Confabitare Roma Prenestino

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Confabitare Roma Prenestino Associazione a tutela della proprietà immobiliare.

Stipula contratti a canone concordato - Cedolare secca al 10%
Sfratti per morosità e liberazione immobili - Divisioni ereditarie - Materia condominiale
Certificazione APE - pratiche urbanistiche -volture

Cedolare secca locali commerciali - Si al conduttore persona giuridicaLa sentenza affronta il tema dell’applicabilità de...
18/10/2026

Cedolare secca locali commerciali - Si al conduttore persona giuridica
La sentenza affronta il tema dell’applicabilità della cedolare secca alle locazioni commerciali C/1 stipulate nel 2019 e censura in modo netto l’interpretazione seguita sia dall’Agenzia delle Entrate sia dal giudice di primo grado.

Il caso nasce dalla revoca del regime di cedolare applicato a un contratto di locazione commerciale, sul presupposto che il conduttore fosse un imprenditore; da ciò l’Ufficio aveva fatto discendere il recupero dell’imposta di registro.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza 4760/2025 ribalta integralmente tale impostazione e individua un errore di diritto evidente nella sentenza di primo grado. Il fulcro motivazionale è nell’interpretazione dell’art. 1, comma 59, l. n. 145/2018: secondo la Corte, la norma, nel prevedere che non si applicano le disposizioni del comma 6 dell’art. 3 d.lgs. n. 23/2011, esclude proprio la rilevanza della limitazione soggettiva riferita al conduttore nelle locazioni commerciali interessate.

Il ragionamento del Collegio è anche di tipo sistematico: se si ritenesse ostativa la qualità imprenditoriale del conduttore, la previsione normativa sulle locazioni C/1 perderebbe, secondo la sentenza, gran parte della sua effettiva utilità pratica, poiché tale qualità è fisiologicamente ricorrente nei negozi e nelle botteghe.

La pronuncia valorizza poi un secondo profilo, definito “assorbente”: l’orientamento di legittimità, richiamato dalla stessa Corte, secondo cui l’esclusione della cedolare secca prevista dal comma 6 dell’art. 3 d.lgs. n. 23/2011 riguarderebbe il locatore che agisce nell’esercizio di impresa o professione, non la posizione del conduttore.

Ne deriva un principio chiaro: la qualità soggettiva del conduttore è irrilevante ai fini dell’accesso del locatore privato alla cedolare secca e tale irrilevanza è, nel caso delle locazioni commerciali C/1 del 2019, ulteriormente rafforzata dalla disciplina speciale.

Sul piano pratico, la decisione conduce all’annullamento integrale degli avvisi di liquidazione e alla condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese di lite.

La portata della sentenza è significativa perché riafferma una lettura letterale, sistematica e teleologica della norma agevolativa: quando il legislatore disattiva espressamente una causa ostativa, l’amministrazione non può reintrodurla in via interpretativa. In questa prospettiva, la pronuncia si segnala per la chiarezza con cui delimita l’ambito delle condizioni soggettive rilevanti per la cedolare secca nelle locazioni commerciali del 2019.

Presso la nostra Associazione e la nostra sede di Via Fabrizio Guicciardi n. 18, è possibile approfondire ogni tematica inerente la cedolare secca e le locazioni.

17/10/2026

Quali garanzie esistono e quali sono i relativi limiti nei contratti di locazione?

- Deposito cauzionale

Previsto dallart. 11 L. 392/1978 per le locazioni ad uso non abitativo. Il limite massimo è fissato in tre mensilità del canone. La previsione di un deposito superiore è nulla per violazione di norma imperativa. La nullità è parziale (art. 1419 c.c.) con sostituzione automatica della clausola nulla. Il locatore è obbligato a corrispondere gli interessi legali sul deposito annualmente, trattandosi di norma imperativa a tutela del conduttore.

- Fideiussione tipica

Non soggetta ai limiti quantitativi del deposito cauzionale se prestata autonomamente, ma soggetta allart. 1941 c.c. (non può eccedere il dovuto). Nelle locazioni abitative con cedolare secca, ai sensi dellart. 3, co. 2, D.Lgs. 23/2011, alla fideiussione non si applica limposta di registro.Attenzione: la fideiussione prestata in luogo del deposito cauzionale soggiace ai limiti dellart. 11 L. 392/1978 se, per le sue caratteristiche (garanzia a prima richiesta), attribuisce al locatore un vantaggio non consentito. Il Tribunale di Potenza con sentenza n. 128/2018 ha disposto la riduzione alla metà di una fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata in sostituzione del deposito cauzionale semestrale, in quanto eccedente il limite delle tre mensilità.

- Contratto autonomo di garanzia / polizza fideiussoria

Non soggetta all'art. 1957 c.c.. L'Agenzia delle Entrate tende a qualificare le garanzie nei contratti di locazione come contratti autonomi ai fini dellimposta di registro, ma la giurisprudenza tributaria di merito contrasta tale orientamento quando la garanzia si configura come fideiussione tipica.

Forma della Fideiussione e Necessità della Sottoscrizione

Ai sensi dellart. 1937 cc, «la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa». Non è prevista, in linea generale, la forma scritta ad substantiam per la fideiussione (salvo casi particolari, come le fideiussioni omnibus ex art. 1938 cc o quelle prestate da consumatori).

Il fideiussore non è obbligato a sottoscrivere il contratto di locazione: la fideiussione può essere stipulata con atto separato.
Anzi, strutturalmente la fideiussione è un contratto che intercorre tra fideiussore e creditore (locatore), al quale il debitore principale (conduttore) può anche essere estraneo (la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza ex art. 1936, co. 2 cc).

La giurisprudenza ha chiarito che la fideiussione può essere inserita come clausola inscindibile nel contratto di locazione ovvero stipulata come contratto separato e autonomo.

Tale distinzione è rilevante ai fini della successione nel contratto in caso di alienazione dellimmobile: l'acquirente della res locata subentra ex lege nell'obbligazione di garanzia (ai sensi dellart. 1602 cc) solo se la fideiussione ne abbia costituito una clausola inscindibile, non se la fideiussione sia stata stipulata con atto separato e autonomo.

Rilascio dell’immobile: tutela del proprietario e procedure per ottenere la riconsegnaLa mancata riconsegna di un immobi...
26/09/2026

Rilascio dell’immobile: tutela del proprietario e procedure per ottenere la riconsegna

La mancata riconsegna di un immobile alla scadenza del rapporto di locazione o in presenza di un grave inadempimento del conduttore espone il proprietario a un pregiudizio economico che richiede un intervento tempestivo e giuridicamente corretto.

A seconda della situazione concreta, il proprietario può ricorrere alla procedura di sfratto per morosità, prevista dagli artt. 658 e ss. c.p.c., oppure alla procedura per finita locazione, disciplinata dagli artt. 657 e ss. c.p.c. La scelta dello strumento processuale più adeguato dipende dalla causa che legittima la richiesta di rilascio e dalla documentazione disponibile.

Nel caso di morosità, ad esempio, è fondamentale verificare puntualmente l’inadempimento, la regolarità del rapporto contrattuale e dei pagamenti, nonché la sussistenza dei presupposti per intimare lo sfratto e contestualmente richiedere l’ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti.

La gestione della procedura richiede particolare attenzione anche agli aspetti successivi alla convalida dello sfratto, compresa la determinazione dei tempi di rilascio e, ove necessario, l’esecuzione forzata.

La nostra Associazione, con i suoi Avvocati, assiste il proprietario in tutte le fasi della procedura, dalla verifica preliminare della posizione contrattuale alla fase giudiziale ed esecutiva, valutando anche le possibili soluzioni stragiudiziali.

Affidarsi tempestivamente a un professionista consente di individuare il corretto strumento processuale, evitare iniziative improprie e tutelare il diritto del proprietario alla disponibilità del proprio immobile e al recupero delle somme dovute.

24/09/2026

Albergo o locanda - attività ricettive

La sentenza riguarda una pronuncia della Corte di Appello di Roma che analizza la validità di un regolamento condominiale che vieta l'uso degli appartamenti per attività commerciali, inclusa l'attività di affittacamere. La sentenza sottolinea che il divieto di destinare le abitazioni a 'albergo e locanda' si estende anche all'attività di 'casa vacanza', in quanto entrambe rientrano nella stessa fattispecie giuridica. Viene confermata la natura contrattuale del regolamento condominiale, vincolante per i condomini.

In materia di regolamento condominiale, il singolo condominio è legittimato ad agire in giudizio per la tutela dei diritti che investono l'interesse collettivo del condominio, anche senza il consenso degli altri condomini. Il divieto di destinare le unità immobiliari a determinate attività commerciali, come previsto dal regolamento condominiale, si estende anche all'attività di "casa vacanza", in quanto assimilabile alle attività di "albergo" e "locanda", vietate dal regolamento stesso. La violazione di tali disposizioni comporta l'obbligo di cessare l'attività abusiva e, in caso di accoglimento parziale dell'appello, le spese di lite devono essere compensate in parte, seguendo il principio della soccombenza.

Corte di Appello di Roma, Sentenza n.7846 del 9 dicembre 2024

La corretta attestazione fa la differenza nei contratti a canone concordatoNel canone concordato non basta semplicemente...
19/09/2026

La corretta attestazione fa la differenza nei contratti a canone concordato
Nel canone concordato non basta semplicemente compilare un modello di contratto.
È fondamentale verificare che il contratto rispetti l’accordo territoriale applicabile all’immobile.
Per i contratti non assistiti, l’attestazione di conformità può essere necessaria per usufruire delle agevolazioni fiscali previste.
Per questo motivo affidarsi a un’associazione di categoria può rappresentare una scelta prudente e conveniente.
Confabitare può assistere le parti nella predisposizione del contratto e nella verifica della sua rispondenza alle regole applicabili.
In questo modo il proprietario non deve affrontare da solo una materia fatta di parametri e disposizioni specifiche.
La corretta documentazione permette inoltre di affrontare con maggiore serenità eventuali controlli.
L’assistenza professionale diventa quindi un investimento nella tranquillità della locazione.
Meglio prevenire gli errori prima della firma che doverli correggere successivamente.
Per il tuo canone concordato, scegli l’assistenza di Confabitare Prenestino.

Confabitare Prenestino.
Via Fabrizio Guicciardi n. 18, 00176, Roma
tel: 0689566580 - 0689566550
mail: [email protected]

IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NELLE DIVISIONI EREDITARIE E NEL DIRITTO SUCCESSORIOIn una successione con più eredi e imm...
12/09/2026

IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NELLE DIVISIONI EREDITARIE E NEL DIRITTO SUCCESSORIO

In una successione con più eredi e immobili da dividere, la mediazione può essere molto importante non solo perché in determinate controversie è un passaggio previsto dalla legge, ma soprattutto perché permette di evitare che una questione patrimoniale possa diventare una guerra familiare e una causa lunga e costosa. Chiaramente, quando è possibile trovare un accordo, dove è assente la volontà anche solo di una parte di transigere, non è possibile trovare soluzioni diverse dal giudizio.

In caso di decesso del proprietario, infatti, se ci sono più eredi si crea una comunione ereditaria: gli eredi diventano comproprietari dei beni e ciascuno ha una quota dell’eredità.

Se gli eredi non concordano sulla divisione, si può arrivare alla divisione giudiziale. Ma per le controversie in materia di divisione e successione ereditaria, la mediazione è una condizione di procedibilità prima di poter iniziare la causa.

Quindi la mediazione non è semplicemente un “extra”: può essere il passaggio attraverso cui cercare concretamente di risolvere la situazione prima del giudizio.

In mediazione si possono costruire soluzioni personalizzate, ad esempio assegnando un immobile a un erede e compensando gli altri con denaro, altri immobili o diverse modalità concordate. Questo tipo di flessibilità è uno dei vantaggi evidenziati anche dai nostri Avvocati che operano quotidianamente nella materia immobiliare.

E' importante poi per mettere sul tavolo tutti i problemi contemporaneamente

come:

- immobili con valori molto diversi;

- quote ereditarie differenti;

- immobili occupati da uno degli eredi;

- spese di manutenzione pagate da un solo erede;

- mutui o debiti;

- immobili da vendere;

- problemi catastali o urbanistici;

- differenze di valore tra le porzioni;

- eventuali conguagli in denaro.

La mediazione consente di affrontare l’intero patrimonio e gli interessi di tutti gli eredi, invece di trasformare ogni singolo problema in una controversia separata.

Ed è particolarmente importante quando gli eredi sono fratelli, figli o altri familiari, perché una sentenza può stabilire chi ha ragione, ma non necessariamente risolve il rapporto tra le persone.

Inoltre, i dati del Ministero della Giustizia mostrano che nelle materie di successioni ereditarie e divisione la partecipazione alla mediazione è relativamente elevata: nei dati 2023, l’aderente è comparso nel 70,2% delle mediazioni in materia di successioni ereditarie e nel 65,1% di quelle relative alla divisione.

Quando ci sono situazioni divisorie, prima della morte o successivamente alla morte di un proprietario conviene intervenire subito, con un professionista che conosca sia la parte immobiliare sia quella legale, e portare gli eredi a un tavolo di mediazione per cercare una soluzione condivisa.

Contatta la nostra sede per ogni informazione

La corretta attestazione fa la differenza nei contratti a canone concordatoNel canone concordato non basta semplicemente...
05/09/2026

La corretta attestazione fa la differenza nei contratti a canone concordato

Nel canone concordato non basta semplicemente compilare un modello di contratto.

È fondamentale verificare che il contratto rispetti l’accordo territoriale applicabile all’immobile.

Per i contratti non assistiti, l’attestazione di conformità può essere necessaria per usufruire delle agevolazioni fiscali previste.

Per questo motivo affidarsi a un’associazione di categoria può rappresentare una scelta prudente e conveniente.

Confabitare può assistere le parti nella predisposizione del contratto e nella verifica della sua rispondenza alle regole applicabili.

In questo modo il proprietario non deve affrontare da solo una materia fatta di parametri e disposizioni specifiche.

La corretta documentazione permette inoltre di affrontare con maggiore serenità eventuali controlli.

L’assistenza professionale diventa quindi un investimento nella tranquillità della locazione.

Meglio prevenire gli errori prima della firma che doverli correggere successivamente.

Per il tuo canone concordato, scegli l’assistenza di Confabitare Prenestino.

Confabitare Prenestino.

Via Fabrizio Guicciardi n. 18, 00176, Roma

tel: 0689566580 - 0689566550

mail: [email protected]

Perché scegliere Confabitare Prenestino per il tuo contratto a canone concordatoStipulare un contratto a canone concorda...
05/09/2026

Perché scegliere Confabitare Prenestino per il tuo contratto a canone concordato

Stipulare un contratto a canone concordato richiede attenzione e conoscenza delle regole previste dagli accordi territoriali.
Rivolgersi a Confabitare Prenestino significa avere un punto di riferimento competente per affrontare ogni fase della procedura.
Dalla verifica dei dati dell’immobile al calcolo del canone, fino alla predisposizione del contratto, tutto viene seguito con attenzione.
L’obiettivo è evitare errori che potrebbero compromettere la validità del contratto o l’accesso alle agevolazioni.
Particolare importanza riveste anche l’attestazione di rispondenza prevista dalla normativa nei casi in cui sia necessaria.
Una corretta predisposizione della documentazione consente al proprietario di procedere con maggiore tranquillità.
Anche la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate può essere gestita nell’ambito del servizio.
In questo modo si riducono incombenze, dubbi e perdite di tempo.
Affidarsi a una realtà specializzata significa quindi avere maggiore sicurezza e assistenza.
Confabitare Prenestino: competenza e supporto per affittare in modo corretto e consapevole.

Perché scegliere Confabitare Prenestino per il tuo contratto a canone concordato.Stipulare un contratto a canone concord...
30/08/2026

Perché scegliere Confabitare Prenestino per il tuo contratto a canone concordato.

Stipulare un contratto a canone concordato richiede attenzione e conoscenza delle regole previste dagli accordi territoriali.
Rivolgersi a Confabitare Prenestino significa avere un punto di riferimento competente per affrontare ogni fase della procedura.
Dalla verifica dei dati dell’immobile al calcolo del canone, fino alla predisposizione del contratto, tutto viene seguito con attenzione.
L’obiettivo è evitare errori che potrebbero compromettere la validità del contratto o l’accesso alle agevolazioni.
Particolare importanza riveste anche l’attestazione di rispondenza prevista dalla normativa nei casi in cui sia necessaria.
Una corretta predisposizione della documentazione consente al proprietario di procedere con maggiore tranquillità.
Anche la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate può essere gestita nell’ambito del servizio.
In questo modo si riducono incombenze, dubbi e perdite di tempo.
Affidarsi a una realtà specializzata significa quindi avere maggiore sicurezza e assistenza.
Confabitare Prenestino: competenza e supporto per affittare in modo corretto e consapevole.

25/08/2026

Sospensione dell'esecuzione di sfratto per motivi sanitari del conduttore – L'opposizione 617 cpc non è strumento idoneo, prevale la tutela della proprietà

L'ordinanza del Tribunale di Roma, resa nell'ambito di un'opposizione agli atti esecutivi proposta contro una procedura di rilascio, offre un chiarimento netto sui limiti di operatività della tutela cautelare nel processo esecutivo.
Il caso trae origine dall'esecuzione di uno sfratto per morosità già convalidato, rispetto al quale l'occupante aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione facendo leva su età avanzata, condizioni di salute, ridotta autosufficienza, modeste risorse economiche e difficoltà nel reperire un diverso alloggio.
In un primo momento il Giudice aveva disposto la sospensione inaudita altera parte, ma, all'esito del contraddittorio, ha revocato tale misura e rigettato l'opposizione.
La motivazione centrale della mancata sospensione risiede, anzitutto, nella natura dell'opposizione ex art. 617 cpc, che serve a denunciare vizi formali degli atti esecutivi o irregolarità del procedimento.
Secondo il Tribunale, l'opponente non aveva indicato alcun vizio del titolo esecutivo, del precetto, del verbale di accesso o di altri atti della procedura, ma aveva fondato il ricorso soltanto sulle proprie condizioni personali e sociali.
Questo profilo è decisivo: il disagio abitativo e la fragilità sanitaria, pur seriamente documentati, non possono essere trasformati in una causa di paralisi dell'esecuzione quando manca una censura processuale tipica sugli atti.
Il Giudice, infatti, riconosce espressamente che la documentazione medica prova una condizione di non completa autosufficienza della ricorrente.
Tuttavia, tale accertamento non conduce alla sospensione, perché la tutela di bisogni sanitari e abitativi deve essere assicurata attraverso la rete familiare e i servizi pubblici competenti, e non mediante il prolungamento della permanenza nell'immobile a carico del creditore procedente.
Il secondo motivo della mancata sospensione è dunque il bilanciamento degli interessi: le condizioni del debitore non possono comprimere ulteriormente il diritto del proprietario a conseguire il rilascio sulla base di un titolo esecutivo già formatosi.
Il Tribunale valorizza, inoltre, il tempo già trascorso dalla convalida dello sfratto ed i rinvii già concessi per agevolare il trasferimento, ritenendo che ulteriori differenziamenti aggresserebbero ingiustificatamente la posizione della proprietà.
Rileva anche il contesto complessivo della vicenda, segnato – secondo quanto rappresentato dalla resistente – da una morosità protratta e dalle precedenti procedure concluse con accordi transattivi rimasti inadempiuti.
Ne emerge una linea argomentativa rigorosa: il processo esecutivo non può essere piegato a finalità assistenziali, pur meritevoli di considerazione sul piano sociale.
Proprio per questo il Giudice revoca la sospensione cautelare già concessa, ritenendo insussistenti i presupposti per mantenerla.
La decisione, però, non ignora la condizione di debolezza dell'avversario: le spese della fase cautelare vengono integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della fragilità personale della stessa.
Inoltre, il provvedimento dispone la comunicazione a Roma Capitale e agli uffici competenti in materia di servizi sociali ed emergenza abitativa, affinché siano valutati eventuali interventi di sostegno.
Il messaggio dell'ordinanza è chiaro: la protezione della persona fragile va assicurata con strumenti amministrativi e sociali, non con una sospensione dell'esecuzione priva di base processuale.
Sotto questo profilo, la pronuncia si segnala per la netta separazione tra piano dell'assistenza sociale e piano della legittimità dell'azione esecutiva.
Si tratta di una decisione che, pur sensibile alla fragilità dell'occupante, ribadisce che il processo esecutivo non può essere sospeso per finalità diverse da quelle tipiche previste dall'ordinamento.

Tribunale di Roma rge 80153/2026 – Giudice Cecchini, III sezione

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Martedì 15:30 - 19:30
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