03/10/2018
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, dev'essere affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.
Qualora l'amministratore non provveda all'apposizione della targa, egli viene meno sia ad un obbligo di legge, e sia agli oneri che gli derivano dal mandato ricevuto dai condomini al momento dell' accettazione dell'incarico.
La prima cosa da farsi, da parte dei condomini, sarà quindi quella di richiamare, eventualmente prima verbalmente e poi con diffida scritta se è il caso anche tramite legale, l'amministratore al rispetto dei suoi obblighi.