli impianti elettrici delle abitazioni realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano "conformi" se dotati di "sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.". In parole povere e poco tecniche essi devono avere la c.d. messa a terra e l'installazione del c.d. "salvavita". Diversamente, gli impianti realizzati dopo il 13 marzo 1990 devono essere obbligatoriamente conformi alla normativa in vigore al momento della loro realizzazione.
Ma chi rilascia questi certificati? Normalmente sono le imprese abilitate a installare gli impianti, e in particolare il loro titolare o legale rappresentante o il responsabile tecnico che siano però in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Quando si realizza un nuovo impianto o quando lo si rinnova, la legge prevede che sia redatto un progetto da parte di un professionista iscritto al relativo albo professionale o dal responsabile tecnico dell'impresa, a seconda dell'impianto che deve essere realizzato. Ovviamente il progetto deve prevedere un impianto che sia conforme alle normative di sicurezza (UNI e CEI) vigenti in quel momento; l'installatore dovrà poi procedere alla realizzazione secondo le prescrizioni del progetto e, al termine dei lavori, rilasciare il fondamentale certificato di conformità.
Ma cosa accade se i certificati sono stati persi o non sono stati rilasciati? La legge prevede che nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del D.M. 37 del 2008 - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un soggetto in possesso dei requisiti di legge, nella quale lo stesso attesta che, in esito a sopralluogo ed accertamenti, gli impianti sono conformi alla normativa in vigore al momento della loro realizzazione.
Quando pertanto si vende o acquista una casa di abitazione, è importante, fin dal momento della stipula del contratto preliminare, che il venditore dichiari la condizione degli impianti, consegnando i certificati di conformità in suo possesso o la dichiarazione di rispondenza. La legge non impone tali dichiarazioni, ma è bene, per entrambe le parti, venditore e acquirente, che di ciò sia fatta menzione nell'atto: per il venditore, che quando vende deve garantire che gli impianti sono conformi, per non vedersi poi contestare dall'acquirente la sussistenza di vizi occulti (vedi la scheda sul contratto definitivo di compravendita) e per l'acquirente per avere consapevolezza di cosa acquista e quindi dell'eventuale necessità di porre in essere adeguamenti di fondamentale importanza per la sicurezza del proprio immobile, che potrebbe pretendere che siano eseguiti dal venditore o scegliere di eseguire personalmente, con ovvia incidenza sul prezzo della vendita.



Certificazione energeticaTorna su

Con l’approvazione del Decreto legislativo n. 192 del 2005 è stata recepita in Italia la normativa comunitaria relativa al rendimento energetico (Direttiva comunitaria 2002/91/CE). Tale decreto, successivamente modificato nel 2006 e nel 2011 e integrato con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica), persegue “il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonche' delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.”.
Premesso che la normativa in commento si applica integralmente solo in quelle Regioni o Province Autonome che non abbiano adottato una propria specifica disciplina di recepimento della nuova Direttiva 2010/31/UE (quindi sarà necessario verificare di volta in volta se la Regione o Provincia Autonoma di interesse contempli una propria normativa), la normativa nazionale impone, alle condizioni e nei limiti che vedremo di qui a poco, la certificazione energetica degli edifici, ovverosia l’attestazione in ordine alle caratteristiche di consumo energetico degli edifici nel loro complesso.
La disciplina in materia ha stabilito un vero e proprio obbligo di dotazione del c.d. attestato di prestazione energetica (APE, che ha sostituito il precedente attestato di certificazione energetica, ACE) per gli edifici che comportino un consumo energetico.

L’obbligo però è diversificato; infatti per:

i c.d. «edifici di nuova costruzione», ossia quegli edifici per i quali la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività (ovverosia degli atti autorizzativi o abilitativi alla realizzazione dell’edificio) sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 192/2005, ovverosia l’8 ottobre 2005;
gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazione radicale (rifacimento dell’involucro, demolizione e ricostruzione) purché siano di superficie superiore a 1000 mq e sempre che il permesso di costruire sia stato richiesto o la denuncia di inizio di attività sia stata presentata dopo l’8 ottobre 2012;
gli edifici c.d. agevolati, ovvero gli edifici nei quali siano stati eseguiti interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche dopo il 1.1.2007 e per i quali si intenda richiedere il riconoscimento di benefici e agevolazioni di qualsiasi natura;
gli edifici pubblici per i quali siano stati stipulati nuovi contratti per la gestione degli impianti termici o di climatizzazione;
l’obbligo di dotazione dell’attestato di certificazione energetica scatta al termine della costruzione e deve essere fatto a cura del costruttore.
Per gli edifici preesistenti all’8.10.2005, ovverosia per quegli edifici costruiti in base a titolo edilizio richiesto prima di tale data, diversamente tale obbligo scatta solo in occasione del trasferimento a titolo oneroso (e quindi dietro corrispettivo) dell’immobile o di una quota di proprietà o di costituzione o di trasferimento di altro diritto reale di godimento (ad es.: la concessione del diritto d’uso o di abitazione).
E’ stata tuttavia prevista la possibilità per il proprietario di immobili che, per la loro vetustà o il cattivo stato di manutenzione, abbiano probabilmente una bassa efficienza energetica, di non dotarsi di certificazione e di formulare un’apposita dichiarazione che attesti l’appartenenza del fabbricato alla classe più bassa tra quelle previste nel sistema nazionale (la classe “G”) e che i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti. Ciò è possibile però solo per gli edifici preesistenti all’8.10.2005 e comunque di superficie utile inferiore ai 1000 mq.
Vi sono poi alcune tipologie di edifici che, per le loro specifiche caratteristiche (edifici isolati, fabbricati industriali, artigianali e agricoli con determinate caratteristiche, ecc.), sono esentati dall’obbligo di dotazione.
Va sottolineato inoltre che l’attestato di prestazione energetica è obbligatorio anche per gli edifici che non siano dotati di impianti di riscaldamento o di produzione di acqua sanitaria o di condizionamento ma che comunque abbiano un consumo energetico.
Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione deve essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere allegata al contratto definitivo (nuovo art. 6, comma 3-bis, D.Lgs. 192/2005). In caso di omessa dichiarazione o allegazione, acquirente e venditore sono soggetti al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’APE entro 45 giorni.“All’avvio delle trattative” per la vendita o nuova locazione di edifici o unità immobiliari il proprietario deve “rendere disponibile” ai potenziali acquirente o conduttore l’Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio (APE), e deve in ogni caso consegnarlo alla fine (ovviamente positiva) delle medesime (art. 6, co. 2, D.Lgs. 192/2005) (vedi la scheda sul contratto preliminare).

Ma cos’è in concreto l’attestato di prestazione energetica? E’ essenzialmente uno strumento di informazione del proprietario o dell’acquirente sulle qualità energetiche dell’edificio, comprendente gli aspetti che influenzano tali qualità, come gli impianti termici e sanitari, di condizionamento e climatizzazione, ecc. Ciò consente ai cittadini di poter valutare le prestazioni energetiche degli edifici, possibilità che è di particolare importanza nelle case di abitazione, visto che i costi delle c.d. utenze incidono in modo importante sul bilancio annuale delle famiglie. L’attestato di prestazione energetica ha una durata di 10 anni e attribuisce all’edificio una specifica classe di efficienza energetica (“A+” indica la classe di maggior efficienza e “G” quella più scadente); esso deve essere rilasciato da un certificatore qualificato che sia terzo indipendente rispetto alla proprietà o al costruttore.
L’attestato di prestazione energetica va distinto dall’attestato di qualificazione energetica, che è uno strumento di controllo successivo che attesta il rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione, delle prescrizioni in materia per il miglioramento delle prestazioni energetiche; esso è redatto da un tecnico abilitato alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio che può anche essere in qualche modo legato alla proprietà e quindi non necessariamente terzo indipendente. Esso è in genere facoltativo salvo nel caso di presentazione obbligatoria unitamente alla dichiarazione di fine lavori, ed è utile per semplificare il rilascio successivo dell’attestato di prestazione energetica.

Indirizzo

Viterbo
01100

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